Come funziona la "prescrizione obbligatoria"? (Approfondimento)
13/10/2022
Il sistema di estinzione delle contravvenzioni in materia prevenzionistica, elaborato in occasione dell’emanazione del D.Lgs. n. 758/1994 relativo alle modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro e tutt’ora in atto prevede, tra gli strumenti in disponibilità dei funzionari ispettivi (tipicamente l’ispettore del lavoro oppure l’ispettore della Asl in materia prevenzionistica), la prescrizione obbligatoria che impone al trasgressore un comportamento diretto al ripristino della situazione di legalità. Per rendere più comprensibile il procedimento abbiamo previsto due tavole scaricabili che riportano, tramite diagrammi di flusso, il funzionamento dei meccanismi collegati.
Tale istituto è disciplinato dall’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 758/94 ed è in sostanza una modalità tecnica, organizzativa o procedurale atta a sanare la condotta omissiva attraverso una azione di messa in sicurezza. La prescrizione obbligatoria è stata estesa nel 2004 a tutte le ipotesi contravvenzionali in materia di lavoro che prevedono la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero della sola ammenda. Ad essa viene fatto analogamente richiamo all’art. 301 del D.Lgs. n. 81/2008 che regola l’estinzione dei reati contravvenzionali in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.
Il provvedimento per essere applicabile deve indicare nel modo più completo e specifico possibile le operazioni da eseguire allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata.
In base all’art. 20 commi 1 e 2 allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario (comma 1).
Scopo della prescrizione è dunque quello di imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro (comma 3).
In base all’art. 21, che disciplina la verifica dell'adempimento, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione accertata.
Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al Pubblico Ministero l'adempimento alla prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma (comma 2).
Quando, invece, risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al Pubblico Ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione (comma 3), per il prosieguo dell’azione penale che avviene da parte dell’autorità giudiziaria, e non più da parte della polizia giudiziaria.
Ai sensi del successivo art. 23 inoltre, rubricato "sospensione del procedimento”, il procedimento penale per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., fino al momento in cui il Pubblico Ministero riceve una delle comunicazioni previste all'art. 21, commi 2 e 3.
Secondo il disposto di cui all' art. 24, rubricato "estinzione del reato", se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2, la contravvenzione si estingue e il Pubblico Ministero richiede l'archiviazione.
L'imputato può inoltre estinguere il reato mediante oblazione in sede giudiziaria ai sensi dell'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo, prima dell’apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna attraverso il pagamento di una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento.