CEI 11-27 edizione 2021: Lavori su impianti elettrici (Approfondimento)

01/11/2021

La norma pubblicata nella sua quinta edizione a settembre 2021 dal Comitato Elettrotecnico Italiano è in vigore dal 1 ottobre 2021 e costituisce revisione della edizione del 2014. Trova applicazione nell’esecuzione di lavori elettrici sotto tensione su impianti fino a 1000 Volt in c.a. e fino a 1500 Volt in c.c., destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all'utilizzazione dell'energia elettrica.

Non si applica ai lavori sotto tensione su impianti a tensione superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua di cui fa previsione la norma CEI 11-15.

Ad essa fanno espresso richiamo gli artt. 80, 82 e 83 del D.Lgs. 81/08 in relazione a lavori sotto tensione di cui la norma esplicita le procedure di lavoro.

Tra le novità introdotte è opportuno richiamare:

  • aggiornamento delle definizioni di RI (Responsabile impianto), URL (Unità Responsabile del Lavoro) e PL (Preposto Lavori)
  • precisazioni in merito ai controlli funzionali (misure)
  • precisazioni su organizzazione del lavoro, comunicazioni e formazione dei lavoratori addetti a lavori elettrici (PES/PAV)
  • cadenza quinquennale dell’aggiornamento della formazione
  • aggiornamento delle esclusioni dei lavori sotto tensione
  • inserimento dell’allegato H

Aggiornamento delle definizioni

La norma pone in particolare rilievo le figure dell’RI (Responsabile impianto elettrico durante le attività lavorative) e del PL (Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa) disponendo competenze, poteri e linee di relazione tra gli stessi per garanzia di corretto svolgimento di

• lavori fuori tensione (vedi parg. 6.2);

• lavori sotto tensione (vedi parg. 6.3);

• lavori in prossimità di parti attive (vedi parg. 6.4).
 

Sono ridefiniti i compiti degli altri soggetti che concorrono a garantire gli aspetti di sicurezza nell’esecuzione dei lavori elettrici e che di seguito richiamiamo:

URI (Persona o Unità Responsabile dell'impianto elettrico): in una grande azienda industriale coincide con il Datore di Lavoro o lo staff esecutivo incaricato della responsabilità complessiva degli impianti elettrici.

Nelle aziende di piccole/medie dimensioni o artigianali coincide con il Proprietario.

Può pianificare e programmare i lavori.

RI (Responsabile impianto elettrico durante le attività lavorative): è persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico durante l’attività lavorativa; può coincidere con la stessa persona che ricopre il ruolo di URI e PL se ne ha le competenze. Deve essere PES (Persona Esperta).

Ha compiti di rilievo tra i quali:

  • redazione dei Piani di Lavoro;
  • condivisione della scelta metodologica e organizzativa del lavoro con l'URL;
  • funzione di collegamento tra la URL e/o PL e le altre funzioni durante il lavoro;
  • attuazione (anche tramite delega scritta ad altra persona con professionalità PES o PAV) delle manovre per la messa in sicurezza dell'impianto prima dell'esecuzione del lavoro;
  • attuazione dei provvedimenti per evitare richiusure intempestive, apposizione di eventuali terre nei punti di sezionamento e di cartelli monitori;
  • identificazione e delimitazione della zona di lavoro;
  • mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto durante l'esecuzione del lavoro;
  • consegna dell'impianto al PL con la relativa autorizzazione all'inizio del lavoro;
  • ricevimento di conclusione del lavoro dal PL e di ripristino del normale assetto di esercizio;
  • riconsegna dell'impianto alla URI, se del caso.

URL (Unità Responsabile del Lavoro): unità (presente nelle società strutturate e di grandi dimensioni costituita da uno staff responsabile della progettazione dei lavori da eseguire sugli impianti elettrici con il compito di condurre le relative analisi del rischio) o soggetto fisico che viene incaricato della preparazione ed esecuzione del lavoro elettrico.

