CEM-Campi elettromagnetici: Indicazioni operative

26/08/2019

Il Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, in collaborazione con INAIL ed Istituto Superiore di Sanità, ha pubblicato a giugno 2019 un documento contenente Indicazioni Operative per dare attuazione a quanto previsto nel D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII, Capo IV e s.m.i. in relazione alla Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici (CEM).

Le Linee Operative ricordano in premessa che Decreto Legislativo n.159/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2016, ha modificato il Capo IV del Titolo VIII del D.lgs. 81/2008, in attuazione della Direttiva 2013/35/UE sulla protezione dei lavoratori dai CEM, introducendo importanti novità rispetto alle quali sono state ora raccolte delle istruzioni (in revisione delle Linee Operative pubblicate nell 2014) per la corretta applicazione del provvedimento.

Le Linee proposte sono pertanto funzionali alla corretta valutazione e controllo dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro derivanti da esposizione a CEM e sono ripartite in 5 sezioni in cui sono raccolte FAQ di tecnici di settore a cui viene data circostanziata risposta.

SEZIONE A: EFFETTI SULLA SALUTE E SORVEGLIANZA SANITARIA
SEZIONE B: METODICHE E STRUMENTAZIONE PER LA MISURA DEI CEM
SEZIONE C: VALUTAZIONE DEL RISCHIO
SEZIONE D: GESTIONE DEL RISCHIO
SEZIONE E: VIGILANZA

Di particolare interesse è la FAQ D1 relativa al concetto di “personale qualificato” richiesto per la analisi e valutazione dei rischi da CEM.

Ai sensi dell’art. 181 comma 2 il datore di lavoro deve avvalersi di “personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia”. Il “personale qualificato” risulta tale se in grado di effettuare la valutazione del rischio CEM richiesta per la specifica attività lavorativa e di redigere una relazione tecnica completa ed esaustiva, secondo i requisiti richiesti dal D.Lgs. 81/08. In assenza di precise indicazioni giuridiche le Linee Operative suggeriscono che il tecnico abbia sostenuto un corso di qualificazione teorico/pratico conclusosi con una valutazione positiva e documentabile dell’apprendimento.

Si suggerisce pertanto ai DdL l’acquisizione del curriculum dell’operatore comprovante la partecipazione ad almeno un corso teorico-pratico sulla materia o il fatto documentabile che l’operatore abbia svolto una tesi di laurea o un master o un PHD attinente la valutazione del rischio CEM, ovvero effettuato valutazioni del rischio CEM per conto di aziende/enti o istituti nel rispetto delle norme di buona tecnica e di buona prassi.

Se richieste competenze di misura e di calcolo dei CEM, il personale incaricato dovrà documentare competenze, esperienza e possesso di strumenti adeguati (FAQ B.1) per produrre una relazione conforme a quanto indicato dalle norme di buona tecnica applicabili (FAQ D.2).


Divisione Legale


Indicazioni Operative
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