Cass. Pen., Sez. IV, 5 Giugno 2009, n. 23604: Nolo a caldo e responsabilità
22/09/2025
Cassazione Penale su nolo a caldo, nolo a freddo e responsabilità
La Corte di Cassazione (Sez. IV pen., 5 giugno 2009, n. 23604) ha chiarito i confini delle posizioni di garanzia nei cantieri in caso di nolo a caldo e nolo a freddo, distinguendoli dall’appalto.
La vicenda nasce da un grave infortunio in cantiere, che ha coinvolto il legale rappresentante della società committente e quello della società noleggiatrice, con condanna nei primi due gradi di giudizio e successivo annullamento con rinvio in Cassazione.
La sentenza ribadisce che nel nolo a caldo il noleggiatore risponde della sicurezza del proprio dipendente, ma non assume automaticamente obblighi organizzativi sul cantiere. Centrale anche il richiamo alle regole tecniche di imbracatura e formazione dei lavoratori, oggi trasfuse nel D.Lgs. 81/2008.Soggetti coinvolti, questioni trattate e capi di imputazione
Imputati: C.G. (legale rappresentante Cossi Costruzioni S.p.A. – Datore di lavoro e garante della sicurezza di cantiere), C.C. (legale rappresentante Mosconi S.r.l. – Noleggiatore a caldo e datore di lavoro del lavoratore inviato). Persona offesa/parte civile: A.C. (dipendente Mosconi – lavoratore subordinato esposto al rischio); menzionato F.P. (gruista dipendente Cossi – operatore diretto, garante operativo, giudicato separatamente con patteggiamento).
Questione centrale trattata: delimitazione della posizione di garanzia in caso di nolo a caldo e nolo a freddo, e distinzione da appalto, con riguardo agli obblighi di cooperazione e coordinamento prevenzionistico.
Precisazioni sulle figure contrattuali: nel caso concreto, la Cossi Costruzioni S.p.A. rivestiva il ruolo di committente e impresa esecutrice principale del cantiere, con posizione di garanzia piena in quanto datore di lavoro (C.G.). Non era presente un vero e proprio appaltatore né alcun sub-appaltatore. La Mosconi S.r.l. agiva quale noleggiatore a caldo (escavatore con proprio dipendente A.C.), con posizione di garanzia in capo a C.C. quale datore di lavoro del proprio dipendente. La figura del prestatore d’opera autonomo non ricorreva, poiché A.C. operava come lavoratore subordinato della Mosconi.
Capi di imputazione: violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (tra cui artt. 181, 186, 389 lett. c) D.P.R. 547/1955, oggi trasfusi negli artt. 71, 73 e 107 D.Lgs. 81/2008; artt. 22, 35 e 89, co. 2, lett. a) D.Lgs. 626/1994, oggi trasfusi negli artt. 36-37 e 71-73 D.Lgs. 81/2008; art. 7 D.Lgs. 626/1994, oggi trasfuso nell’art. 26 D.Lgs. 81/2008), e lesioni personali colpose ex artt. 113 e 590 c.p.Esposizione dei fatti
Nel corso di attività di cantiere, durante il caricamento su autocarro di una lastra in cemento del peso di oltre 2.000 kg, un gruista F.P. (dipendente Cossi – operatore diretto e garante operativo) stava operando con l’ausilio di A.C. (dipendente Mosconi – lavoratore subordinato), presente per condurre un escavatore concesso in nolo a caldo. L’operazione si svolgeva senza procedure codificate e con imbracatura inidonea. La rottura della cinghia causava la caduta della lastra che colpiva la mano di A.C., determinando amputazioni plurime e un’inabilità protratta per circa undici mesi. Responsabilità contestate nel dettaglio
- a C.G. (legale rappresentante Cossi – Datore di lavoro e garante di cantiere): violazioni prevenzionistiche per carenze organizzative, formative e di vigilanza;
- a C.C. (legale rappresentante Mosconi – Noleggiatore a caldo, datore di lavoro del lavoratore inviato): concorso colposo, con posizione di garanzia riferita alla tutela del proprio dipendente A.C.;
- alla vittima A.C. (dipendente Mosconi – lavoratore subordinato): concorso di colpa nella misura del 20%, per essersi trattenuto sotto un carico sospeso.
