Committente lavori

1. Definizione e quadro normativo

Definizione: soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata (art. 89, co.1, lett. b) D.Lgs. 81/08).
Norme chiave: artt. 89, 90, 93, 99, 101 D.Lgs. 81/08 e Allegato XV.
Posizione di garanzia:
  • Originaria, ex lege, non subordinata a specifica professionalità tecnica.
  • Può coesistere con altre qualifiche (datore di lavoro, amministratore, ecc.).

2. Compiti principali (art. 90 D.Lgs. 81/08, in sintesi operativa)

Il committente (o RDL, se nominato) deve:
1. In fase di progettazione
 
  • Integrare i principi di prevenzione (art. 15) nelle scelte progettuali e organizzative.
  • Considerare PSC e fascicolo (quando previsti).
2. Prima dell’affidamento dei lavori
 
  • Verificare idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi (anche tramite DURC, organico, attrezzature, esperienza, ecc.).
  • Nominare CSP/CSE nei casi di presenza di più imprese.
  • Trasmettere la notifica preliminare (art. 99) ove richiesta.
3. Durante l’esecuzione
Assicurarsi che:
 
  • il sistema di sicurezza previsto (PSC, POS, misure) sia attuato;
  • l’impresa affidataria svolga il proprio ruolo di coordinamento (art. 97);
  • CSP/CSE adempiano agli obblighi (artt. 91-92).

3. Responsabilità secondo la Cassazione

Principi consolidati:

1. Obbligo di controlli sostanziali

La responsabilità del committente non si esaurisce in verifiche formali: deve attivarsi se emergono criticità evidenti su imprese, organizzazione o misure di sicurezza. (Cass. Pen. 14012/2015, 14359/2018, 17223/2019). 

2. Effetto della nomina del RDL (art. 93)
L’esonero:
 
  • è parziale e limitato agli obblighi trasferiti con incarico specifico;
  • richiede delega effettiva (compiti chiari + poteri decisionali e di spesa).
  • In difetto, il committente resta pienamente responsabile.
3. Criteri per la responsabilità in caso di infortunio

(richiamati anche da Cass. Pen. 18169/2025 e giurisprudenza precedente):
 
  • presenza di situazioni di pericolo immediatamente percepibili che il committente avrebbe potuto/ dovuto cogliere.
  • natura e complessità dei lavori;
  • criteri di scelta dell’appaltatore (idoneità reale vs. mero risparmio);
  • grado di ingerenza del committente nelle lavorazioni;
4. Ingerenza del committente

Fa rivivere o conferma la responsabilità quando:
 
  • impartisce direttive operative che modificano modalità sicure predisposte;
  • impone tempi/costi incompatibili con la sicurezza;
  • tollera consapevolmente condizioni manifestamente pericolose.
5. Non costituisce ingerenza:
 
  • la sola partecipazione a riunioni di coordinamento;
  • l’esercizio di controlli di tipo informativo coerenti con l’obbligo di vigilanza “residuale”.

4. Schema operativo “da checklist” per il Committente

Il committente riduce il rischio di responsabilità se:
 
  • nomina il RDL (quando utile) con atto scritto, chiaro e motivato;
  • documenta verifica seria dell’idoneità delle imprese;
  • sceglie CSP/CSE qualificati e ne controlla l’operato (report, verbali, ordini di servizio);
  • interviene quando riceve segnali di allarme (incidenti, near miss, rilievi CSE/RLS, diffide);
  • evita di “giocare al direttore di cantiere” senza competenze e ruolo formale.
Condividi linkedin share facebook share twitter share
Siglacom - Internet Partner