Chiarimenti applicativi su Linee Guida SNPA relative alla classificazione dei rifiuti
31/10/2022
Il Ministero della Transizione Ecologica con Circolare 17 ottobre 2022, n. 128108 ha fornito chiarimenti circa l’applicazione delle Linee Guida del Sistema Nazionale per la Protezione e la ricerca Ambientale (SNPA) per la classificazione rifiuti di cui al Decreto Direttoriale del 9 agosto 2021 n. 47.
I temi trattati hanno affrontato le richieste di chiarimento pervenute e hanno riguardato
- Gerarchia delle fonti: le Linee Guida, definite con delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, per la corretta attribuzione ad opera del produttore dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo degli stessi, sono state adottate in forza dell'art. 184, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, assumendo pertanto forza di legge, come confermato con sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 170.
- Relazione tecnica e giudizio di classificazione
Si tratta di documentazione ritenuta di primaria importanza per garantire adeguata tracciabilità dell'iter decisionale seguito dal produttore nell'ambito della procedura. Il modello di relazione tecnica non è vincolante ma quanto predisposto deve garantire chiarezza sulle informazioni acquisite e le procedure adottate per individuare correttamente il codice EER assegnato al rifiuto. Precisazioni sono fornite in merito all’applicabilità dei criteri dell’origine del rifiuto piuttosto che di quello sulla pericolosità. La forma nella quale le informazioni sono riportate non risulta vincolante, prevalgono i principi di esaustività e di immediata consultabilità dei dati.
- Analisi merceologiche/schede/manuali prodotto
Fornite indicazioni sulla classificazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, con metodica che si discosta dagli “Orientamenti tecnici della Commissione europea” secondo cui i codici EER dei RAEE si configurano come voci specchio, mentre secondo le Linee Guida SNPA ciò che rileva ai fini della classificazione di un'apparecchiatura è la presenza o meno di componenti pericolosi, sulla base delle informazioni fornite dai produttori dell'apparecchiatura stessa.
- Professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione
E’ il tecnico abilitato, in funzione delle specifiche competenze previste per legge, sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio e dai test effettuati.
- Parametri analitici pertinenti e soggetto che redige il giudizio di classificazione
Necessario documentare in modo dettagliato le informazioni che hanno determinato la classificazione, non rileva il soggetto che ha operato.
- Rifiuti da attività di costruzione e demolizione
Iter procedurale contenuto nelle linee guida SNPA conforme e coerente con quello previsto dalla normativa (Decisione 2000/532/CE); primo aspetto su cui basare la procedura di classificazione è l’individuazione del codice EER facendo riferimento all'origine del rifiuto, facendo cioè richiamo alla attività generatrice di I livello.
- Rifiuti urbani, relazione tecnica e giudizio di classificazione
Nella fase di classificazione dei rifiuti con codice a specchio del capitolo 20 dell'elenco europeo (pericolosi), date le specifiche modalità e disposizioni normative stabilite per la gestione di tale flusso, non necessario il rispetto delle modalità riportate nei riquadri da 2.1 a 2.3 delle linee guida SNPA.
- Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico-biologico
E’ fatto richiamo alle procedure generalizzate di cui al paragrafo 3.5.9 delle Linee Guida applicabili dal produttore; modalità, tempistiche e frequenze di trattamento sono rimesse alla scelta del produttore in funzione della varietà di procedure gestionali applicabili.
- Classificazione degli imballaggi
Chiarito il concetto di "nominalmente vuoto" con riferimento alla classificazione di un rifiuto di imballaggio contenente residui di sostanze pericolose da cui potrebbe derivare la sussistenza di pericolosità dell'intero imballaggio.
Nessuno effetto ai fini della classificazione se l’imballaggio ha precedentemente contenuto prodotti non pericolosi (es. farine alimentari in polvere) ed ora contiene residui minimi degli stessi.
Nel caso di utilizzo di voci specchio o di codici "assoluti" per i prodotti pericolosi precedentemente contenuti, per motivi di semplificazione nella gestione è da preferirsi un'accurata separazione in impianto di tali contenitori, al fine di evitare la necessità di dover classificare l'intera massa come rifiuto pericoloso.
- Chiarimenti su classificazione HP14 (rifiuti ecotossici, prodotti residuali di processi produttivi che impattano sull'ambiente, l'ecosistema e tutto ciò che lo compone)
Con riferimento al diagramma riportato in figura 4.1.1 viene precisato che l'assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 deve essere effettuata a valle sia della valutazione sulla tossicità cronica che della tossicità acuta, se sono disponibili dati adeguati per gli altri livelli trofici, effettuando la classificazione a seguito della valutazione più rigorosa.
- Chiarimenti su classificazione HP3 (rifiuti infiammabili)
In riferimento al diagramma riportato in figura 4.3.3 viene precisato l’obbligo nel caso di rifiuti solidi contenenti ad es. sostanze H224 – Liquidi e vapori altamente infiammabili, H225 – Liquidi e vapori facilmente infiammabili, H226 – Liquidi e vapori infiammabili, di dover effettuare un test o di avvalersi del principio "ove opportuno e proporzionato".
- Chiarimenti sul pentaclorofenolo
Per il pentaclorofenolo, come per gli altri inquinanti organici persistenti individuati dal regolamento POPs ma non dalla Decisione 2000/532/UE si applica il valore limite indicato dall'allegato III alla Dir. 2008/98/CE.
Non c’è perfetta corrispondenza tra classificazione ai sensi della direttiva Seveso III e della Dir. 2008/98/CE circa le caratteristiche di pericolo HP dei rifiuti. Pertanto la valutazione deve essere effettuata caso per caso, anche per i rifiuti non pericolosi.
- Rappresentatività dei campionamenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani
Questione non trattata nelle Linee Guida SNPA e rilanciata alle norme specifiche di settore.
Per agevolare la lettura e il confronto si allegano, oltre al testo della Circolare Ministeriale 17 ottobre 2022, n. 128108, anche le Linee Guida SNPA richiamate.