CBAM Regolamento di esecuzione (UE) 2025/262: determinazione dei valori predefiniti

09/02/2026

Dal 1° gennaio 2026 entrano in gioco i valori predefiniti CBAM per il periodo definitivo: un passaggio concreto che può incidere su costi, dichiarazioni e controlli per chi importa beni nei settori interessati. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621 definisce infatti le “tabelle ufficiali” da usare quando non si dispongono di dati emissivi effettivi, con logiche prudenziali e maggiorazioni progressive. Tradotto: classificazione doganale, paese di produzione e tracciabilità dei precursori diventano ancora più determinanti. Nella nostra scheda di approfondimento trovi in modo chiaro a chi si applicacosa cambia in pratica, le principali criticità operative e le azioni consigliate per prepararsi per tempo.

 

A chi si rivolge

Il regolamento si rivolge, in via principale, ai dichiaranti CBAM autorizzati (importatori o rappresentanti indiretti) che devono determinare (ove non disponibili i dati actual forniti dal produttore) e dichiarare le emissioni incorporate nelle merci importate nel territorio doganale dell’Unione.

In via operativa, impatta anche su:
  • autorità e amministrazioni doganali e autorità competenti CBAM, chiamate a controllare coerenza di codici, paese d’origine/produzione e valori applicati;
  • produttori extra-UE (e loro supply chain), perché la disponibilità di dati verificabili sulle emissioni effettive diventa un elemento contrattuale e di competitività;
  • verificatori (ove previsti dagli atti attuativi CBAM) e funzioni di compliance/ESG delle imprese importatrici.

Cosa prevede (in termini pratici)

1) “Tabelle ufficiali” dei valori predefiniti da usare quando non si usano dati effettivi
Stabilisce quali valori predefiniti devono essere utilizzati quando le emissioni incorporate sono determinate con default (ai sensi del CBAM):
  • merci importate (diverse dall’energia elettrica): valori in allegato I;
  • merci complesse: se la merce complessa è calcolata con valori effettivi, ma i precursori sono calcolati con valori predefiniti, si usano comunque i valori dell’allegato I (per i precursori);
  • emissioni incorporate indirette specifiche (quando determinate con default): valori in allegato II;
  • energia elettrica importata (emissioni dirette incorporate quando determinate con default): valori in allegato III;
  • precursori con paese di produzione non identificabile: regola speciale e valori in allegato IV.

2) Approccio “prudente” e maggiorazioni progressive
I valori predefiniti sono determinati con un’impostazione prudenziale, per ridurre il rischio di sottostima delle emissioni incorporate.
Per le merci diverse dall’energia elettrica, i valori predefiniti includono (o possono includere) una maggiorazione che:
  • tiene conto degli scostamenti tra singoli impianti e media del paese produttore;
  • è introdotta gradualmente nei primi anni (per evitare impatti immediati e lasciare tempo di adeguamento agli operatori);
  • prevede attenzioni specifiche per i concimi, con una maggiorazione più contenuta rispetto ad altri settori.

3) Struttura dei dati negli allegati
Gli allegati (in particolare l’allegato I) presentano valori per codice NC e per paese/territorio, distinguendo tipicamente:
  • valore predefinito emissioni dirette;
  • valore predefinito emissioni indirette;
  • valore predefinito emissioni totali;
  • valori con maggiorazione per annualità (es. 2026, 2027, e “dal 2028 in poi”, secondo quanto indicato nelle tabelle per le diverse categorie merceologiche).
Inoltre, per talune merci, viene indicato anche il percorso produttivo sottostante (indicatori A–L), rilevante per il collegamento con i parametri/benchmark CBAM e con l’adeguamento dell’assegnazione gratuita.

Osservazioni di contenuto
•    Documento “operativo”: non introduce nuovi obblighi sostanziali CBAM, ma rende utilizzabili (e controllabili) i default definendo un set univoco di valori per combinazione merce–codice NC–paese/territorio.
•    Rischio di errore applicativo: la corretta applicazione dipende da tre elementi che, in pratica, generano spesso criticità:
1.    corretta classificazione doganale (codice NC);
2.    corretta individuazione di paese/territorio di produzione (non solo origine commerciale);
3.    coerenza tra merce, eventuale precursore e percorso produttivo sottostante (quando previsto).
•    Regola “paese ignoto” per i precursori: quando non è possibile identificare il paese di produzione di un precursore, il sistema indirizza verso un valore predefinito penalizzante (associato alle intensità più elevate). Operativamente, questa scelta spinge verso la tracciabilità di filiera.
•    Maggiorazioni e transizione: l’introduzione graduale della maggiorazione riflette due esigenze dichiarate: (i) tutela dell’integrità ambientale; (ii) gestione dell’impatto economico e della capacità di verifica nei primi anni post-transizione.
•    Revisione programmata: i valori predefiniti e le maggiorazioni sono previsti come oggetto di revisione entro il 2027, con l’intento di anticipare, se possibile, un riesame già nel 2026.
 

Decorrenza

•    Entrata in vigore: il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
•    Applicazione: dal 1° gennaio 2026.
•    Revisione: prevista al più tardi nel 2027.
 
1. Mappatura merceologica CBAM: verificare per ogni merce importata la riconducibilità alle categorie CBAM e la corretta classificazione NC (con presidio documentale interno).
2. Anagrafica “paese di produzione”: distinguere e tracciare chiaramente paese di produzione (rilevante ai fini dei default) rispetto a paese di spedizione/origine commerciale.
3. Strategia “default vs effettivi”:
  • usare i valori predefiniti come baseline di compliance quando non si dispone di dati robusti;
  • pianificare la raccolta di dati effettivi (e dei relativi elementi di prova) dove economicamente conveniente e/o per ridurre l’esposizione a default prudenziali.
4. Clausole contrattuali di filiera: introdurre/rafforzare clausole con fornitori extra-UE per ottenere:
  • dati emissivi coerenti con la metodologia CBAM;
  • tracciabilità dei precursori e dei relativi paesi di produzione;
  • disponibilità a verifiche/assurance dove richiesto.
5. Controlli interni e sistemi:
  • aggiornare ERP/dogana/gestionali per agganciare automaticamente NC + paese + merce al corretto allegato/valore;
  • creare check-list di validazione (coerenza codice–merce–paese, gestione dei casi “–/non disponibile”, gestione precursori).
6. Monitoraggio aggiornamenti: impostare un presidio di monitoraggio, perché la revisione dei valori predefiniti/maggiorazioni è esplicitamente prevista e può incidere su prezzi, contratti e strategie di approvvigionamento.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202502621