Circolare INL n. 1/2026: Indicazioni operative su modifiche introdotte dal D.L. n. 159/2025 convertito

23/03/2026

1. Inquadramento sistematico del provvedimento

La Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026 fornisce indicazioni operative in ordine alle modifiche introdotte dal D.L. n. 159/2025, convertito con L. n. 198/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

Per una lettura sistematica degli adempimenti introdotti dal D.L. n. 159/2025, convertito con L. n. 198/2025, si rinvia al sinottico MADE di riepilogo, disponibile al seguente link.

Il provvedimento si colloca in un contesto di rafforzamento dell’azione di vigilanza e di progressiva integrazione tra strumenti di prevenzione, digitalizzazione degli adempimenti e responsabilizzazione dei soggetti della filiera produttiva, con particolare attenzione ai fenomeni di appalto e subappalto, alla patente a crediti, alla formazione e alla sorveglianza sanitaria.

La circolare assume una funzione interpretativa e coordinatrice, orientata a garantire uniformità applicativa sul territorio nazionale, incidendo in modo diretto sulle prassi ispettive e, indirettamente, sugli assetti organizzativi delle imprese.

2. Rafforzamento dell’attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto

2.1. Priorità ispettiva nei confronti dei subappalti

La novella dell’art. 29, comma 7, del D.L. n. 19/2024 introduce un criterio di priorità nell’attività di vigilanza per il rilascio della c.d. “Lista di conformità INL”, disponendo controlli prioritari nei confronti dei datori di lavoro operanti in regime di subappalto, pubblico o privato.
L’intervento normativo manifesta una precisa opzione di politica del diritto in chiave preventiva e repressiva: il subappalto viene qualificato quale ambito fisiologicamente più vulnerabile sotto il profilo delle irregolarità lavoristiche e delle criticità in materia di salute e sicurezza.
La circolare valorizza, in chiave programmatoria, l’utilizzo integrato delle notifiche preliminari (ora integrate con l’indicazione delle imprese in subappalto) e delle banche dati settoriali (agricoltura e logistica), configurando un modello di vigilanza “data driven”.

2.2. Notifica preliminare

La modifica dell’Allegato XII del D.Lgs. n. 81/2008 impone l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA delle imprese e la specificazione delle imprese operanti in subappalto.
La disposizione è immediatamente operativa e comporta un ampliamento del perimetro informativo a disposizione dell’organo di vigilanza, con evidenti riflessi sulla tracciabilità della filiera contrattuale.

3. Badge di cantiere e digitalizzazione degli accessi

La disciplina del badge di cantiere introduce un elemento qualificante della tessera di riconoscimento: il codice univoco anticontraffazione, con possibilità di gestione in modalità digitale interoperabile con il SIISL.

La piena operatività è subordinata all’adozione di un D.M. attuativo che dovrà disciplinare modalità tecniche, sistemi di controllo e trattamento dei dati.

Sotto il profilo sistematico, la misura:
 
  • non sostituisce la tessera ex artt. 18 e 26 D.Lgs. n. 81/2008, ma la integra;
  • estende l’obbligo anche ai lavoratori autonomi operanti “fisicamente” nei cantieri;
  • prefigura un sistema di monitoraggio dei flussi di manodopera con potenziali implicazioni anche in ambito privacy e protezione dei dati.

La sanzione ex art. 55, comma 5, lett. i), D.Lgs. n. 81/2008 si estende agli ulteriori ambiti che saranno individuati con decreto.

4. Patente a crediti: irrigidimento del sistema sanzionatorio

4.1. Decurtazioni per lavoro irregolare

La nuova formulazione dell’Allegato I-bis accorpa le violazioni in materia di lavoro “in nero”, prevedendo una decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore, indipendentemente dalle giornate di impiego.

È introdotta inoltre una ulteriore decurtazione in caso di aggravanti (lavoratori stranieri irregolari, minori, percettori di specifici sostegni al reddito).

La decorrenza differita (1° gennaio 2026) conferma il rispetto del principio di irretroattività in materia sanzionatoria amministrativa.

4.2. Sanzioni per assenza o insufficienza di crediti

La soglia minima della sanzione amministrativa è elevata a 12.000 euro, con applicazione del 10% del valore dei lavori e con esclusione della procedura di diffida.

La misura determina un significativo aggravamento dell’esposizione economica dell’impresa, con potenziale effetto deterrente rafforzato.


4.3. Sospensione cautelare
La sospensione fino a 12 mesi è ora coordinata con un obbligo di trasmissione informativa da parte delle Procure.

La circolare ribadisce la necessità di una valutazione fondata su elementi oggettivi e soggettivi, secondo il criterio del “più probabile che non”, in coerenza con il D.M. n. 132/2024.

