Circolare tecnica ACCREDIA DC N° 24/2026: Disposizione per la valutazione della conformità delle attrezzature di lavoro ai fini del rilascio e mantenimento di certificati UNI EN ISO 45001

03/08/2026

Scheda tecnica

Emittente / Autore ACCREDIA - Dipartimento Certificazione e Ispezione
Riferimento Circolare tecnica DC N° 24/2026, Prot. DC2026SPM094
Data pubblicazione 22/06/2026
Natura giuridica Circolare tecnica di indirizzo (atto di regolazione tecnica dell'ente di accreditamento nazionale)
Stato di vigenza In vigore alla data di emissione
Destinatari principali Organismi di certificazione accreditati/accreditandi schema SCR; Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità; Ispettori ed Esperti del Dipartimento DC di ACCREDIA
Basi normative UNI EN ISO 45001:2018; IAF MD 22/2023 (Appendix A normativa); D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (artt. 70, 71, 15 e Allegati V, VII); Regolamento (UE) 2023/1230; Direttiva 2006/42/CE; ISO 17021-1:2015 (§ 9.6.1); IAF MD 22:2023 (§ A.1.5)

La presente scheda analizza la Circolare tecnica ACCREDIA DC N° 24/2026, che definisce le attività di verifica che gli organismi di certificazione devono svolgere sulle attrezzature di lavoro nell'ambito degli audit per il rilascio e il mantenimento della certificazione UNI EN ISO 45001. Per le implicazioni operative immediate si rinvia alla sezione 5 e al box di attenzione in sezione 6.

Abstract
ACCREDIA ha pubblicato il 22 giugno 2026 una circolare tecnica vincolante per tutti gli organismi di certificazione accreditati nello schema SCR, che introduce disposizioni specifiche sulla verifica della conformità delle attrezzature di lavoro nell'ambito delle certificazioni UNI EN ISO 45001. La circolare, ancorata ai requisiti dell'Appendix A normativa del documento IAF MD 22/2023, impone agli OdC di valutare - con approccio basato sul rischio - che le organizzazioni certificate abbiano effettuato la valutazione di conformità per ogni singola attrezzatura in uso, predisposto programmi di adeguamento documentati per quelle non conformi e attivato piani di manutenzione e formazione verificabili. Per le organizzazioni certificate, il documento comporta un aggiornamento del sistema documentale del sistema di gestione ISO 45001 e una revisione dei programmi di manutenzione, con specifico riferimento anche alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2023/1230 sulle modifiche sostanziali alle macchine.

1. Contesto e finalità del documento

ACCREDIA – Ente Italiano di Accreditamento, nella sua funzione di organismo nazionale unico designato ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008, ha emanato in data 22 giugno 2026 la Circolare tecnica DC N° 24/2026 tramite il proprio Dipartimento Certificazione e Ispezione. La circolare è indirizzata agli organismi di certificazione operanti nello schema SCR per la certificazione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conformi alla norma UNI EN ISO 45001.

La finalità dichiarata del documento è definire le attività minime che ogni organismo di certificazione accreditato è tenuto a svolgere, applicando il principio del campionamento con approccio basato sui rischi, al fine di verificare come le organizzazioni certificate assicurino il mantenimento della conformità delle attrezzature di lavoro. La circolare risponde ai requisiti dell'Appendix A (normativa) del documento IAF MD 22/2023, che disciplina la legal compliance quale componente obbligatoria della certificazione OH&SMS accreditata.

Il documento si colloca all'intersezione tra il quadro normativo di accreditamento internazionale (IAF MD 22/2023) e quello nazionale in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08). Esso coordina altresì le prescrizioni derivanti dal Regolamento (UE) 2023/1230 (Nuovo Regolamento Macchine, applicabile dal 19 gennaio 2027 in sostituzione della Direttiva 2006/42/CE), che introduce rilevanti novità in materia di modifiche sostanziali delle macchine e di insiemi di macchine.

2. A chi si rivolge

  • Organismi di certificazione accreditati/accreditandi schema SCR: soggetti direttamente vincolati: devono integrare le attività di verifica della conformità delle attrezzature nelle attività di audit per il rilascio e il mantenimento delle certificazioni UNI EN ISO 45001; sono tenuti a documentare criteri di campionamento, evidenze raccolte e decisioni assunte.
  • Team di audit e Ispettori/Esperti del Dipartimento DC: soggetti operativi: devono applicare i criteri di campionamento basato sul rischio, raccogliere evidenze documentali specifiche ed eventualmente avvalersi di Esperti Tecnici Locali per sedi operative estere.
  • Organizzazioni certificate o in iter di certificazione UNI EN ISO 45001: destinatari indiretti: devono dimostrare agli OdC l'effettivo presidio della conformità delle attrezzature, inclusi programmi di manutenzione, verifiche periodiche e piani di formazione.
  • Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità: destinatari per conoscenza e diffusione agli associati.

