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Adempimento
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Riferimento legislativo |
Soggetto interessato |
Procedura prevista |
Decorrenza |
| Adeguamento della disciplina della somministrazione (calcolo del limite dei 24 mesi e conversione in tempo indeterminato) |
Legge 13/2024, Art. 10, lett. a), n. 1; D.Lgs. 81/2015, Art. 31 (modificato); Art. 19 del D.Lgs. 81/2015 |
Utilizzatori e agenzie di somministrazione |
Per i contratti stipulati dal 12 gennaio 2025: conteggio solo dei periodi di missione a termine iniziati dopo tale data; in caso di superamento del limite complessivo di 24 mesi il rapporto dovrà essere convertito in contratto a tempo indeterminato. Le missioni già in corso, avviate prima del 12 gennaio 2025, potranno concludersi fino al 30 giugno 2025 (con i periodi successivi conteggiati a parte). |
Dal 12 gennaio 2025 (con eccezione per le missioni in corso, fino al 30 giugno 2025) |
| Esclusione dal limite quantitativo per lavoratori inviati in missione a termine con contratto a tempo indeterminato |
Legge 13/2024, Art. 10, lett. a), n. 2; D.Lgs. 81/2015, Art. 31, comma 2 e Art. 23, comma 2 |
Utilizzatori (impresa utilizzatrice) |
I lavoratori inviati in missione a tempo determinato, ma assunti dall’agenzia con contratto a tempo indeterminato, non concorreranno al computo dei limiti quantitativi (30% per i contratti a termine). |
Dal 12 gennaio 2025 |
| Esenzione dall’indicazione della causale per i contratti a tempo determinato destinati a soggetti in situazioni di particolare debolezza |
Legge 13/2024, Art. 10, lett. b); modifica dell’Art. 34, comma 2 del D.Lgs. 81/2015 |
Agenzie per il lavoro e soggetti in condizioni di vulnerabilità (disoccupati, lavoratori svantaggiati/molto svantaggiati) |
Le agenzie di somministrazione potranno inviare in somministrazione a tempo determinato tali soggetti senza l’obbligo di indicare le causali normalmente richieste per contratti superiori a 12 mesi. |
In linea con l’entrata in vigore della norma (prevista contestualmente alle altre disposizioni, ovvero dal 12 gennaio 2025) |
| Interpretazione autentica dell’attività stagionale |
Legge 13/2024, Art. 11; D.Lgs. 81/2015, Art. 21; DPR 7 ottobre 1963, n. 1525; riferimenti alla contrattazione collettiva (CCNL) |
Datori di lavoro e rappresentanze sindacali/contrattazione collettiva |
Si definiscono “attività stagionali” non solo quelle tradizionali, ma anche quelle connesse ad intensificazioni produttive o esigenze tecnico-produttive. La norma ha natura retroattiva, estendendosi anche ai contratti collettivi firmati precedentemente all’entrata in vigore. |
Retroattiva (applicabile anche a contratti precedenti l’entrata in vigore della legge) |
| Definizione e calcolo del periodo di prova per i contratti a tempo determinato |
Legge 13/2024, Art. 13; D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104; D.Lgs. 81/2015, Art. 7 |
Datori di lavoro e lavoratori con contratti a termine |
Il periodo di prova sarà calcolato applicando il rapporto di 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario, con un minimo di 2 giorni. I limiti massimi sono fissati in 15 giorni per contratti di durata fino a 6 mesi e in 30 giorni per quelli compresi tra 6 e 12 mesi; per contratti superiori a 12 mesi si applicherà lo stesso criterio salvo previsioni più favorevoli in sede di contrattazione collettiva. |
Per i contratti instaurati a partire dal 12 gennaio 2025 |
| Comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile |
Legge 13/2024, Art. 14; modifica dell’Art. 23, comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81; DM 149/2022 |
Datori di lavoro privati (per le PA il termine resta quello previsto dalla normativa specifica) |
L’accordo per il lavoro agile deve essere comunicato per iscritto. Nel caso dei datori di lavoro privati, la comunicazione di avvio, cessazione o modifica dell’accordo dovrà essere effettuata entro 5 giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione (es. se il lavoro agile inizia il 1° febbraio, la comunicazione entro il 6 febbraio). Per le pubbliche amministrazioni il termine resta quello previsto (entro il giorno 20 del mese successivo). |
Dal 12 gennaio 2025 per i datori di lavoro privati; PA: in ossequio alle previsioni già vigenti |
| Procedura di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata prolungata (dimissioni per fatti concludenti) |
Legge 13/2024, Art. 19; modifica dell’Art. 26 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 |
Datori di lavoro e lavoratori |
Il datore di lavoro, in presenza di un’assenza ingiustificata superiore a 15 giorni (o secondo quanto previsto dal CCNL applicato), deve comunicare tale situazione alla sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro. Questa comunicazione, che funge anche da dies a quo per il termine di 5 giorni per la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto tramite il modello UNILAV, consente di applicare la procedura per le “dimissioni per fatti concludenti”, salvo che il lavoratore dimostri l’impossibilità – per forza maggiore o per fatti imputabili al datore di lavoro – di comunicare i motivi dell’assenza. |
A decorrere dall’entrata in vigore della legge (previsto contestualmente alle altre disposizioni, quindi da gennaio 2025) |