Comunicazione (UE) 10 giugno 2026, n. 3084: Imballaggi e rifiuti di imballaggio

06/07/2026

Comunicazione (UE) 10 giugno 2026, n. 3084
Documento di orientamento per il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Scheda tecnica

Provvedimento Comunicazione della Commissione (UE) del 10 giugno 2026, n. 3084 - Documento di orientamento per il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
Riferimento GU GUUE 10 giugno 2026 (C/2026/3084)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202603084
Natura atto Comunicazione interpretativa della Commissione europea — atto non vincolante
Norma attuata Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024 (PPWR) - entrato in vigore l'11 febbraio 2025, applicabile dal 12 agosto 2026
Norme sostituite Nessuna (affianca la direttiva 94/62/CE, abrogata dal PPWR)
Vigenza Pubblicata il 10 giugno 2026; aggiornabile su base continuativa dalla Commissione
Destinatari Fabbricanti, importatori, distributori, gestori di rifiuti, autorità nazionali, professionisti HSE e legali d'impresa

Il documento si rivolge principalmente a fabbricanti di imballaggi e prodotti imballati, importatori, distributori e gestori di rifiuti che operano nel mercato UE.
L’applicazione del Regolamento (UE) 2025/40 decorre dal 12 agosto 2026: i profili operativi essenziali sono illustrati al punto 3 e nel box finale.

Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) entra in applicazione il 12 agosto 2026, ridisegnando l’intero quadro normativo europeo in materia di progettazione, immissione sul mercato, riutilizzo, riciclabilità ed etichettatura degli imballaggi. La Commissione europea, raccogliendo le richieste interpretative di operatori e Stati membri, pubblica questo documento di orientamento per chiarire le disposizioni di applicazione più incerta - a partire dalla nozione stessa di “imballaggio” - senza tuttavia modificare gli obblighi giuridici stabiliti dal Regolamento. Il documento interessa ogni impresa che immette sul mercato UE prodotti confezionati o imballaggi vuoti, indipendentemente dal settore di attività.
 

1. Contesto

Il Regolamento (UE) 2025/40, entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e applicabile dal 12 agosto 2026, ha abrogato la direttiva 94/62/CE, vigente da trent’anni, introducendo uno strumento di diretta applicazione in tutti gli Stati membri. Il salto qualitativo rispetto alla direttiva è significativo: dagli obiettivi minimi di riciclaggio, il legislatore europeo è passato a prescrizioni cogenti di progettazione, contenuto riciclato, riutilizzo, etichettatura armonizzata e responsabilità estesa del produttore, con scadenze scaglionate fino al 2040.

Il contesto in cui si inserisce la Comunicazione è quello del pacchetto omnibus ambientale della Commissione, che affianca le norme di semplificazione avviate dalla nuova legislatura europea. Di fronte a un numero rilevante di quesiti da parte di imprese e autorità nazionali, la Commissione ha scelto di rispondere con un documento interpretativo strutturato - 33 tematiche, corredate da FAQ - senza attendere i previsti atti delegati e di esecuzione, la cui adozione è programmata tra il 2026 e il 2028.

L’orientamento si basa sulla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’UE, secondo cui la qualificazione di una fattispecie deve tener conto non solo del testo della disposizione, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dall’atto normativo.

2. Ambito e soggetti coinvolti

Il documento di orientamento riguarda chiunque partecipi alla catena di produzione, distribuzione e gestione degli imballaggi immessi nel mercato dell’Unione. In sintesi:
 
  • Fabbricanti di imballaggi e prodotti imballati: soggetti responsabili della conformità del packaging alle prescrizioni di sostenibilità ed etichettatura (artt. 5–12 PPWR); il Regolamento identifica il fabbricante non nel produttore fisico, ma nel soggetto che ordina e definisce le specifiche progettuali, o che appone il proprio marchio.
  • Importatori: persone fisiche o giuridiche stabilite nell’UE che immettono sul mercato imballaggi originari di paesi terzi; le succursali senza personalità giuridica distinta non qualificano come importatori ai fini del PPWR.
  • Distributori: operatori che mettono imballaggi o prodotti imballati a disposizione del mercato dopo la prima immissione.
  • Produttori ai fini della responsabilità estesa (EPR): l’operatore economico — fabbricante, importatore o distributore — che mette a disposizione per la prima volta imballaggi nel territorio di uno Stato membro; obbligato a finanziare la gestione dei rifiuti di imballaggio in quello Stato.
  • Gestori di rifiuti: tenuti a trasmettere informazioni annuali alle autorità competenti e alle organizzazioni per l’adempimento EPR.
  • Operatori del settore HoReCa e distribuzione finale di bevande: soggetti agli obiettivi di riutilizzo per le bevande (dal 2030, almeno 10% in imballaggi riutilizzabili).
  • Autorità nazionali competenti: chiamate a implementare i sistemi di deposito cauzionale e restituzione entro il 2029 e a vigilare sui limiti PFAS e sulla riciclabilità.

