Il regolamento si rivolge, in via principale, ai
dichiaranti CBAM autorizzati (importatori o rappresentanti indiretti) che devono determinare (ove non disponibili i dati actual forniti dal produttore) e dichiarare le
emissioni incorporate nelle merci importate nel territorio doganale dell’Unione.
In via operativa, impatta anche su:
- autorità e amministrazioni doganali e autorità competenti CBAM, chiamate a controllare coerenza di codici, paese d’origine/produzione e valori applicati;
- produttori extra-UE (e loro supply chain), perché la disponibilità di dati verificabili sulle emissioni effettive diventa un elemento contrattuale e di competitività;
- verificatori (ove previsti dagli atti attuativi CBAM) e funzioni di compliance/ESG delle imprese importatrici.
Cosa prevede (in termini pratici)
1) “Tabelle ufficiali” dei valori predefiniti da usare quando non si usano dati effettivi
Stabilisce quali valori predefiniti devono essere utilizzati quando le emissioni incorporate sono determinate con default (ai sensi del CBAM):
- merci importate (diverse dall’energia elettrica): valori in allegato I;
- merci complesse: se la merce complessa è calcolata con valori effettivi, ma i precursori sono calcolati con valori predefiniti, si usano comunque i valori dell’allegato I (per i precursori);
- emissioni incorporate indirette specifiche (quando determinate con default): valori in allegato II;
- energia elettrica importata (emissioni dirette incorporate quando determinate con default): valori in allegato III;
- precursori con paese di produzione non identificabile: regola speciale e valori in allegato IV.
2) Approccio “prudente” e maggiorazioni progressive
I valori predefiniti sono determinati con un’impostazione prudenziale, per ridurre il rischio di sottostima delle emissioni incorporate.
Per le merci diverse dall’energia elettrica, i valori predefiniti includono (o possono includere) una maggiorazione che:
- tiene conto degli scostamenti tra singoli impianti e media del paese produttore;
- è introdotta gradualmente nei primi anni (per evitare impatti immediati e lasciare tempo di adeguamento agli operatori);
- prevede attenzioni specifiche per i concimi, con una maggiorazione più contenuta rispetto ad altri settori.
3) Struttura dei dati negli allegati
Gli allegati (in particolare l’allegato I) presentano valori per codice NC e per paese/territorio, distinguendo tipicamente:
- valore predefinito emissioni dirette;
- valore predefinito emissioni indirette;
- valore predefinito emissioni totali;
- valori con maggiorazione per annualità (es. 2026, 2027, e “dal 2028 in poi”, secondo quanto indicato nelle tabelle per le diverse categorie merceologiche).
Inoltre, per talune merci, viene indicato anche il percorso produttivo sottostante (indicatori A–L), rilevante per il collegamento con i parametri/benchmark CBAM e con l’adeguamento dell’assegnazione gratuita.
Osservazioni di contenuto
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Documento “operativo”: non introduce nuovi obblighi sostanziali CBAM, ma rende utilizzabili (e controllabili) i default definendo un set univoco di valori per combinazione merce–codice NC–paese/territorio.
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Rischio di errore applicativo: la corretta applicazione dipende da tre elementi che, in pratica, generano spesso criticità:
1. corretta classificazione doganale (
codice NC);
2. corretta individuazione di
paese/territorio di produzione (non solo origine commerciale);
3. coerenza tra merce, eventuale
precursore e percorso produttivo sottostante (quando previsto).
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Regola “paese ignoto” per i precursori: quando non è possibile identificare il paese di produzione di un precursore, il sistema indirizza verso un valore predefinito
penalizzante (associato alle intensità più elevate). Operativamente, questa scelta spinge verso la
tracciabilità di filiera.
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Maggiorazioni e transizione: l’introduzione graduale della maggiorazione riflette due esigenze dichiarate: (i) tutela dell’integrità ambientale; (ii) gestione dell’impatto economico e della capacità di verifica nei primi anni post-transizione.
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Revisione programmata: i valori predefiniti e le maggiorazioni sono previsti come oggetto di revisione entro il 2027, con l’intento di anticipare, se possibile, un riesame già nel 2026.