Circ. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n 8 del 31 marzo 2025 : "Soggetto formato"

19/05/2025

Premessa

La Circolare n. 8/2025 rappresenta un aggiornamento significativo nel sistema di valutazione e certificazione della formazione all’interno del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), orientando l’azione delle Regioni verso una maggiore trasparenza, coerenza normativa e armonizzazione delle attestazioni, anche in vista dei controlli della Commissione Europea.

Ma era necessario specificare oggi, da parte del Ministero del Lavoro, che un soggetto formato è quello che ha completato un percorso formativo riconosciuto e ha conseguito l'attestazione prevista? Sembrerebbe una ovvietà. Qual è la vera questione sottotraccia?

Questa Circolare arriva non per ribadire un principio astratto, bensì per rispondere a esigenze molto pratiche sorte in fase di attuazione e monitoraggio del Programma GOL, soprattutto in relazione:
 
  • alla rendicontazione dei fondi del PNRR verso la Commissione Europea;
  • alla frammentazione esistente tra Regioni e soggetti formatori;
  • alle ambiguità emerse su cosa sia “formazione valida” ai fini della tracciabilità e della contabilizzazione nel sistema GOL.
Vediamo dunque quali sono le criticità emerse e cosa dispone la circolare.

1. Riconducibilità a standard unionali: evitare attestazioni “deboli” o non verificabili

Molte Regioni o enti formativi hanno rilasciato attestazioni non perfettamente allineate al D.Lgs. 13/2013 o prive di riferimenti agli standard europei (DigComp, EntreComp, QCER, ecc.).

Questo ha creato problemi:
 
  • nella validazione dei crediti da parte di altri enti;
  • nell’inserimento nel Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze;
  • nei controlli da parte della Commissione Europea, che richiede tracciabilità e qualità documentale. 
Con questa Circolare, si consolida un criterio oggettivo, rendendo chiaro cosa è rendicontabile nel Programma GOL e cosa no.

2. Formalizzazione dei casi “non standard”

Un altro nodo critico: cosa fare con i soggetti che interrompono il percorso o che frequentano senza superare l’esame finale?
La Circolare riconosce valore parziale a queste esperienze, prevedendo attestati di frequenza o trasparenzautilizzabili per ridurre il monte ore in altri percorsi o per la riconoscibilità di crediti.
Questo evita che queste attività vadano “perse”, ma senza spacciarle per percorsi completati: un equilibrio tra inclusione e rigore.

3. Uniformità nazionale e interoperabilità

Prima della Circolare, ogni Regione aveva proprie interpretazioni su cosa si potesse considerare "formazione valida".

Ora, con 7 tipologie tassonomiche di attestazione ammesse, si crea:
 
  • uniformità nella classificazione delle evidenze documentali;
  • più facilità nella verifica ex post da parte di INAPP, ANPAL, Corte dei Conti o Commissione Europea;
  • interoperabilità tra sistemi regionali e nazionali, fondamentale per il Fascicolo del Cittadino, Europass e altri strumenti.

4. Riduzione del contenzioso e delle contestazioni in caso di controllo

Nei casi di controllo sui fondi (soprattutto in ambito PNRR, dove il margine d’errore è minimo), la mancanza di una definizione formalizzata portava a:
 
  • rifiuto del riconoscimento di formazione da parte della Commissione Europea;
  • recuperi di somme da parte dello Stato verso Regioni o enti attuatori;
  • contenziosi e incertezza giuridica.
Ora, con criteri precisi e riferimenti normativi puntuali (anche per gli attestati intermedi), si riducono al minimo le aree grigie.
 
Passiamo quindi al dettaglio tecnico.

Contesto normativo e finalità della Circolare

La Circolare si colloca nel quadro:
 
  • della riprogrammazione del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), aggiornato con Decreto Interministeriale del 29 marzo 2024; Il Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), adottato con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 novembre 2021 e aggiornato con il Decreto interministeriale del 29 marzo 2024, si propone di riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro, offrendo percorsi personalizzati di inserimento o reinserimento lavorativo 
All'interno di questi percorsi, il programma prevede attività formative finalizzate all'aggiornamento (upskilling) o alla riqualificazione (reskilling) delle competenze dei beneficiari. Sebbene il programma non specifichi dettagliatamente le tematiche trattate, le Regioni e le Province autonome, responsabili dell'attuazione del GOL attraverso i Piani Attuativi Regionali (PAR), possono includere nei loro percorsi formativi moduli riguardanti l'ambiente e la sicurezza sul lavoro, in base alle esigenze del mercato del lavoro locale e alle caratteristiche dei beneficiari.
 
