Firmato il nuovo Decreto SISTRI DM 126 del 24/04/2014, con importanti novità in tema di soggetti obbligati all’utilizzo del sistema SISTRI in qualità di PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI e scadenza per il pagamento dei contributi.
I PRODUTTORI INIZIALI di RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI obbligati ad aderire al sistema SISTRI, saranno SOLO gli enti e le imprese elencate di seguito:
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Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali, con più di 10 dipendenti (escluse imprese di cui all’art. 2135 cc, che conferiscono i propri rifiuti a circuiti organizzati di raccolta);
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Enti e imprese con più di 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di:
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demolizione e costruzione;
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lavorazione industriale;
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lavorazione artigianale;
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attività commerciali;
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attività di servizio;
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attività sanitarie;
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Enti e imprese con più di 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca e acquacoltura (di cui al D.Lgs. 04/2012).
I suddetti produttori iniziali di rifiuti pericolosi obbligati al SISTRI, hanno comunque l’obbligo di proseguire a gestire le movimentazioni dei rifiuti prodotti con FIR e registri di carico e scarico, fino al 31 dicembre 2014 (dunque, l’utilizzo del SISTRI è obbligatorio, ma in parallelo con la vecchia gestione tramite registri e formulari).
Per i Produttori iniziali di rifiuti pericolosi che NON SONO OBBLIGATI ad adottare il SISTRI, permane l’obbligo di gestire le movimentazioni dei rifiuti prodotti con formulari e registri carico/scarico e MUD.
Nessuna modifica è prevista per trasportatori, destinatari, intermediari, rispetto agli obblighi di adesione ed alle modalità di utilizzo del sistema.
I soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, devono pagare il contributo annuale ENTRO il 30 GIUGNO 2014.
Nessuna novità viene introdotta al sistema sanzionatorio e pertanto fino al 31 dicembre 2014, continueranno ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi del D.Lgs. 152/06. Saranno quindi punite solo le violazioni degli agli artt. 188, 189, 190, 193 del sopra citato decreto legislativo (responsabilità, MUD, registri di carico e scarico, formulari) con applicazione delle sanzioni previste prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010.
Tutto quanto sopra, sarà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 126/14.