3. Struttura e contenuto

La circolare si articola in cinque sezioni tematiche che disciplinano progressivamente l'oggetto della verifica (conformità normativa delle attrezzature), le condizioni di non conformità e i relativi obblighi conseguenti, la valutazione dei rischi nel contesto aziendale, la manutenzione e le verifiche periodiche, e infine le evidenze documentali da raccogliere in sede di audit.
 
Area / Sezione Contenuto
Valutazione di conformità normativa delle attrezzature Obbligo dell'OdC di verificare che l'organizzazione abbia condotto la valutazione di conformità su ogni singola attrezzatura in uso ai sensi dell'art. 70 D.Lgs. 81/08, distinguendo tra attrezzature post-1996 (marcatura CE, direttive di prodotto) e ante-1996 (Allegato V). In caso di non conformità: obbligo di messa fuori servizio o adozione di programma di adeguamento documentato con tempi, responsabilità e risorse.
Macchine modificate e insiemi di macchine Le modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 3, punto 16 del Reg. (UE) 2023/1230 obbligano l'organizzazione a dimostrare conformità al medesimo regolamento. Gli insiemi di macchine che operano in modo solidale devono disporre di propria certificazione CE unitaria, indipendentemente dalla certificazione delle singole parti.
Valutazione dei rischi uomo-attrezzatura nel contesto aziendale L'OdC verifica che le attrezzature siano state oggetto di valutazione e gestione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 nel contesto specifico di utilizzo (sito/reparto). È altresì richiesta la verifica dell'attuazione di programmi di formazione e addestramento per il corretto uso delle attrezzature e l'utilizzo dei DPI/DPC.
Manutenzione e verifiche periodiche L'OdC verifica a campione l'esistenza di programmi di manutenzione per ciascuna attrezzatura (comprensivi dei dispositivi di sicurezza: barriere ottiche, interblocchi, arresti di emergenza) e l'effettuazione delle verifiche periodiche previste dall'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 con la frequenza ivi indicata.
Evidenze documentali nei documenti di audit Elenco non esaustivo delle registrazioni da raccogliere: programmi di manutenzione e verifiche periodiche; criteri di campionamento; dichiarazione di conformità del fabbricante; manuale d'uso; verbale di installazione; documentazione tecnica per modifiche sostanziali; procedura LOTO; programmi di intervento per adeguamenti; programmi di formazione. In caso di NC maggiori, l'OdC decide sul mantenimento della certificazione (ISO 17021-1:2015, § 9.6.1; IAF MD 22:2023, § A.1.5).

4. Elementi di novità e discontinuità

Elementi di novità Aggiornamenti e approfondimenti
Elementi di novità

Integrazione esplicita del Reg. (UE) 2023/1230.
Per la prima volta ACCREDIA richiama espressamente il Nuovo Regolamento Macchine (applicabile dal 19 gennaio 2027) come riferimento per la valutazione delle modifiche sostanziali, anticipando l'adeguamento richiesto agli OdC prima della sua entrata in vigore.

Obbligo di programma documentato per attrezzature non conformi.
Le registrazioni del sistema di gestione UNI EN ISO 45001 devono contenere un programma di adeguamento con misure, tempi, responsabilità e investimenti economici, monitorato dall'OdC nel tempo.

Perimetro esteso agli insiemi di macchine.
La certificazione CE delle singole parti non è sufficiente qualora le macchine operino in modo solidale: l'insieme deve disporre di propria marcatura CE unitaria.

Facoltà dell'Esperto Tecnico Locale per sedi estere.
Il team di audit può includere un esperto con conoscenze documentate della legislazione locale per organizzazioni con sedi operative in altri Paesi EU o extra-EU.
Aggiornamenti e approfondimenti

Campionamento basato sul rischio.
Viene ribadita e strutturata la metodologia di campionamento risk-based già prevista da IAF MD 22/2023, con indicazione delle evidenze specifiche da raccogliere per ciascun elemento campionato.

Distinzione ante/post 1996 confermata.
La circolare conferma il criterio consolidato basato sulla data di costruzione dell'attrezzatura, aggiornandolo al quadro normativo vigente.

Responsabilità del datore di lavoro esplicitata.

La responsabilità di determinare i requisiti legali applicabili (punto 6.1.3 UNI ISO 45001) e garantire la sicurezza delle attrezzature rimane in capo al datore di lavoro, non all'OdC.

Procedura LOTO inclusa nelle evidenze documentali.
La documentazione della procedura Lockout/Tagout è esplicitamente citata tra gli elementi da verificare, a conferma della sua centralità nella gestione della sicurezza delle attrezzature.