Giudizio di primo grado (Tribunale) e motivazioni essenziali
Il Tribunale di Sondrio (15.03.2005) condannava C.G. (Cossi – datore di lavoro e garante) a 7 mesi e C.C. (Mosconi – datore di lavoro noleggiatore) a 1 mese e 10 giorni di reclusione (pene condonate), con riconoscimento del diritto al risarcimento danni in favore della vittima A.C. (lavoratore subordinato Mosconi). La responsabilità veniva ricondotta a violazioni delle regole cautelari in materia di imbracatura dei carichi, gestione di operazioni di sollevamento e adeguata formazione dei lavoratori.Giudizio di secondo grado (Corte d’appello) e motivazioni essenziali
La Corte d’Appello di Milano (25.09.2006) dichiarava prescritti i reati contravvenzionali e confermava la responsabilità per lesioni colpose, rideterminando le pene (C.G.: 6 mesi e 10 giorni; C.C.: 20 giorni), mantenendo le statuizioni civili e il concorso di colpa della vittima A.C.. La motivazione valorizzava: (i) l’assenza di formazione specifica di A.C.; (ii) la modalità scorretta di imbracatura; (iii) la non credibilità che A.C. avesse agito del tutto autonomamente, senza coordinamento con il gruista F.P. (dipendente Cossi – operatore diretto).Motivi del ricorso per Cassazione
Per C.G. (Cossi – datore di lavoro): omessa citazione per l’udienza differita; mancata assunzione di prova decisiva; insussistenza di posizione di garanzia per deleghe interne; interruzione del nesso causale ex art. 41 c.p.; diniego attenuanti e sospensione condizionale; mancata applicazione indulto 2006.
Per C.C. (Mosconi – datore di lavoro noleggiatore): insussistenza della posizione di garanzia in caso di nolo a caldo; vizio di motivazione sulla ricostruzione dei fatti; mancata conversione della pena in pena pecuniaria (art. 53 L. 689/1981).
Per la parte civile (A.C., lavoratore Mosconi): vizio di motivazione sulla valutazione del concorso di colpa.Giudizio di terzo grado (Corte di Cassazione) e motivazioni
La Cassazione:
Accoglie il ricorso di C.G. (Cossi – datore di lavoro) per nullità assoluta (omessa citazione: art. 179 c.p.p.), annullando con rinvio.
In relazione a C.C. (Mosconi – datore di lavoro noleggiatore), la Corte compie un’analisi qualificatoria dei rapporti negoziali distinguendo nolo a freddo (solo macchina) e nolo a caldo (macchina con operatore), chiarendo che si tratta di figura distinta dall’appalto (art. 1655 c.c.), poiché priva di ingerenza organizzativa. Rileva che l’infortunio non si era verificato nell’uso dell’escavatore noleggiato, ma nell’uso della gru di proprietà Cossi, e censura la motivazione della Corte d’Appello che aveva attribuito a Mosconi una posizione di garanzia non adeguatamente fondata. Anche in questo caso dispone annullamento con rinvio.
Accoglie infine il ricorso della parte civile A.C. (lavoratore subordinato Mosconi), osservando che la Corte d’Appello aveva motivato in modo generico e per rinvio sul concorso di colpa della vittima. In altri termini la Cassazione ha ritenuto non adeguatamente giustificato il giudizio che attribuiva una quota di responsabilità alla persona offesa, e per questo ha disposto l’annullamento con rinvio.Riferimenti normativi e connessioni con normativa vigente
- Codice civile: art. 1571 (locazione) e art. 1655 (appalto). Oggi la distinzione resta centrale: il nolo a caldo si avvicina alla locazione con servizi accessori, non all’appalto.
- D.P.R. 547/1955: artt. 181 e 186 (imbracatura e carichi sospesi). Oggi trasfusi negli artt. 71, 73 e 107 D.Lgs. 81/2008 (obbligo di attrezzature sicure, formazione e gestione lavori in quota/sollevamento).
