Comunicato del MASE: Nuova Funzionalità per il Registro Transitorio CBAM
12/02/2024
A seguito dei problemi tecnici riscontrati nell’accesso e nel funzionamento del Registro transitorio CBAM (il Carbon Border Adjustment Mechanism, o “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere”), la Commissione ha annunciato di aver apportato modifiche al sistema introducendo una nuova funzionalità. A partire dal 1° febbraio 2024, i dichiaranti potranno richiedere, secondo le modalità e i termini definiti dalla Commissione, ulteriori 30 giorni per inviare il rapporto CBAM del quarto trimestre 2023, la cui scadenza era inizialmente prevista al 31 gennaio 2024.
Coloro che non hanno riscontrato problemi tecnici di rilievo sono comunque tenuti a presentare il rapporto CBAM entro la fine del periodo di riferimento. In linea con il Regolamento di Esecuzione 2023/1773, che disciplina il periodo transitorio, i dichiaranti potranno successivamente modificare e correggere i primi tre rapporti trimestrali CBAM fino al 31 luglio 2024.
Per maggiori dettagli sui termini e le modalità stabiliti dalla Commissione per posticipare la presentazione del primo rapporto CBAM, si invita a consultare il testo completo della comunicazione al seguente link.
Inoltre, per supportare gli operatori nell’accesso al registro CBAM, sono state pubblicate le istruzioni operative per l’applicazione “CBAM Registry” della Commissione Europea.
Per eventuali informazioni aggiuntive o altre problematiche, i dichiaranti possono contattare l’Autorità Nazionale CBAM all’indirizzo e-mail: authority.cbam@euets.it.
Infine, i soggetti interessati sono invitati a visitare periodicamente i siti dedicati al CBAM per rimanere informati sulle ultime novità.
Si ricorda che il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), è una nuova entrata fiscale introdotta dall’Unione europea. Questo meccanismo è inteso a garantire che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra all’interno dell’UE non siano vanificati da un aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini per le merci importate. Tra gli aspetti chiave riguardanti il CBAM si ricordano:
- Obiettivo: Il CBAM mira a prevenire il rischio di “carbon leakage” (fuga di carbonio) importando prodotti che non rispettano gli standard di emissioni di carbonio applicati a quelli prodotti internamente all’UE.
- Funzionamento: Il CBAM comporta l’applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti di alcune industrie, simile a quello sostenuto dai produttori all’interno del sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE (EU ETS).
- Fasi di implementazione:
- Fase transitoria: Dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, verranno raccolte informazioni sulle quantità dei prodotti importati soggetti al CBAM, senza applicare il tributo.
- Fase definitiva: A partire dal 1° gennaio 2026, il meccanismo entrerà in funzione in modo permanente. Gli operatori autorizzati dovranno dichiarare annualmente la quantità di merci soggette al CBAM importate nell’anno precedente e le emissioni di anidride carbonica incorporate.
- Merci coinvolte: Durante la fase transitoria, il CBAM si applicherà a un numero limitato di merci con alta intensità di carbonio, come cemento, prodotti siderurgici, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno.
Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il testo completo della comunicazione al seguente link.
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