5. Implicazioni operative

Area / Tema Implicazione operativa Orizzonte
Organismi di certificazione – revisione checklist di audit Gli OdC devono integrare le proprie checklist e procedure di audit con i requisiti della circolare: valutazione per singola attrezzatura, verifica del programma di adeguamento per le NC, raccolta delle evidenze documentali elencate alla sezione 5 della circolare. Immediato
Organismi di certificazione – monitoraggio programmi di adeguamento Nei cicli di audit di sorveglianza e rinnovo, gli OdC devono verificare lo stato di avanzamento dei programmi di intervento presentati dalle organizzazioni per le attrezzature non conformi, registrando eventuali scostamenti e valutandone la rilevanza ai fini del mantenimento della certificazione. Immediato
Organizzazioni certificate – inventario e valutazione attrezzature Le organizzazioni devono disporre di un inventario aggiornato delle attrezzature di lavoro, con la relativa valutazione di conformità per ciascuna (ante/post 1996, marcatura CE, dichiarazione di conformità, manuale d'uso), da mettere a disposizione dell'OdC in sede di audit. Immediato
Organizzazioni certificate – macchine modificate e insiemi Le organizzazioni che hanno apportato modifiche sostanziali a macchine o che utilizzano insiemi di macchine devono verificare la conformità al Reg. (UE) 2023/1230 e la presenza di marcatura CE unitaria per gli insiemi, predisponendo la documentazione tecnica aggiornata. Breve termine
Organizzazioni certificate – aggiornamento programmi di manutenzione I programmi di manutenzione devono essere documentati per ogni attrezzatura, comprensivi dei dispositivi di sicurezza (barriere ottiche, interblocchi, arresti di emergenza), e devono includere le verifiche periodiche ex Allegato VII D.Lgs. 81/08 con frequenze e responsabilità definite. Breve termine
Organizzazioni certi7ficate – formazione e addestramento Devono essere disponibili e dimostrabili all'OdC i programmi di formazione e addestramento per l'abilitazione al corretto uso delle attrezzature e l'utilizzo dei DPI/DPC, conformi ai requisiti di legge. Medio termine

6. Aspetti tecnici chiave e questioni interpretative

La circolare introduce una distinzione operativa fondamentale tra due esiti della valutazione di conformità delle attrezzature non conformi: la messa fuori servizio definitiva e la gestione tramite programma di intervento documentato. Nel primo caso, l'attrezzatura non può essere rimessa in servizio fino al completamento dell'adeguamento; nel secondo, il programma deve essere monitorato dall'OdC nel tempo, con valutazione dell'adeguatezza dello stato di avanzamento. Questa impostazione trasforma la verifica della conformità delle attrezzature da accertamento puntuale in processo continuativo di sorveglianza.

Sul piano della conformità al Regolamento (UE) 2023/1230, la circolare anticipa di fatto l'applicazione di alcune sue disposizioni già nella fase transitoria (la Direttiva 2006/42/CE è sostituita integralmente dal 19 gennaio 2027). La definizione di "modifica sostanziale" richiamata dalla circolare (art. 3, punto 16) comprende le modifiche che creano un nuovo pericolo o aumentano un rischio esistente e che richiedono l'aggiunta di ripari/dispositivi di protezione o l'adozione di misure supplementari per la stabilità meccanica. Gli OdC e le organizzazioni certificate devono pertanto già familiarizzare con tale definizione nell'ambito degli audit in corso.

Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda la nota sulla marcatura CE: la circolare precisa esplicitamente che la marcatura CE non garantisce automaticamente l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzatura nel contesto lavorativo specifico. Il datore di lavoro deve pertanto considerare, al momento della scelta delle attrezzature (art. 71, c. 2, D.Lgs. 81/08), le condizioni specifiche del lavoro, i rischi presenti nell'ambiente, i rischi derivanti dall'impiego e dalle interferenze con altre attrezzature, nonché i rischi connessi alle operazioni di pulizia, attrezzaggio e manutenzione, incluse eventuali procedure LOTO.

Attenzione

Le attrezzature dichiarate non conformi che siano state inserite in un programma di intervento non possono restare in servizio fino al completamento dell'adeguamento.
Gli OdC sono tenuti a verificare il rispetto di questo divieto e, in caso di NC maggiori, a prendere una decisione formale sul mantenimento della certificazione ai sensi del punto 9.6.1 lett. a) della norma ISO 17021-1:2015 e del punto A.1.5 del documento IAF MD 22:2023.

7. Riferimenti e fonti

  • ACCREDIA, Circolare tecnica DC N° 24/2026, Prot. DC2026SPM094, 22 giugno 2026 (documento oggetto della presente scheda).
  • UNI EN ISO 45001:2018 – Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso.
  • IAF MD 22:2023 – Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS) – Appendix A (normativa): Legal compliance as a part of accredited OH&SMS certification.
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. – Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (artt. 15, 70, 71; Allegati V, VII).
  • Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, 14 giugno 2023, relativo alle macchine (applicabile dal 19 gennaio 2027).
  • Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 17 maggio 2006, relativa alle macchine (in vigore sino al 18 gennaio 2027).
  • ISO 17021-1:2015 – Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 1: Requirements (punto 9.6.1).
Nota bene
La Circolare tecnica DC N° 24/2026 è disponibile sul sito istituzionale di ACCREDIA (www.accredia.it), sezione Documenti / Circolari tecniche del Dipartimento Certificazione e Ispezione.