Ad esempio, la Regione Lombardia, nell'ambito dell'attuazione del Programma GOL, ha previsto percorsi di formazione finalizzati alla qualificazione o riqualificazione professionale dei lavoratori, che possono includere tematiche relative alla sicurezza sul lavoro, in linea con le esigenze del mercato locale;
 
  • del Piano Nazionale Nuove Competenze (PNC), istituito con D.M. del 14 dicembre 2021;
  • del sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13. 
La finalità principale è aggiornare e sostituire il paragrafo 1.3 della Circolare ANPAL n. 1 del 5 agosto 2022, fornendo indicazioni operative uniformi per la determinazione dei “soggetti formati” ai fini del monitoraggio e rendicontazione del Programma GOL.

Nuova definizione di “soggetto formato”

Un soggetto formato è un beneficiario del Programma GOL che, a seguito di un percorso di aggiornamento, qualificazione o riqualificazione, riceve una delle seguenti attestazioni:
 
Tipologia 1 – Attestazione di qualificazione
Inclusa nel Repertorio nazionale (D.Lgs. 13/2013, art. 8) o nei repertori regionali;
Include attestazioni di percorsi per persone con disabilità o rilasciati da enti pubblici titolari diversi dalla Regione (es. Ministero dell’Istruzione).
Alcuni percorsi in ambito sicurezza possono far parte di qualifiche professionali più ampie (es. “Tecnico della sicurezza nei luoghi di lavoro”, “Formatore in ambito HSE”), accreditati come qualifica o unità di competenza nel Repertorio nazionale o nei Repertori regionali.
 
Tipologia 2 – Attestazione da formazione regolamentata
Es. corsi per patente europea del computer, CQC, corsi obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/08;
In caso di interruzione: attestazione di frequenza o trasparenza, utilizzabile solo per riconoscimento di crediti formativi (non sostitutiva dell’attestato finale).
 
Tipologia 3 – Attestazione di messa in trasparenza, validazione o certificazione
Ai sensi del D.Lgs. 13/2013 e degli standard regionali.
 
Tipologia 4 – Messa in trasparenza degli apprendimenti
Collegata a:
Atlante del Lavoro (codici ADA)
Standard internazionali: QCER, DigComp, EntreComp, LifeComp, OCSE-PIAAC
 
Tipologia 5 – Attestato di trasparenza delle competenze
Relativo a moduli e unità didattiche effettivamente frequentate;
Deve essere coerente con gli standard SNCC (D.Lgs. 13/2013).
 
Tipologia 6 – Attestazione di valutazione periodica
Ai sensi del D.Lgs. 226/2005, automaticamente riconducibile al D.Lgs. 13/2013.
 
Tipologia 7 – Attestato trasparenza tirocinio extracurriculare
Rilasciato dal soggetto promotore;
Deve riferirsi agli standard nazionali o internazionali (es. QCER, DigComp, ecc.).

Requisiti documentali minimi per le attestazioni

Per ciascuna tipologia di attestazione, devono essere riportati (o ricostruibili tramite documentazione integrativa presso le Regioni):
 

Voce

Contenuto richiesto
Dati identificativi del formato Nome, Cognome, Codice fiscale o ID
Soggetto erogatore Dati identificativi dell’ente accreditato o autorizzato
Periodo svolgimento Date inizio/fine del corso o del tirocinio
Contenuti formativi Moduli, unità formative o competenze acquisite
Durata Ore previste ed effettive, o mesi (tirocini)
Riferimenti normativi Qualificazioni regionali, standard internazionali o settoriali
Firma e data Preferibilmente digitale, ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)
 

Riferimenti normativi richiamati

  • D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13: certificazione delle competenze;
  • D.Lgs. 226/2005: valutazione periodica (Capo III);
  • D.P.C.M. 25/01/2008: standard minimi;
  • Quadri europei: QCER, DigComp, EntreComp, LifeComp;
  • OCSE-PIAAC: literacy e numeracy.

