Certificazione energetica degli edifici

Introdotte modifiche al decreto del 26 giugno 2009, recante "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

Con le modifiche alle Linee guida, apportate dal Decreto Ministeriale del 22 novembre 2012, non sarà più possibile, per i proprietari di immobili con scarse prestazioni energetiche, autodichiarare la classe G (la più bassa) al momento del trasferimento immobiliare, ma l’autodichiarazione dovrà essere sostituita con una delle procedure di certificazione semplificate già definite dalle stesse Linee guida.

Il Decreto contiene inoltre un elenco esemplificativo e non esaustivo degli edifici esentati dall’obbligo di certificazione energetica, per i quali risulta tecnicamente impossibile effettuarla o non è richiesto un confort abitativo: box, cantine, autorimesse, depositi, ruderi e scheletri strutturali ecc.
Per quanto riguarda i condomini, l’obbligo di fornire ai condomini o ai certificatori da questi incaricati, tutte le informazioni e i dati edilizi e impiantistici, necessari alla realizzazione della certificazione energetica degli edifici, è in capo gli amministratori degli stabili e i responsabili degli impianti.

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