La sospensione assume una natura marcatamente cautelare, distinta dall’accertamento penale definitivo.

5. Formazione e accreditamento dei soggetti formatori

Il rinvio ad un Accordo Stato-Regioni per l’accreditamento dei soggetti formatori apre una fase di riordino strutturale del mercato della formazione in materia di SSL.

Rilevante è l’estensione dell’obbligo di aggiornamento anche agli RLS delle imprese sotto i 15 dipendenti, con disciplina demandata alla contrattazione collettiva.

La sostituzione del libretto formativo con il fascicolo elettronico del lavoratore e l’integrazione nel SIISL segnano un ulteriore passo verso la digitalizzazione sistemica delle competenze.

La previsione derogatoria per il settore turistico-ricettivo (30 giorni per completare la formazione) introduce una flessibilità settoriale, che tuttavia non esime dal rispetto sostanziale degli obblighi prevenzionistici.

6. Sorveglianza sanitaria e prevenzione oncologica

Le visite mediche sono espressamente computate nell’orario di lavoro (salvo quelle preassuntive), recependo un orientamento giurisprudenziale consolidato.

È attribuito al medico competente un ruolo attivo nella promozione della prevenzione oncologica, con funzione di raccordo tra medicina del lavoro e sanità pubblica.

La nuova previsione di visita in presenza di “ragionevole motivo” di sospetto di assunzione di alcol o sostanze introduce un potere delicato, la cui concreta operatività sarà condizionata dal futuro Accordo Stato-Regioni.

Il requisito del “ragionevole motivo” impone criteri oggettivi e tracciabili, onde evitare derive discrezionali o lesive della dignità del lavoratore.

7. DPI, scale e sistemi anticaduta

Le modifiche agli artt. 77, 113 e 115 del D.Lgs. n. 81/2008 rafforzano la centralità della valutazione del rischio come criterio guida.

Particolarmente rilevante è:
 
  • l’obbligo di individuare nel DVR gli indumenti che assumono natura di DPI;
  • la nuova disciplina delle scale verticali permanenti, con regime transitorio fino al 1° febbraio 2026;
  • la tipizzazione dei sistemi anticaduta e la priorità espressa ai sistemi collettivi.

Si registra un’evoluzione verso una maggiore sistematicità e chiarezza classificatoria delle misure tecniche.

8. Rete del lavoro agricolo di qualità

Le nuove cause ostative all’iscrizione nella RLAQ includono condanne e sanzioni in materia di salute e sicurezza.

La previsione della possibilità di sanatoria mediante regolarizzazione e pagamento in misura agevolata mantiene un equilibrio tra rigore e funzione premiale.

La misura rafforza la dimensione reputazionale della conformità prevenzionistica nel settore agricolo.

9. Modelli di organizzazione e gestione (MOG)

L’aggiornamento del riferimento normativo alla UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 sostituisce il superato standard OHSAS 18001.

La modifica assume rilievo in ottica D.Lgs. n. 231/2001, consolidando l’allineamento tra sistema prevenzionistico e modelli organizzativi esimenti.

10. Volontariato di protezione civile

L’introduzione dell’art. 3-bis nel D.Lgs. n. 81/2008 internalizza la disciplina prima contenuta in fonte regolamentare.

È chiarito che i volontari non sono equiparati a datore di lavoro, dirigente o preposto.

La disciplina persegue un equilibrio tra tutela prevenzionistica e funzionalità operativa delle attività di protezione civile.

11. Considerazioni conclusive

La Circolare INL n. 1/2026 si inserisce in una strategia multilivello caratterizzata da:
 
  • rafforzamento selettivo della vigilanza nei settori a rischio;
  • digitalizzazione degli strumenti di controllo e tracciabilità;
  • irrigidimento del sistema sanzionatorio (patente a crediti);
  • integrazione tra prevenzione, formazione e sistemi organizzativi;
  • valorizzazione della dimensione reputazionale (RLAQ);
  • coordinamento tra sistema ispettivo e autorità giudiziaria.

In prospettiva applicativa, le imprese sono chiamate a:
  1. rivedere le procedure in materia di appalto e subappalto;
  2. adeguare i sistemi di gestione (SGSL e MOG 231);
  3. aggiornare DVR, politiche DPI e protocolli sanitari;
  4. monitorare i futuri decreti attuativi e Accordi Stato-Regioni.

Il quadro delineato evidenzia una crescente integrazione tra compliance prevenzionistica, governance aziendale e strumenti digitali di controllo, con un progressivo spostamento dalla mera reazione sanzionatoria verso un modello strutturato di prevenzione organizzativa.