Certificato mangimi medicati

Ministero della Salute

Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio VII

Il Direttore generale

Visto l'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n. 90, attuazione della Direttiva 90/167/CEE del Consiglio, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati;

Visto il Decreto ministeriale del 16 novembre 1993;

Visto in particolare, l'articolo11 del citato Decreto 16 novrembre 1993;

Vista la domanda pervenuta dal laboratorio di analisi "MADE HSE srl" con sede legale in via Bresciani 16, Gazoldo degli Ippoliti (Mn) e sede operativa in via San Pio X, Gazoldo degli Ippoliti (Mn) con cui si richiede l'autorizzazione del laboratorio allo svolgimento di analisi quali-quantitative sui mangimi medicati e prodotti intermedi ai sensi del suddetto art. 11;

Visto il certificato di iscrizione al Registro esercenti il commercio rilasciato dalla C.C.I.A.A di Mantova;

Visto l'esito favorevole del sopralluogo effettuato dalla Commissione provinciale di Mantova di cui all'art. 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni, svolto in data 24/01/2012;

DECRETA

Art. 1

Il Laboratorio di analisi "MADE HSE srl" con sede legale in via Bresciani, 16 Gazoldo degli Ippoliti (Mn) e sede operativa in via San Pio X, Gazoldo degli Ippoliti (Mn), è riconosciuto idoneo ad effettuare le analisi quali-quantitative sui mangimi medicati e prodotti intermedi in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto 16 novembre 1993, art. 11, citato nelle premesse.

Art. 2

Ogni variazione rispetto alla strumentazione, dovrà essere comunicata al Ministero della Salute, Dipartimento Della Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari Uff. VII, entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.

Art. 3

Nei contratti di convenzione tra il laboratorio autorizzato e le aziende produttrici di mangimi medicati e prodotti intermedi dovrà essere riportata la dichiarazione prevista dall'art. 11, comma 1, del Decreto 16 novembre 1993.

Art. 4

Copia dei contratti di cui all'art. 3 dovrà essere fatta pervenire al Ministero della Salute, Dipartimento Della Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari Uff. VII, entro trenta giorni dalla stipula.

Art. 5

Il presente Decreto sarà notificato in via amministrativa ai soggetti interessati.

Il Diretto Generale

 


Documento autorizzativo del Ministero della salute (Certificato mangimi medicati)
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