3. Cosa cambia

Definizione di imballaggio
La qualifica di “imballaggio” richiede sempre la verifica sostanziale dei requisiti dell’art. 3, par. 1, punto 1 PPWR, indipendentemente dall’elenco indicativo dell’allegato I. La Commissione fornisce esempi pratici: una tazza da caffè venduta vuota al consumatore non è un imballaggio; diventa “imballaggio di servizio” se riempita nel punto vendita. Le siringhe preriempite e le sacche per infusione IV non sono imballaggi, in quanto costituiscono parte integrante del dispositivo medico. Le pellicole adesive industriali che rimangono sul prodotto durante la lavorazione non sono imballaggi se funzionali al ciclo produttivo.

Fabbricante e produttore: due ruoli distinti
Il PPWR introduce una distinzione tra fabbricante (unico per tutta l’UE, responsabile della conformità progettuale) e produttore (individuato Stato per Stato, responsabile dei costi EPR). Per gli imballaggi per la vendita, il fabbricante è chi riempie e immette sul mercato; per gli imballaggi per il trasporto, è chi ordina le specifiche o appone il marchio. L’esenzione per le microimprese (meno di 10 addetti, fatturato ≤ 2 milioni di euro) si applica solo se il fornitore dell’imballaggio è nello stesso Stato membro.

PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti
Dal 12 agosto 2026 vige il divieto di immissione sul mercato di imballaggi a contatto con alimenti contenenti PFAS superiori alle soglie dell’art. 5, par. 5 PPWR (25 ppb per analisi mirate; 250 ppb per la somma dei precursori; 50 ppm totali). Le concentrazioni espresse in ppb - parts per billion (parti per miliardo) - equivalgono a μg/kg (microgrammi per chilogrammo). Non è previsto alcun periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte prodotte prima di tale data; gli imballaggi già immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 possono rimanere in commercio. La Commissione raccomanda un approccio graduale a tre fasi per la verifica della conformità, in assenza di una metodologia armonizzata a livello UE.

Riciclabilità
L’obbligo generale di riciclabilità si applica dal 12 agosto 2026 (art. 6, par. 1). Le prescrizioni di progettazione per il riciclaggio (art. 6, par. 2, lett. a) scattano invece dal 1° gennaio 2030 o 24 mesi dopo l’adozione dell’atto delegato atteso entro il 2028. Fino a quella data restano applicabili i requisiti della direttiva 94/62/CE e le norme armonizzate EN 13430:2004. La procedura di valutazione della conformità in materia di riciclabilità non è obbligatoria fino all’entrata in vigore dell’atto delegato.

Riduzione al minimo e spazio vuoto
Dal 1° gennaio 2030 i fabbricanti e gli importatori dovranno garantire che peso e volume degli imballaggi siano ridotti al minimo funzionale (art. 10). Vengono eliminati “accettazione dei consumatori” e “commercializzazione” come criteri giustificativi del sovraimballaggio. La proporzione di spazio vuoto massima (50%) per imballaggi multipli, da trasporto e per e-commerce si applica dal 1° gennaio 2030, previa adozione dell’atto di esecuzione metodologico (entro il 2028).

Imballaggi riutilizzabili
I requisiti di riutilizzabilità (art. 11) si applicano agli imballaggi immessi sul mercato dopo l’11 febbraio 2025; quelli precedenti non devono essere adeguati retroattivamente. Le autorità nazionali potranno verificare la conformità solo dopo il 12 agosto 2026.

Etichettatura armonizzata
Dal 12 agosto 2028 (o 24 mesi dopo l’adozione dell’atto di esecuzione) scatta l’obbligo di etichettatura armonizzata per la cernita dei rifiuti (art. 12). Le etichette nazionali non potranno coesistere con quelle armonizzate dopo tale data. Le etichette EPR sono consentite solo in formato digitale. L’uso delle abbreviazioni della Decisione 97/129/CE cessa il 12 agosto 2028.

Obiettivi di riutilizzo
Dal 1° gennaio 2030: almeno il 40% degli imballaggi da trasporto deve essere riutilizzabile (obiettivo indicativo 70% al 2040); i distributori finali di bevande devono garantire il 10% delle vendite in imballaggi riutilizzabili. Esenzioni per merci pericolose e imballaggi su misura per macchinari di grandi dimensioni. Gli obiettivi di riutilizzo per il commercio internazionale si applicano dal primo deposito UE in poi.

Deposito cauzionale e restituzione (DRS)
Entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri devono garantire la raccolta differenziata del 90% di bottiglie di plastica monouso e contenitori di metallo monouso per bevande (fino a 3 litri), istituendo sistemi DRS conformi all’allegato X. Un’esenzione è possibile solo se il tasso di raccolta 2026 è già pari o superiore all’80%, con notifica alla Commissione entro il 2028. L’opzione di esenzione è qualificata come “una tantum”.