- D.Lgs. 626/1994: art. 7 (cooperazione e coordinamento negli appalti). Oggi trasfuso nell’art. 26 D.Lgs. 81/2008, che introduce il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
- D.Lgs. 81/2008: art. 26 (appalti), art. 36-37 (informazione e formazione), art. 71 (uso sicuro attrezzature), art. 73 (formazione specifica attrezzature), art. 107 (carichi sospesi e lavori in quota). La normativa vigente conferma che nel nolo a caldo non si applicano automaticamente gli obblighi dell’art. 26, salvo si tratti in concreto di appalto mascherato.
- Codice penale: artt. 113 (cooperazione colposa), 590 (lesioni colpose), 41 (concorso di cause). Norme tuttora vigenti e centrali per la ricostruzione causale.
- Codice di procedura penale: art. 179 c.p.p. (nullità assolute) rimane in vigore.
Commento tecnico e implicazioni attuali
- Evoluzione normativa. La sentenza, sebbene risalente, anticipa problematiche tuttora vive. L’introduzione del D.Lgs. 81/2008 ha consolidato l’orientamento: il nolo a caldo non è automaticamente fonte di obblighi di cooperazione ex art. 26, ma resta fermo l’obbligo di garantire la sicurezza dell’operatore messo a disposizione.
- Confini delle posizioni di garanzia. L’appalto comporta obblighi di cooperazione e coordinamento; il nolo a caldo, invece, configura in capo al noleggiatore doveri limitati alla formazione e sicurezza del proprio dipendente, ma non sull’organizzazione del committente. La Cassazione richiama la necessità di verificare eventuali ingerenze di fatto.
- Violazioni tecniche. Le regole violate all’epoca (imbracatura, carichi sospesi, formazione) sono oggi più chiaramente ricomprese negli artt. 71-73 e 107 D.Lgs. 81/2008, che impongono al datore di lavoro scelte organizzative e dispositivi adeguati.
- Ricadute operative. Le imprese devono distinguere con precisione tra nolo a caldo e appalto nei contratti, per delimitare gli obblighi prevenzionistici. Nei cantieri occorre formalizzare procedure di sollevamento, prevedere zone interdette, verificare idoneità delle imbracature e garantire formazione certificata.
- Valore attuale della sentenza. La decisione del 2009 resta significativa perché chiarisce i confini della responsabilità datoriale in scenari complessi di cantieri, offrendo spunti ancora attuali per la corretta gestione dei rapporti contrattuali e dei rischi interferenziali
Giurisprudenza recente
Richiamiamo, in conclusione del nostro approfondimento, alcune pronunce recenti della Cassazione penale che confermano/rafforzano l’impostazione della sentenza del 2009 (distinzione nolo a caldo/freddo, ruolo del noleggiatore/concedente e riparto delle posizioni di garanzia):
Cass. pen., Sez. IV, 6 dicembre 2021, n. 44950
Noleggio “a caldo” di un mezzo inidoneo: confermata la responsabilità del noleggiatore quando mette a disposizione un macchinario non conforme/insicuro; ciò non esonera l’utilizzatore-datore di lavoro (responsabilità concorrenti). In linea con il 2009: il noleggiatore risponde per l’attrezzatura fornita, non per l’organizzazione altrui.
Cass. pen., Sez. IV, 14 marzo 2024, n. 10665
Chiarisce le posizioni di garanzia del concedente in uso/noleggiatore: se l’infortunio deriva da macchina in conoscibile stato di imperfetta manutenzione o non conforme, risponde anche chi l’ha ceduta/noleggiata, a prescindere dalla (eventuale) responsabilità dell’utilizzatore. Rafforza il filone: distinzione tra sicurezza intrinseca del bene (concedente/noleggiatore) e assetto organizzativo (utilizzatore).
Cass. pen., Sez. IV, 17 aprile 2025, n. 15226
Noleggio di autocarro con difetto della sponda: ribadita la responsabilità del noleggiatore per macchinario non conforme, con continuità rispetto a 2009/2021/2024. Utile come case-law “ponte” su nolo a caldo e vizi dell’attrezzatura.