Cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) per i rifiuti inerti da attività di costruzione e demolizione

27/01/2025

Il Decreto Ministeriale 28 giugno 2024, n. 127, entrato in vigore il 26 settembre 2024, disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) per i rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, nonché per altri rifiuti inerti di origine minerale. Questo decreto sostituisce il precedente DM 152/2022.

Contenuto del DM 127/2024

Il decreto stabilisce criteri specifici affinché determinati rifiuti inerti cessino di essere considerati tali dopo appropriate operazioni di recupero, in conformità all'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006.
 
Definizioni chiave:
 
  • Rifiuti inerti da costruzione e demolizione: rifiuti derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, identificati nel capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti e specificati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del decreto.
  • Altri rifiuti inerti di origine minerale: rifiuti non appartenenti al capitolo 17, ma elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del decreto.

Criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto

  1. Utilizzo comune per scopi specifici: il materiale recuperato deve essere comunemente utilizzato per scopi specifici.
  2. Esistenza di un mercato o domanda: deve esistere un mercato o una domanda per il materiale recuperato.
  3. Conformità ai requisiti tecnici e normativi: il materiale deve soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare le normative e gli standard applicabili ai prodotti.
  4. Assenza di impatti negativi: l'uso del materiale non deve comportare impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana. 
Responsabilità del produttore: Il produttore dell'aggregato recuperato è tenuto a garantire che il materiale soddisfi i criteri sopra elencati e deve rilasciare una dichiarazione di conformità che attesti il rispetto di tali requisiti.

Correlazione con l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006

L'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 definisce le condizioni generali affinché un rifiuto cessi di essere tale, introducendo il concetto di End of Waste.
Il DM 127/2024 specifica tali condizioni per i rifiuti inerti da costruzione, demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, fornendo criteri dettagliati per la cessazione della qualifica di rifiuto per queste specifiche categorie.

Adeguamenti normativi per i produttori

Aggiornamento delle Autorizzazioni: Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, ossia entro il 25 marzo 2025, i produttori devono:
 
  • Presentare all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione di inizio attività, se operano in procedura semplificata ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006.
  • Inviare un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ambientale, se operano in procedura ordinaria ai sensi del Capo IV, Titolo I, Parte IV, o del Titolo III-bis, Parte II, del D.Lgs. 152/2006.
Continuità Operativa: Fino all'ottenimento dell'aggiornamento richiesto, i produttori possono continuare le attività in conformità alle autorizzazioni o comunicazioni già in loro possesso.

Obblighi Documentali

Dichiarazione di conformità: Per ogni lotto di aggregato recuperato, il produttore deve redigere una dichiarazione di conformità, attestando il rispetto dei criteri stabiliti dal decreto.
Tempistiche di invio: La dichiarazione deve essere inviata all'autorità competente e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) territorialmente competente entro sei mesi dalla produzione del lotto e comunque prima che il lotto lasci l'impianto.
Conservazione della documentazione: Il produttore è tenuto a conservare copia della dichiarazione di conformità per cinque anni dalla data di invio, rendendola disponibile alle autorità di controllo su richiesta.

Monitoraggio e Revisione

Periodo di monitoraggio: Il decreto prevede un monitoraggio dell'attuazione delle sue disposizioni per un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore, quindi fino al 26 settembre 2026.
Possibili modifiche: Al termine del monitoraggio, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica valuterà l'efficacia delle disposizioni e potrà apportare eventuali correttivi o aggiornamenti normativi.
È fondamentale che i produttori di aggregati recuperati si attengano scrupolosamente a queste scadenze e obblighi per garantire la conformità normativa e promuovere pratiche sostenibili nel settore delle costruzioni e demolizioni.
Area Legale
Condividi linkedin share facebook share twitter share
Siglacom - Internet Partner