Comunicazione CE 31 gennaio 2020 n. 32/01: Informazioni sugli alimenti ai consumatori

14/02/2020

La Comunicazione CE 31 gennaio 2020, n. 32/01 richiama l’art. 26 parg. 3 del Reg.to n. 1169/2011 e il Regolamento di esecuzione 28 maggio 2018 n. 775, in relazione agli obblighi dei produttori di alimenti di fornire chiare informazioni ai consumatori, precisando la necessità di garantire la massima trasparenza circa il paese e il luogo di provenienza dell’alimento e quello degli ingredienti primari, allorchè provenienti da paesi diversi dal precedente.

Non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione le indicazioni geografiche protette a norma dei Regolamenti UE o protette in virtù di accordi internazionali, né i marchi d’impresa registrati, dove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine.

Tra i punti richiamati nelle FAQ contenute nel testo viene precisato che sull’etichetta devono essere tenute distinte le informazioni relative alla provenienza dei singoli ingredienti rispetto alle informazioni relative al luogo di trasformazione o confezionamento finale, in modo da non indurre il consumatore a valutazioni erronee sulla filiera di produzione.

Il regolamento non si applica alle indicazioni geografiche protette ai sensi delle norme UE, né ai marchi di impresa registrati per i quali è prevista apposita normativa.

E’ fatto inoltre richiamo al Regolamento CE n. 834/2007 relativo agli “alimenti biologici”che comprende disposizioni relative all’uso di termini riferiti a questo tipo di produzione. Tale regolamento, da considerarsi come regolamento speciale e prevalente rispetto alle previsioni del Regolamento di esecuzione 28 maggio 2018 n. 775, già definisce le condizioni per l’etichettatura dei prodotti biologici e l’uso del logo UE e stabilisce che, quando viene usato tale logo, deve essere fornita un’indicazione del luogo di provenienza in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto.

Viene poi precisato che per ingrediente primario si deve intendere quello presente nella misura superiore al 50% all’interno dell’alimento e quello che comunque influenza in misura sostanziale le aspettative e le decisioni di acquisto del consumatore, rispetto al quale occorre dare chiara evidenza nell’etichetta del prodotto confezionato, senza trarre in errore il consumatore sul contenuto prevalente dell’alimento.

La Comunicazione si completa con indicazioni dimensionali minime dei caratteri tipografici su etichettature di prodotti e relativi imballaggi.


 
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