Competenza esclusiva in materia di bonifiche alle Regioni

28/08/2023

Con Sentenza 24 luglio 2023, n. 160 (GU del 26 luglio 2023, n. 30) la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 5 della Legge Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30 che attribuiva ai Comuni funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti contaminati, demandate dall’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 (TU Ambiente) in maniera esclusiva alle Regioni.
 
La pronuncia della Consulta fa seguito ad un giudizio promosso dal TAR Lombardia, sezione di Brescia, che, a fronte di una determinazione di bonifica d’area emessa da un Comune nei confronti di una impresa esercente da lungo tempo attività di fusione di ghisa, ha confermato la riserva della competenza legislativa esclusiva statale nella materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e dei beni culturali” ex art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., in quanto contrastante con gli artt. 198 e 242 del TU Ambiente che attribuiscono alle Regioni il compito di approvare tutti gli atti della procedura, previa convocazione di un’apposita conferenza di servizi.
 
In questo modo, a giudizio della Corte Costituzionale, che risulta allineato con il parere del TAR, si sottrae alla discrezionalità dei singoli Comuni, spesso privi di competenze e risorse necessarie per affrontare l’elevata complessità tecnica del procedimento amministrativo, il potere di disporre sulla materia in modo differenziato, prevalendo a contrario esigenze unitarie di esercizio “sovraterritoriale” di controllo e gestione, da assicurare sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art. 118, primo comma, Cost.).
 
Per effetto di tale Sentenza con decorrenza 27 luglio 2023 i Comuni non potranno più esercitare funzioni operative ed amministrative in materia di siti contaminati, definitivamente demandate alle Regioni.
 
La Sentenza non opera una caducazione degli effetti di provvedimenti in materia già assunti e quindi già autorizzati in via definitiva dai Comuni che dispongono operazioni e interventi di bonifica, mentre per i provvedimenti non definitivamente approvati o pendenti di fronte a TAR o altro giudice vale quanto disposto dalla Sentenza.
 
La Regione Lombardia attraverso il proprio sito ha comunicato di aver nel frattempo predisposto, in coordinamento con ANCI Lombardia, il decreto n. 11357 del 27 luglio 2023 con cui si forniscono le prime indicazioni relative all’applicazione della sentenza in oggetto mentre il Ministero dell’Ambiente e delle Sicurezza Energetica è stato informato per l’attuazione di una modifica normativa risolutiva a livello nazionale.
 
Area Legale
Condividi linkedin share facebook share twitter share
Siglacom - Internet Partner