Tra i suoi compiti si evidenziano:

  • verifica preliminare e condivisione con il RI della scelta metodologica e organizzativa del lavoro attraverso un eventuale sopralluogo;
  • predisposizione dell'eventuale Piano di Intervento;
  • individuazione del PL e degli addetti al lavoro;
  • organizzazione degli operatori;
  • verifica della disponibilità di procedure, attrezzature, dispositivi di protezione, mezzi di supporto relativi alla corretta realizzazione del lavoro;
  • verifica della formazione ed eventuale idoneità degli operatori addetti al lavoro.

PL (Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa): coincide con il capo di una squadra della propria azienda o di una società terza. E’ il soggetto dotato delle necessarie competenze sul rischio elettrico e di una approfondita esperienza lavorativa (PES), incaricato di scegliere le modalità di esecuzione del lavoro e di presidiare l’attività. Riceve la consegna di impianto da RI e ne effettua la restituzione al termine dei lavori. Prima dell’inizio di qualsiasi lavoro è tenuto ad assicurarsi che siano osservate tutte le prescrizioni, tutte le regole e tutte le procedure attinenti.

Il benestare di inizio al lavoro deve essere dato dal PL solo dopo aver fornito istruzioni a tutte le persone impegnate nell'esecuzione dell'attività lavorativa su tutti i pericoli ragionevolmente prevedibili che non siano di loro immediata percezione.

Il PL sovrintende ai lavori ed è, a tale titolo, responsabile di quanto segue:

  • recepimento e condivisione dell'eventuale Piano di Intervento;
  • conduzione operativa dei lavori secondo l'eventuale Piano di Intervento;
  • presa in carico dell'impianto elettrico o di sua parte dalla URL e della successiva riconsegna;
  • nei lavori fuori tensione, verifica dell'assenza di tensione e, nei casi previsti, dell'installazione della messa a terra e in cortocircuito sul posto di lavoro;
  • se previste, adozione delle procedure per i lavori in prossimità di parti attive;
  • verifica all'inizio e durante l'attività, della sussistenza delle condizioni previste dall'eventuale Piano d'Intervento;
  • assegnazione dei compiti ai diversi operatori;
  • illustrazione degli obiettivi dell'intervento e dei compiti assegnati, eventualmente coadiuvato da liste di controllo;
  • controllo del comportamento del personale, anche in relazione all'uso di attrezzature e DPI;
  • collegamento con RI e con altre figure interessate ai lavori;
  • decisioni circa l'inizio, la continuazione, la sospensione, la ripresa, il termine dei lavori, anche in riferimento alle condizioni atmosferiche.

Precisazioni in merito ai controlli funzionali (misure)

Se le misure fuori tensioni sono svolte da una PEC (Persona Comune), deve essere garantita la sorveglianza da parte di una Persona Esperta (PES) o da una Persona Avvertita (PAV). Le misure in presenza di rischio elettrico devono essere eseguite solo da PES o PAV.

Gli strumenti di misura devono essere costruiti in conformità alle norme di prodotto e controllati prima e dopo l’uso.

Precisazioni su organizzazione del lavoro, comunicazioni e formazione dei lavoratori addetti a lavori elettrici (PES/PAV)

La norma precisa in modo innovativo e più ampio rispetto alla precedente edizione che per lavoro elettrico si intende qualsiasi attività lavorativa eseguita nella zona di lavoro sotto tensione o nella zona prossima dove qualsiasi lavoratore può essere assoggettato a un rischio elettrico, sia che operi direttamente sulle parti attive in tensione o fuori tensione dell'impianto elettrico, sia che svolga lavori, in prossimità di un impianto elettrico, di natura non elettrica, come lavori di muratura, verniciatura, taglio rami, ecc.

In quest'ultimo caso, gli operatori, che non sono PES o PAV nel campo elettrico, devono lavorare sotto la supervisione di una PES o, se del caso, sotto la sorveglianza di una PES o PAV che hanno il compito di attuare tutte le misure di sicurezza necessarie affinché gli operatori non esperti e non avvertiti (ovvero PEC) non incorrano con il loro comportamento in situazioni pericolose per la loro salute.

