Nel quadro della normativa antincendio è stata pubblicata la Circolare del Ministero dell’Interno n. 3272 del 16.03.2016 “Chiarimenti sulle procedure di deroga” che chiarisce le condizioni necessarie per presentare istanza di deroga.
L’istituto di deroga è inserito nel D.P.R. 151/2011 (art.7); tale regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (Allegato 1) e disciplina i procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.
L'istituto della deroga alle norme di prevenzione incendi scaturisce dalla necessità di temperare la rigidità delle norme prescrittive e consente al professionista, attraverso l'analisi di rischio, di individuare e proporre misure alternative ed equivalenti, sotto il profilo della sicurezza antincendio, a quelle prescritte dalla regola tecnica.
La presentazione dell’istanza di deroga è vincolata all'esistenza di una regola tecnica di prevenzione incendi emanata dal Ministro dell'Interno e non si può attivare in presenza di linee guida, guide tecniche o linee di indirizzo.
L'emanazione del D.M. 3 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ", conosciuto anche come codice di prevenzione incendi, non modifica le modalità di accesso all’istituto della deroga. Tale decreto ha definito le regole tecniche per alcune attività, indicate nell’Allegato 1 del D.P.R. 151/2011, prive di regola tecnica (rif. numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76). In questo modo è stato reso possibile l’attivazione del procedimento di deroga anche per queste attività (capitolo G.2.5.4.3 – Allegato 1).
La circolare chiarisce a livello operativo per quali attività, rientranti o meno nel campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015, ricoperte o meno da regola tecnica si possa accedere alla procedura di deroga.
Si riportano di seguito i casi trattati:
a) Attività rientrante nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015: il ricorso all'istituto della deroga è codificato al capitolo G.2.5.4.3 dell'allegato l.
b) Attività regolamentata da specifica regola tecnica non rientrante nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015: l'adozione delle singole misure previste nel D.M. 03/08/2015 non assicura automaticamente l'accoglimento dell'istanza di deroga in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio, che è assicurata solo con una applicazione integrale delle stesse.
In altre parole, nel caso b), quando il professionista antincendio nell’istanza di deroga si avvale delle norme tecniche presenti nel D.M. 03/08/2015, non viene assicurato automaticamente l'accoglimento dell'istanza di deroga.
c) Attività non regolamentata da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi: non è consentito il ricorso all'istituto della deroga
d) Attività regolamentata da specifica regola tecnica e rientrante anche nel campo di applicazione del D.M . 03/08/2015 (es. scuole. Regola tecnica D.M. 26/08/1992- In corso di emanazione RTV): a titolo esemplificativo si fa riferimento ad un'attività scolastica. Nel caso il titolare dell'attività, nel progetto di adeguamento o di nuova realizzazione, voglia utilizzare le norme contenute nel D.M. 26/08/1992 e per alcune di tali misure fa’ ricorso all'istituto della deroga utilizzando singoli capitoli dell'allegato l al D.M. 03/08/2015 non è assicurato l'automatico accoglimento dell'istanza in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio che sono assicurate solo con una applicazione integrale delle stesse.
In altre parole, nel caso d), quando il professionista antincendio si avvale delle norme presenti nella specifica regola tecnica e per alcune misure fa’ ricorso all’Istituto di deroga utilizzando singoli capitoli dell’allegato 1 del D.M. 03/08/2015, non viene assicurato automaticamente l'accoglimento dell'istanza di deroga.
Si ricorda inoltre che la presenza nella stessa unità produttiva di più attività rientranti in punti diversi dell’elenco sopra, comporta, in caso si voglia applicare il D.M. 03/08/2015, l’applicazione integrale di tale decreto; non è possibile in caso di assenza di regole tecniche, applicare il D.M. 03/08/2015 solo ad alcune attività presenti nell’unità produttiva.
Area sicurezza impianti