Valore operativo della Circolare

La Circolare ha valenza vincolante per:
 
  • le Regioni e Province autonome;
  • i soggetti attuatori dei percorsi del Programma GOL;
  • gli enti di formazione e i soggetti promotori di tirocini. 
Essa introduce un criterio standardizzato e documentabile per considerare un beneficiario come “soggetto formato”, con impatti sulla rendicontazione, verifica e monitoraggio del Programma.

In sintesi

La nozione base di “soggetto formato” è apparentemente ovvia.
 
Ma lo scopo pratico della Circolare è:
 
  • evitare abusi o ambiguità su cosa valga o no come “formazione” nel GOL;
  • dare certezza operativa ai soggetti attuatori;
  • soddisfare gli obblighi documentali verso la Commissione Europea;
  • garantire che la formazione abbia ricadute concrete, certificate e spendibili per i cittadini.

Matrice di mappatura corsi sicurezza – Tipologie di attestazione Circolare n. 8/2025

CORSO DI SICUREZZA SUL LAVORO

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE NOTE GIURIDICO-OPERATIVE
Formazione generale e specifica dei lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/08) Tipologia 2 Formazione regolamentata da normativa settoriale. L’attestato deve riportare ente erogatore, contenuti, durata, normativa.
Formazione per preposti e dirigenti Tipologia 2 Come sopra. È considerata formazione obbligatoria, regolamentata dagli Accordi Stato-Regioni.
Formazione per RSPP / ASPP (Accordo 7 luglio 2016) Tipologia 2 + 1/3* Tip. 2 se erogata secondo accordi settoriali; Tip. 1 o 3 se parte di un percorso accreditato in Repertorio.
Corso RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Tipologia 2 Formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 37, comma 10 D.Lgs. 81/08.
Aggiornamento lavoratori/preposti/dirigenti/RLS Tipologia 2 Si applicano le stesse regole della formazione iniziale.
Corso per addetto antincendio (D.M. 2/9/2021) Tipologia 2 Formazione regolamentata, in alcuni casi con esame finale a cura dei VVF.
Corso per addetto primo soccorso (D.M. 388/2003) Tipologia 2 Obbligatorio e normato, rientra nei corsi ex D.Lgs. 81/08.
Corso per utilizzo attrezzature (carrelli elevatori, PLE, gru, escavatori) Tipologia 2 Corsi abilitanti ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.
Corsi sicurezza come moduli di una qualifica professionale (es. “tecnico HSE”) Tipologia 1 Se compresi in una qualifica riconosciuta nei Repertori regionali o nel Repertorio nazionale delle qualificazioni.
Certificazione di competenze acquisite in ambito sicurezza (non formale/informale) Tipologia 3 Validazione o certificazione ai sensi del D.Lgs. 13/2013, con standard regionali (SNCC).
Modulo sicurezza in un percorso IFTS o IeFP Tipologia 1 Se parte integrante del profilo professionale.
Modulo di sicurezza incluso in un tirocinio extracurriculare Tipologia 7 L’attività formativa deve essere descritta nell’attestazione di tirocinio come ADA dell’Atlante del Lavoro.
Modulo di sicurezza con evidenza documentale ma senza certificazione formale Tipologia 5 (eventuale 4) Se il soggetto formatore rilascia un attestato di trasparenza secondo standard di riferimento (DigComp, ADA, QCER, etc).
 


* Nota su RSPP/ASPP: i corsi possono anche ricadere in Tipologia 1 se fanno parte di percorsi regionali accreditati (es. “Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”) o in Tipologia 3 se validati come competenza in contesto non formale.
 

Riepilogo delle regole pratiche

  • La Tipologia 2 è il contenitore principale per la formazione ex D.Lgs. 81/08.
  • Quando la formazione è parte strutturale di una qualifica → Tipologia 1.
  • Se si vuole far riconoscere competenze acquisite in altri contesti → Tipologia 3.
  • I casi in cui la formazione è solo documentata ma non certificata formalmente, ricadono in Tipologie 4, 5 o 7 a seconda del contesto (tirocini, trasparenza, ADA Atlante del Lavoro, ecc.).
Condividi linkedin share facebook share twitter share
Siglacom - Internet Partner