Censimento Amianto

La L.R. n.14 del 31/07/12 impone di notificare alla ASL competente per il territorio la presenza di materiali contenenti amianto all’interno degli edifici di proprietà dell’Azienda o del privato. La notifica è responsabilità del proprietario del MCA e deve essere effettuata utilizzando il modulo NA/1 riportato in allegato 4 al PRAL. La notifica deve essere obbligatoriamente inviata entro il 31/01/13. Sono esentati coloro che l’avessero già inviata in corrispondenza dell’entrata in vigore del PRAL (entro il 31/12/07). La mancata notifica è sanzionabile con un’ammenda da € 100 a € 1500.

Chiunque (compreso i privati) deve effettuare la valutazione dello stato di conservazione del MCA compilando l’algoritmo dell’Indice di degrado realizzato dalla Regione Lombardia; i risultati di tale valutazione non sono vincolanti (es. bonifica entro 12 mesi), ma, in caso di contestazione, il comune potrebbe obbligare alla rimozione del MCA se lo ritenesse necessario al fine di salvaguardare la salute dei cittadini.

Relativamente a chi nel frattempo ha bonificato una parte o tutta la copertura in MCA, può inviare una comunicazione (es. modulo NA/1 per notifica) indicando le nuove superfici. Tale invio non è comunque obbligatorio.

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