Codice Prevenzione Incendi

20/11/2019

Il Ministero dell’Interno ha trasmesso a ottobre alle Direzioni Regionali ed Interregionale dei VVF e ai Comandi dei Vigili del Fuoco una Circolare riepilogativa delle novità introdotte con decorrenza dal 20 ottobre 2019 al Decreto del 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi) dal Decreto di attuazione DM 12.04.2019.

Dal 20 ottobre per attività di nuova realizzazione, ad esclusione di quelle espressamente richiamate all’art. 3 del D.M. 12 aprile 2019, le norme tecniche allegate al Codice diventano l'unico strumento di progettazione ammesso.

Le attività per le quali il Codice ad oggi non è applicabile sono le seguenti:
 
  • dalla 1 alla 8 (gas, idrocarburi);
  • dalla 10 alla 13 (liquidi infiammabili);
  • dalla 15 alla 18 (alcoli, solventi, sostanze esplodenti);
  • 41 (studi televisivi e cinematografici);
  • 48 (macchine elettriche);
  • 49 (gruppi elettrogeni);
  • 55 (sfasciacarrozze);
  • dalla 58 alla 62 (sostanze radioattive);
  • 65 (locali di pubblico spettacolo);
  • 68 (ospedali);
  • 72 (edifici tutelati);
  • 74 (centrali termiche);
  • da 77 a 80 (edifici civili, aerostazioni, interporti, gallerie).

Sono date inoltre indicazioni per attività esistenti oggetto di modifiche e/o ampliamenti dopo il 20 ottobre 2019 consentendo al responsabile dell'attività di poter continuare ad applicare le normative di tipo tradizionale qualora gli interventi di modifica fossero troppo impattanti dal punto di vista strutturale o impiantistico anche sulle attività correlate ma non soggette agli specifici interventi.

La Circolare riporta inoltre uno schema riepilogativo delle modalità applicative del D.M. 03/08/2015 e s.m.i., come modificato dal D.M. 12/4/2019.
 
Area Legale
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