Circ. INL 9 dicembre 2021, n.4: Indicazioni ai funzionari ITL circa provvedimenti di sospensione, prescrizione e revoca

20/12/2021

Al fine uniformare i comportamenti ispettivi tra funzionari ITL e ASL vengono date indicazioni di intervento. Dove ricorrano violazioni richiamate nel riformato allegato I al D.Lgs. 81/08 per effetto del DL 146/2021 sono previsti provvedimenti di sospensione delle attività, di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e ss. del D.Lgs. 758/1994 (per attività compatibili) e condizioni di revoca.

Il provvedimento di sospensione può essere adottato a seguito di:

1) mancata redazione del DVR di cui all’art. 29, comma 1, del DLgs n. 81/2008;
  • se in fase di accesso ispettivo viene dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione dell’illecito di cui all’articolo 29, comma 4, TUSL si richiede di adottare il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il DdL potrà provvedere all’eventuale esibizione;
  • occorre che il DVR rechi data certa antecedente al provvedimento di sospensione che in base all’art. 29 comma 2 viene attestata dalla sottoscrizione del documento da parte di DdL, dell’RSPP, dei RLS e del MC dove nominato
  • nel caso di mancata produzione del DVR viene fatta prescrizione fatto salvo che si tratti di aziende per le quali la mancanza di produzione produce l’arresto (in questo caso viene assunto il provvedimento di sospensione) e cioè aziende di cui all’art. 31 comma 6: 
a) aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i. soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) centrali termoelettriche;
c) impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (impianti e depositi nucleari),
d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
f) industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. 
  • aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto
  • attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno.
Nel caso in cui ricorrano le suddette violazioni il personale ispettivo, oltre a comunicare ai sensi dell’art. 347 del c.p.p. la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria, dovrà indicare la necessaria elaborazione del DVR quale condizione di revoca del provvedimento di sospensione;
 
2) mancata elaborazione del Piano di emergenza (art. 46 comma 2 DLgs 81/08). Revoca ad avvenuta esibizione del PEI;
 
3) mancata formazione ed addestramento nei casi disciplinati dagli
  • art 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall'accordo Stato- Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro);
  • art 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito);
  • art 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);
  • art 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi);
  • art 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi).
Il personale ispettivo verificherà, in rapporto alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore, che la formazione specifica sia stata effettuata. Il lavoratore non potrà essere adibito alla specifica attività per cui è stata riscontrata la carenza formativa, fino a quando non sia attestato il completamento della formazione e addestramento;
 
4) mancata costituzione del SPP dove previsto e di mancata nomina dell’RSPP ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett b) o nel caso in cui il DdL abbia assunto direttamente i compiti in caso di mancata informazione al RLS;
 
5) mancata elaborazione del POS (artt. 96 c. 1 lett. g ; 89, comma 1 lett. h) del DLgs n. 81/2008 );
 
6) mancata fornitura di DPI anticaduta;
 
7) mancanza di protezioni verso il vuoto;
 
8) mancata applicazione di armature di sostegno agli scavi;
 
9) lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi a norme CEI quando si operi a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX del TULS;
 
10) presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori; mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
 
11) omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo.

 
Area Legale

INL Circolare n.4 2021 DL 146 2021
Condividi linkedin share facebook share twitter share
Siglacom - Internet Partner