Circolare MLPS n 6 del 27 marzo 2025 sul "Concordato lavoro"

05/05/2025

La Circolare MLPS n. 6 del 27 marzo 2025 interviene nuovamente sul “Concordato lavoro” con ulteriori precisazioni.
Al fine di fare chiarezza sui contenuti trattati si riporta una tabella riassuntiva dei principali adempimenti previsti con le relative procedure.

Tabella riepilogativa

Adempimento

Riferimento legislativo Soggetto interessato Procedura prevista Decorrenza
Adeguamento della disciplina della somministrazione (calcolo del limite dei 24 mesi e conversione in tempo indeterminato) Legge 13/2024, Art. 10, lett. a), n. 1; D.Lgs. 81/2015, Art. 31 (modificato); Art. 19 del D.Lgs. 81/2015 Utilizzatori e agenzie di somministrazione Per i contratti stipulati dal 12 gennaio 2025: conteggio solo dei periodi di missione a termine iniziati dopo tale data; in caso di superamento del limite complessivo di 24 mesi il rapporto dovrà essere convertito in contratto a tempo indeterminato. Le missioni già in corso, avviate prima del 12 gennaio 2025, potranno concludersi fino al 30 giugno 2025 (con i periodi successivi conteggiati a parte). Dal 12 gennaio 2025 (con eccezione per le missioni in corso, fino al 30 giugno 2025)
Esclusione dal limite quantitativo per lavoratori inviati in missione a termine con contratto a tempo indeterminato Legge 13/2024, Art. 10, lett. a), n. 2; D.Lgs. 81/2015, Art. 31, comma 2 e Art. 23, comma 2 Utilizzatori (impresa utilizzatrice) I lavoratori inviati in missione a tempo determinato, ma assunti dall’agenzia con contratto a tempo indeterminato, non concorreranno al computo dei limiti quantitativi (30% per i contratti a termine). Dal 12 gennaio 2025
Esenzione dall’indicazione della causale per i contratti a tempo determinato destinati a soggetti in situazioni di particolare debolezza Legge 13/2024, Art. 10, lett. b); modifica dell’Art. 34, comma 2 del D.Lgs. 81/2015 Agenzie per il lavoro e soggetti in condizioni di vulnerabilità (disoccupati, lavoratori svantaggiati/molto svantaggiati) Le agenzie di somministrazione potranno inviare in somministrazione a tempo determinato tali soggetti senza l’obbligo di indicare le causali normalmente richieste per contratti superiori a 12 mesi. In linea con l’entrata in vigore della norma (prevista contestualmente alle altre disposizioni, ovvero dal 12 gennaio 2025)
Interpretazione autentica dell’attività stagionale Legge 13/2024, Art. 11; D.Lgs. 81/2015, Art. 21; DPR 7 ottobre 1963, n. 1525; riferimenti alla contrattazione collettiva (CCNL) Datori di lavoro e rappresentanze sindacali/contrattazione collettiva Si definiscono “attività stagionali” non solo quelle tradizionali, ma anche quelle connesse ad intensificazioni produttive o esigenze tecnico-produttive. La norma ha natura retroattiva, estendendosi anche ai contratti collettivi firmati precedentemente all’entrata in vigore. Retroattiva (applicabile anche a contratti precedenti l’entrata in vigore della legge)
Definizione e calcolo del periodo di prova per i contratti a tempo determinato Legge 13/2024, Art. 13; D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104; D.Lgs. 81/2015, Art. 7 Datori di lavoro e lavoratori con contratti a termine Il periodo di prova sarà calcolato applicando il rapporto di 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario, con un minimo di 2 giorni. I limiti massimi sono fissati in 15 giorni per contratti di durata fino a 6 mesi e in 30 giorni per quelli compresi tra 6 e 12 mesi; per contratti superiori a 12 mesi si applicherà lo stesso criterio salvo previsioni più favorevoli in sede di contrattazione collettiva. Per i contratti instaurati a partire dal 12 gennaio 2025
Comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile Legge 13/2024, Art. 14; modifica dell’Art. 23, comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81; DM 149/2022 Datori di lavoro privati (per le PA il termine resta quello previsto dalla normativa specifica) L’accordo per il lavoro agile deve essere comunicato per iscritto. Nel caso dei datori di lavoro privati, la comunicazione di avvio, cessazione o modifica dell’accordo dovrà essere effettuata entro 5 giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione (es. se il lavoro agile inizia il 1° febbraio, la comunicazione entro il 6 febbraio). Per le pubbliche amministrazioni il termine resta quello previsto (entro il giorno 20 del mese successivo). Dal 12 gennaio 2025 per i datori di lavoro privati; PA: in ossequio alle previsioni già vigenti
Procedura di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata prolungata (dimissioni per fatti concludenti) Legge 13/2024, Art. 19; modifica dell’Art. 26 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 Datori di lavoro e lavoratori Il datore di lavoro, in presenza di un’assenza ingiustificata superiore a 15 giorni (o secondo quanto previsto dal CCNL applicato), deve comunicare tale situazione alla sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro. Questa comunicazione, che funge anche da dies a quo per il termine di 5 giorni per la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto tramite il modello UNILAV, consente di applicare la procedura per le “dimissioni per fatti concludenti”, salvo che il lavoratore dimostri l’impossibilità – per forza maggiore o per fatti imputabili al datore di lavoro – di comunicare i motivi dell’assenza. A decorrere dall’entrata in vigore della legge (previsto contestualmente alle altre disposizioni, quindi da gennaio 2025)
 

Note esplicative

Adempimenti relativi alla somministrazione (Art. 10)
La circolare stabilisce che, per i contratti a decorrere dal 12 gennaio 2025, si debbano conteggiare solo i periodi di missione a termine avviati dopo tale data ai fini del limite complessivo di 24 mesi. In caso di superamento di tale limite, il rapporto dovrà essere convertito in tempo indeterminato, mentre le missioni in corso antecedenti il 12 gennaio potranno proseguire fino al 30 giugno 2025.

Ambito del lavoro agile (Art. 14)
Il nuovo termine di comunicazione (5 giorni) si applica ai datori di lavoro privati per rendere più efficiente l’informazione riguardo l’avvio, la cessazione o le modifiche degli accordi di lavoro agile. Le pubbliche amministrazioni continueranno a seguire le disposizioni già in vigore.

Procedura per le dimissioni per fatti concludenti (Art. 19)
Viene introdotta la possibilità per il datore di lavoro di far valere l’effetto risolutivo del rapporto a seguito di un’assenza ingiustificata prolungata, previa comunicazione all’Ispettorato territoriale, tenendo conto che il lavoratore potrà evitare l’effetto risolutivo dimostrando eventuali cause di forza maggiore o imputabili al datore di lavoro.
Condividi linkedin share facebook share twitter share
Siglacom - Internet Partner