Chi è responsabile della formazione e della sicurezza di un lavoratore interinale?

03/03/2025

Commento alla Sentenza Cass. Pen., Sez. IV, 10 febbraio 2025, n. 5187.

1. Introduzione: il caso in esame

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5187 del 10 febbraio 2025, ha confermato la condanna del legale rappresentante della società Green Pack Srl, A.A., per lesioni personali colpose gravi (art. 590, comma 3, c.p.), a seguito di un infortunio sul lavoro che ha coinvolto una lavoratrice interinale.
Il caso riguarda un aspetto molto delicato della normativa sulla sicurezza: chi è responsabile della formazione e della sicurezza di un lavoratore interinale? 
In particolare, la questione affrontata è se l’obbligo di garantire un’adeguata formazione e dispositivi di sicurezza ricada solo sull’agenzia di somministrazione o anche sull’azienda che utilizza il lavoratore.
La sentenza, che ha respinto il ricorso dell’imputato, ribadisce principi importanti in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di responsabilità del datore di lavoro nei confronti di personale in somministrazione.

2. L’incidente e le sue cause

L’infortunio è avvenuto il 15 gennaio 2018, quando B.B., assunta tramite l’agenzia interinale Etica Spa, stava lavorando presso lo stabilimento della Green Pack Srl. ditta di fabbricazione di prodotti cartotecnici.
La sua mansione consisteva nell’applicazione di nastro adesivo sui tappeti trasportatori di un macchinario denominato "Paper Honteycomb Laminator Model HL 1600" al fine di preservare dalla colla i rulli che avrebbero dovuto poi pressare il prodotto finito.
Si era dunque in una fase di attrezzaggio della macchina. Durante questa operazione, la mano sinistra della lavoratrice è stata trascinata all’interno dei rulli del macchinario, provocando gravi lesioni e l’amputazione di una falange.

Le criticità rilevate dagli ispettori

L’ispezione effettuata dallo SPISAL dell’ULSS 2 Marca Trevigiana ha evidenziato due problemi principali:
 
  1. Mancanza di protezioni sui rulli del macchinario, in violazione dell’art. 70, comma 2, D.Lgs. 81/2008, che impone che le attrezzature di lavoro abbiano dispositivi di sicurezza per prevenire infortuni.
  2. Inadeguata formazione della lavoratrice, che non aveva ricevuto istruzioni specifiche sui rischi legati all’utilizzo della macchina, come richiesto dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008.
Nel corso dell’indagine, la lavoratrice ha dichiarato di non aver mai ricevuto una formazione specifica sulla macchina che stava utilizzando.
L’unica informazione ricevuta era un manuale consegnato dall’agenzia interinale, il che ovviamente non era sufficiente per garantire la sicurezza in una mansione che esponeva a rischi significativi.

3. La posizione dell’imputato e la sua difesa

Il datore di lavoro, A.A., ha sostenuto la sua innocenza sulla base di quattro argomenti principali:

La responsabilità della formazione era dell’agenzia interinale (Etica Spa) e non della Green Pack Srl.
  • Ha citato l’art. 35, comma 4, D.Lgs. 81/2015, secondo cui l’agenzia di somministrazione è responsabile della formazione, salvo diversa previsione nel contratto di somministrazione.
Il macchinario era conforme alle normative europee sulla sicurezza.
  • Ha prodotto la certificazione di conformità CE e la dichiarazione che attestava il rispetto delle Direttive UE 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e 2014/35/UE (Direttiva EMC).
L’infortunio è stato causato da una distrazione della lavoratrice, che avrebbe inserito la mano nei rulli in modo arbitrario.
L’azienda aveva fornito istruzioni "sul campo", con affiancamento di colleghi esperti che avevano spiegato il funzionamento della macchina.

4. Il percorso processuale e le sentenze di merito

Tribunale di Treviso (I grado) - 11 aprile 2022
 
Il Tribunale di Treviso ha ritenuto l’imputato colpevole, condannandolo a 40 giorni di reclusione con sospensione della pena.
 
Motivazioni della sentenza:
 
  • La Green Pack Srl era responsabile della sicurezza anche dei lavoratori interinali, quindi non poteva limitarsi a delegare la formazione all’agenzia di somministrazione.
  • La conformità CE non esimeva il datore di lavoro dall’obbligo di verificare la sicurezza della macchina e adottare ulteriori misure di protezione, come richiesto dall’art. 71 D.Lgs. 81/2008.
  • Il comportamento della lavoratrice non era imprevedibile, perché la sua mansione comportava il rischio di contatto con le parti in movimento. 
Corte d’Appello di Venezia (II grado) - 26 febbraio 2024
 
La Corte d’Appello ha confermato la condanna, ribadendo che:
 
  • La formazione della lavoratrice era stata insufficiente e non documentata. La Corte territoriale ha lamentato la mancata fornitura di una procedura scritta e di un manuale di istruzione per l'uso di macchinari non ritenendo sufficiente l’affiancamento dell’infortunata di colleghi esperti in fase di addestramento.
  • Il datore di lavoro era tenuto a verificare che la formazione fosse adeguata.
  • L’assenza di protezioni sulla macchina era una chiara violazione delle norme di sicurezza.

5. Il ricorso in Cassazione e la sentenza definitiva

L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, riproponendo gli stessi argomenti difensivi.
 
La decisione della Corte di Cassazione
 
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna e chiarendo alcuni principi fondamentali:
 
La formazione spetta anche all’azienda utilizzatrice, non solo all’agenzia di somministrazione.
  • L’art. 37 D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di garantire formazione adeguata ai lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
  • La Cassazione ha richiamato Cass. Pen. Sez. IV, n. 11432/2017, che stabilisce che il lavoratore interinale deve ricevere un’adeguata formazione specifica da parte dell’utilizzatore.
Il marchio CE non basta per escludere la responsabilità dell’azienda.
  • Il datore di lavoro ha il dovere di adottare ulteriori misure di protezione se il macchinario presenta rischi evidenti, come previsto dall’art. 71 D.Lgs. 81/2008 e dalla giurisprudenza (Cass. Pen. Sez. IV, n. 37060/2008).
La condotta della lavoratrice non era abnorme.
  • Secondo Cass. Pen. Sez. Un. n. 38343/2014 (Thyssenkrupp), il comportamento del lavoratore non esclude la responsabilità del datore se rientra nei rischi tipici dell’attività.

6. I principi confermati dalla sentenza

Questa sentenza ribadisce l’obbligo di tutela della sicurezza anche nei confronti dei lavoratori interinali, stabilendo che:
 
  • L’azienda utilizzatrice deve garantire una formazione adeguata e specifica.
  • La conformità CE non esime dall’adozione di ulteriori misure di protezione.
  • L’errore del lavoratore non esclude la responsabilità del datore di lavoro se rientra nei rischi prevedibili.
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