CBAM Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2619: Comunicazione periodica autorità doganali

25/05/2026

Dal 1° gennaio 2026 è entrato in applicazione il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2619, che disciplina quali informazioni le autorità doganali devono comunicare al Registro CBAM e con quale frequenza (almeno settimanale).

Tra i dati chiave figura l’EORI (Economic Operators Registration and Identification): è il codice identificativo unico usato nell’UE per registrare e identificare gli operatori economici nei rapporti con la dogana (import/export).

Il provvedimento impatta i flussi informativi tra dogane, autorità competenti e Commissione, con regole su convalide, richieste motivate e tempistiche.

Nella nostra scheda di approfondimento trovi chi è coinvolto e cosa cambia in pratica.

A chi si rivolge

  • Autorità doganali degli Stati membri: soggetto obbligato alla comunicazione periodica e alla trasmissione/validazione su richiesta delle informazioni CBAM.
  • Commissione europea e autorità competenti CBAM degli Stati membri: destinatari/fruitori delle informazioni, con potere di richiedere convalide e documenti integrativi.
  • Soggetti economici (dichiaranti CBAM autorizzati, importatori, rappresentanti doganali indiretti): non sono i destinatari diretti del regolamento, ma sono coinvolti perché le informazioni comunicate dalle dogane derivano (anche) dai dati indicati nelle dichiarazioni doganali e documenti correlati.

Cosa prevede (in termini pratici) – flusso ordinario (periodico)

Le autorità doganali devono comunicare al registro CBAM (periodicamente e almeno una volta alla settimana) le informazioni relative alle merci CBAM dichiarate per l’importazione, includendo almeno:


Numero EORI (o, se assente, altra forma di identificazione dell’importatore prevista dalla normativa doganale);
Numero di conto CBAM dell’importatore o del rappresentante doganale indiretto, salvo i casi in cui:
  • sia invocata l’esenzione prevista dalla normativa CBAM per giustificare la mancata indicazione del numero, oppure
  • sia indicato che è pendente una domanda di autorizzazione CBAM (nei casi previsti);
Codice NC a 8 cifre delle merci rilevanti;
Quantità;
Paese di origine;
Data della dichiarazione doganale;
Regime doganale per cui le merci sono state dichiarate.

Cosa prevede (in termini pratici) – mezzi, richieste e casi specifi

1) Mezzi di comunicazione
 
  • Regola generale: trasmissione dei dati tramite il meccanismo di sorveglianza previsto dal codice doganale dell’Unione.
  • Se la trasmissione non è automatizzata o i dati non sono disponibili via sorveglianza: su richiesta di Commissione/autorità competenti, uso di mezzi di comunicazione alternativi.
2) Convalida (validazione) delle informazioni
 
  • Commissione o autorità competenti possono chiedere alla dogana di convalidare le informazioni trasmesse al registro CBAM.
  • La richiesta deve essere motivata e contenere le informazioni pertinenti e necessarie.
3) Tempistiche di risposta alle richieste
 
  • Regola: le dogane comunicano le informazioni entro la fine del mese successivo alla richiesta.
  • Proroga possibile in caso di richiesta complessa: fino a 3 mesi dalla data della richiesta di proroga.
  • Caso particolare (monitoraggio della soglia unica basata sulla massa prevista dalla normativa CBAM): se disponibili, le informazioni vanno comunicate entro 30 giorni lavorativi.
4) Perfezionamento attivo (inward processing) – documenti e dati su richiesta

Per merci CBAM vincolate al perfezionamento attivo e poi immesse in libera pratica (anche come prodotti trasformati), su richiesta e se disponibili/accessibili, la dogana comunica (documenti o dati in essi contenuti), tra cui:
 
  • dichiarazioni doganali relative alle merci vincolate (o precedentemente vincolate) al perfezionamento attivo, se poi immesse in libera pratica;
  • dichiarazione di immissione in libera pratica;
  • conto di appuramento (nei casi e con le modalità previste, anche tramite mezzi alternativi).
Convalida del conto di appuramento: se nella dichiarazione CBAM sono incluse informazioni sul conto di appuramento, Commissione/autorità competenti possono chiedere convalida quando:
 
  • vi è ragionevole motivo di ritenere che le informazioni siano inesatte, oppure
  • sulla base di una valutazione del rischio.
Le richieste della Commissione in materia di perfezionamento attivo sono motivate, basate su valutazione del rischio e su base trimestrale.

5) Informazioni EORI
 
  • Se EORI è indicato nei documenti doganali pertinenti: la dogana comunica al registro CBAM le informazioni previste dall’allegato 12-01 della normativa doganale richiamata.
  • Se l’importatore non ha EORI: la dogana comunica (via registro CBAM) identificativo alternativo, nome, indirizzo e, se disponibili, contatti.
6) Merci/prodotti introdotti su piattaforma continentale o ZEE (casi CBAM specifici)

In presenza delle dichiarazioni previste dalla disciplina CBAM per tali casi (dichiarazione di ricevimento / riesportazione), le dogane comunicano su richiesta, tramite mezzi alternativi, quando:
 
  • vi è sospetto di inesattezza,
  • si ritiene non rispettato un obbligo di presentazione della dichiarazione,
  • oppure in base alla valutazione del rischio.
7) Informazioni supplementari

Se i dati disponibili via sorveglianza sono insufficienti, nell’ambito di un’indagine di conformità CBAM e su richiesta chiaramente definita e debitamente giustificata, le dogane comunicano altri documenti doganali pertinenti ricevuti in relazione alle merci dichiarate per l’importazione.

Decorrenza
 
  • Applicazione: dal 1 gennaio 2026.
  • Revisione: prevista entro il 2027.