Certificazione energetica immobili: Convertito in legge il DL 145/2013

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 9/2014 di conversione del D.L. 145/2013 recante disposizioni per l'avvio del Piano «Destinazione Italia», tra le quali anche misure in tema di certificazione energetica e rinnovabili.
Su questa materia, viene introdotta la modifica all'art. 6 del D. Lgs.192/2005 sull'obbligo di allegare l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) ai contratti di compravendita e locazione di immobili.
In caso nel contratto venga omessa la dichiarazione della prestazione energetica dell'edificio o unità immobiliare, oppure non venga allegata l'APE, entrambe le parti contraenti sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 18.000 (da € 1.000 a € 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari, ridotta alla metà se la durata della locazione non eccede i 3 anni).
Il pagamento della sanzione elimina la nullità del contratto, ma non esenta comunque dall'obbligo, entro quarantacinque giorni, di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica.
Sono escluse dall’obbligo di allegare l’APE, le locazioni degli edifici residenziali utilizzati per meno di quattro mesi all'anno.

Condividi linkedin share facebook share twitter share
Siglacom - Internet Partner