A livello organizzativo si richiede che ciascun impianto elettrico durante un’attività di lavoro sia affidato alla responsabilità di un RI. Qualora due o più impianti siano interferenti o interconnessi, è essenziale che ci siano accordi formali di consultazione e cooperazione tra gli RI designati e responsabili di ciascuno di tali impianti elettrici al fine di garantire la sicurezza. In caso di lavoro complesso l’RI deve predisporre un Piano di Lavoro (vedi MODELLO PdL 1 - PIANO DI LAVORO nella presente norma) contenente le misure di messa in sicurezza e di rientro in esercizio mentre al PL compete la predisposizione del Piano di Intervento (vedi MODELLO PI 1 - PIANO DI INTERVENTO nella presente norma).

Nel caso di affidamento lavori elettrici a ditte esterne i committenti datori di lavoro devono richiedere che il personale sia in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori secondo la norma CEI 11-27 e se del caso secondo integrazioni deducibili dalla Norma CEI 78-17 Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali.

La norma riprende i livelli descrittivi dei requisiti formativi minimi per PES e PAV (già noti):

  • 1A (Conoscenze teoriche-durata min non inferiore a 10h)
  • 1B (Conoscenze e capacità per l'operatività)
  • 2A (Conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione- durata minima di 4 h.)
  1. Norme CEI 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 11-27 (con riguardo ai lavori sotto tensione);
  2. Criteri generali di sicurezza con riguardo alle caratteristiche dei componenti elettrici su cui
  3. si può intervenire nei lavori sotto tensione;
  4. Attrezzatura e DPI: particolarità per i lavori sotto tensione;
  5. prevenzione dei rischi;
  6. copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di ruoli.
  7. Il livello 2A deve prevedere anche gli aspetti teorici di cui al livello 2B.
  • 2B (Conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione)
Esperienza specifica della tipologia di lavoro per la quale la persona dovrà essere idonea:
  • analisi del lavoro;
  • scelta dell'attrezzatura;
  • definizione, individuazione e delimitazione del posto di lavoro;
  • preparazione del cantiere;
  • adozione delle protezioni contro parti in tensione prossime;
  • padronanza delle sequenze operative per l'esecuzione del lavoro.
  • Esperienza organizzativa:
  • preparazione del lavoro;
  • trasmissione o scambio d'informazioni tra persone interessate ai lavori.

E’ consentita la formazione a distanza per le parti teoriche (FAD, videoconferenza o e-learning).

La durata e l'ampiezza dell'attività formativa (che dovrà comprendere parti teoriche e pratiche con i contenuti indicati per i rispettivi livelli dalla norma) dipendono da vari fattori, tra cui la preparazione scolastica, l'esperienza pregressa e la complessità dei lavori che dovranno essere svolti. In particolare, la complessità dovrà essere definita dal datore di lavoro e indicata al soggetto formatore per la preparazione dei contenuti e della durata dei corsi.

Cadenza quinquennale dell’aggiornamento della formazione

Formalizzato l’aggiornamento ogni 5 anni con previsione di durata di almeno 4 ore.

Aggiornamento delle esclusioni dai lavori sotto tensione

Non costituiscono lavori sotto tensione regolati dalla norma CEI 11-15 le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici o apparecchiature in tensione anche superiori a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., realizzati nel rispetto delle relative norme tecniche, purché si usino attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche ed il personale sia adeguatamente formato e addestrato:

  • manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio;
  • manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati, nelle normali condizioni di esercizio;
  • uso di rivelatori e comparatori di tensione, costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme di prodotto;
  • uso di rilevatori di distanze isolanti nelle condizioni previste di impiego;
  • lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati;
  • utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito;
  • lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 V in c.a. anche se funzionanti a tensione superiore.

Inserimento dell’allegato H

La norma prevede un nuovo Allegato che riporta un esempio di attribuzione di ruoli nell’organizzazione di un lavoro elettrico con interventi e manovre in corrispondenza a specifiche parti di impianto.
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