Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 9/2014 di conversione del D.L. 145/2013 recante disposizioni per l'avvio del Piano «Destinazione Italia», tra le quali anche misure in tema di certificazione energetica e rinnovabili.
Su questa materia, viene introdotta la modifica all'art. 6 del D. Lgs.192/2005 sull'obbligo di allegare l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) ai contratti di compravendita e locazione di immobili.
In caso nel contratto venga omessa la dichiarazione della prestazione energetica dell'edificio o unità immobiliare, oppure non venga allegata l'APE, entrambe le parti contraenti sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 18.000 (da € 1.000 a € 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari, ridotta alla metà se la durata della locazione non eccede i 3 anni).
Il pagamento della sanzione elimina la nullità del contratto, ma non esenta comunque dall'obbligo, entro quarantacinque giorni, di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica.
Sono escluse dall’obbligo di allegare l’APE, le locazioni degli edifici residenziali utilizzati per meno di quattro mesi all'anno.