Certificati Bianchi (titoli di efficienza energetica)

1. Definizione e finalità

I certificati bianchi, tecnicamente denominati titoli di efficienza energetica, rappresentano lo strumento cardine introdotto dal legislatore nazionale per attestare e valorizzare i risparmi energetici conseguiti dalle imprese.
Essi sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell’Ambiente (MASE) 21 luglio 2025, che ha dato attuazione al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2024-2030 (PNIEC) e si inseriscono nel quadro normativo tracciato dal Dlgs 115/2008, attuativo della direttiva 2006/32/CE.

La finalità primaria è quella di garantire una riduzione progressiva e misurabile dei consumi energetici a livello nazionale, concorrendo così agli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione e sostenibilità. In tal senso, i certificati bianchi assumono una duplice valenza: da un lato sono strumento di monitoraggio e certificazione, dall’altro meccanismo di incentivo e scambio economico.

2. Soggetti obbligati

Il legislatore individua come soggetti obbligati i grandi distributori di energia elettrica e di gas naturale. A tali operatori è imposto un obbligo di miglioramento dell’efficienza energetica, articolato in obiettivi quantitativi annuali stabiliti dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera). L’adempimento a tali obblighi costituisce una componente essenziale della politica nazionale di riduzione dei consumi.

3. Soggetti volontari

Accanto ai soggetti obbligati, il sistema ammette la partecipazione di ulteriori operatori su base volontaria. In particolare:
 
  • le Esco (Energy Service Companies) certificate UNI CEI 11352;
  • le imprese che abbiano nominato un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) certificato;
  • le imprese in possesso di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001.
Questi soggetti, pur non vincolati da obblighi normativi, possono conseguire certificati bianchi e successivamente cederli sul mercato, assumendo così un ruolo propulsivo e competitivo nel sistema.

4. Procedura di ottenimento

Il procedimento per l’acquisizione dei certificati bianchi è scandito da passaggi formali precisi:
 
  1. Presentazione dei progetti al GSE: i soggetti obbligati e volontari sottopongono al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) i progetti di risparmio energetico, conformi alle tipologie previste nell’Allegato 2 del DM 21 luglio 2025.
  2. Valutazione e certificazione: il GSE valuta la conformità dei progetti e, ove approvati, certifica i risparmi conseguiti.
  3. Emissione dei certificati: il Gestore dei Mercati Energetici (GME) emette i certificati bianchi corrispondenti ai risparmi certificati.
  4. Controllo e sanzioni: il GSE effettua ispezioni in loco e applica sanzioni ai soggetti inadempienti.
Tale iter garantisce la trasparenza e la tracciabilità del processo, tutelando l’effettività del risparmio energetico dichiarato.

5. Ruoli distinti di GSE e GME

È fondamentale sottolineare la distinzione di funzioni tra GSE e GME:
 

  • Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) opera come soggetto tecnico-certificatore: riceve e valuta i progetti, attesta i risparmi, svolge attività ispettiva e sanzionatoria.
  • Il GME (Gestore dei Mercati Energetici) agisce invece come soggetto regolatore del mercato: emette i titoli a seguito della certificazione del GSE e gestisce la piattaforma di negoziazione dei certificati.

Questa distinzione assicura un equilibrio istituzionale tra funzioni di controllo e funzioni di mercato.
 

6. Meccanismi di copertura dei costi

I costi sostenuti dai soggetti obbligati per adempiere ai propri obblighi sono coperti attraverso le tariffe di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale. Si tratta di un meccanismo di socializzazione dei costi, volto ad evitare squilibri economici a carico degli operatori obbligati.

7. Acquisizione e cessione dei certificati

Il sistema consente diverse modalità di acquisizione e cessione dei certificati:
 
  • Mercato regolato: gestito dal GME, ove i certificati possono essere liberamente scambiati.
  • Acquisto dal GSE: possibilità per le imprese obbligate di acquisire titoli non direttamente collegati a progetti di risparmio.
  • Cessione volontaria: soggetti volontari (Esco ed EGE) possono monetizzare i certificati conseguiti cedendoli sul mercato.
Tale pluralità di canali garantisce flessibilità e liquidità al sistema.

8. Valore economico dei certificati

Ogni certificato bianco corrisponde a una tonnellata equivalente di petrolio (1 TEP) risparmiata.
Il valore monetario non è fissato dalla legge ma è determinato dal mercato regolato del GME in base all’incontro tra domanda (dei soggetti obbligati) e offerta (dei soggetti volontari).

Il prezzo di ciascun titolo può oscillare, influenzato da:
 
  • la disponibilità di progetti di efficienza energetica;
  • il livello degli obiettivi annuali fissati da Arera;
  • eventuali interventi regolatori di sostegno o calmieramento.
Il legislatore ha previsto che i costi sostenuti per l’acquisto dei certificati siano coperti attraverso le tariffe di trasporto e distribuzione di energia e gas, assicurando così un equilibrio economico e la sostenibilità complessiva del sistema.

9. Conclusioni

I certificati bianchi si configurano come un pilastro della strategia nazionale per l’efficienza energetica. La loro disciplina, fondata sul DM 21 luglio 2025, sul Dlgs 115/2008 e sul PNIEC 2024-2030, articola un sistema che combina obblighi stringenti per i grandi distributori e opportunità per gli operatori volontari. La distinzione dei ruoli tra GSE e GME, la copertura dei costi tramite tariffe e la possibilità di scambio sul mercato contribuiscono a rendere il meccanismo trasparente, flessibile e coerente con le politiche europee di sostenibilità

Normativa di riferimento

  • Decreto Ministeriale (MASE) 21 luglio 2025, disciplina certificati bianchi.
  • Dlgs 30 maggio 2008, n. 115, efficienza degli usi finali dell’energia e servizi energetici.
  • Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) 2024-2030.
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