Plastica monouso e rapporto con la direttiva SUP
Il PPWR prevale sulla direttiva (UE) 2019/904 per i formati di imballaggio elencati nell’allegato V (divieto dal 2030). Gli imballaggi compositi con più del 5% di plastica rientrano nel divieto; quelli con plastica inferiore al 5% restano soggetti alla direttiva SUP. Dal 1° gennaio 2030 è vietata l’immissione sul mercato degli imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande nel settore HoReCa (con eccezione per le strutture senza accesso all’acqua potabile).

Quadro delle scadenze operative principali

Scadenza Obbligo
12 agosto 2026 Applicabilità del PPWR. Divieto PFAS imballaggi food-contact. Specifica etichette per cernita (atto di esecuzione).
12 febbraio 2027 Richiesta CEN aggiornamento norma EN 13428 (minimizzazione imballaggi).
12 febbraio 2028 Adozione atto delegato progettazione per il riciclaggio (art. 6, par. 4).
Entro 2028 Atti di esecuzione: metodologia spazio vuoto, calcolo obiettivi riutilizzo bevande, specifiche etichette riutilizzabili.
12 agosto 2028 Etichettatura armonizzata obbligatoria per cernita rifiuti. Fine utilizzo codici Decisione 97/129/CE.
1° gennaio 2029 Obiettivo raccolta differenziata 90% bottiglie plastica e lattine monouso. Sistemi DRS operativi.
1° gennaio 2030 Divieto imballaggi allegato V (plastica monouso HoReCa). Obiettivi riutilizzo imballaggi da trasporto (40%). Obbligo 10% bevande in imballaggi riutilizzabili. Minimizzazione imballaggi (art. 10). Divieto incenerimento/discarica per imballaggi progettati per il riciclaggio.
1° gennaio 2030 o +24 mesi da atto delegato Prescrizioni di progettazione per il riciclaggio (art. 6, par. 2, lett. a).
1° gennaio 2035 o +5 anni da atto esecuzione Obbligo riciclato su scala (art. 6, par. 2, lett. b).
1° gennaio 2040 Obiettivo indicativo 70% imballaggi da trasporto riutilizzabili.

6. Criticità e profili di compliance

  • La definizione di “imballaggio” rimane soggetta a valutazione caso per caso: funzione e uso previsto prevalgono sull’inclusione nell’allegato I; le aziende con prodotti al confine (contenitori per candele, sacchetti antipolvere, pellicole industriali) dovranno svolgere un’analisi documentata.
  • La distinzione tra fabbricante e produttore EPR può generare sovrapposizioni nella catena di fornitura: occorre mappare con precisione chi porta la responsabilità giuridica della conformità (progettuale) e chi quella finanziaria (gestione rifiuti, Stato per Stato).
  • Il divieto PFAS dal 12 agosto 2026 non ammette deroghe né periodi transitori per le scorte; le aziende devono verificare se gli imballaggi food-contact acquistati prima di tale data siano stati già immessi sul mercato nel senso del PPWR.
  • La metodologia di analisi PFAS raccomandata dalla Commissione non è giuridicamente vincolante: in assenza di norma armonizzata, le autorità di vigilanza mantengono discrezionalità sui protocolli di verifica.
  • Gli obblighi di etichettatura armonizzata richiedono tempi di adeguamento grafici e produttivi significativi: le aziende devono monitorare l’adozione degli atti di esecuzione attesi entro agosto 2026 per pianificare le revisioni del packaging.
  • Le esenzioni nazionali dagli obiettivi di riutilizzo (art. 29, par. 14) e dai DRS (art. 50, par. 5) dipendono da dati statistici nazionali e notifiche formali: gli operatori non possono fare affidamento su esenzioni non ancora concesse.
  • Il rapporto tra PPWR e direttiva SUP richiede una lettura congiunta: per i formati in “zona grigia” (compositi con plastica borderline al 5%), la scelta del regime applicabile non è automatica e andrà documentata nella valutazione della conformità.

Box operativo - per RSPP, consulenti HSE e legali d’impresa

Il documento della Commissione non è una semplice nota di chiarimento: è il primo testo interpretativo ufficiale su un regolamento che ridisegna gli obblighi di packaging per ogni settore produttivo, dalla GDO all’industria manifatturiera, dal farmaceutico al food.

Le aziende che immettono sul mercato UE imballaggi o prodotti imballati devono oggi svolgere tre attività preliminari: verificare la qualificazione giuridica dei propri imballaggi alla luce della definizione dell’art. 3 PPWR; mappare il proprio ruolo nella catena (fabbricante, produttore EPR, o entrambi, Stato per Stato); e censire gli imballaggi food-contact per la verifica PFAS prima del 12 agosto 2026.

Le scadenze del 2030 - obiettivi di riutilizzo, divieti di plastica monouso, minimizzazione - richiedono pianificazioni industriali pluriennali: chi avvierà le revisioni progettuali e logistiche solo nell’anno della scadenza si troverà già fuori tempo. Leggere l’orientamento della Commissione prima che la giurisprudenza e le prime pronunce delle autorità di vigilanza ne sedimentino l’interpretazione è la condizione per fare scelte consapevoli.

Riferimenti normativi

Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 2025/40, 22.1.2025).
Comunicazione della Commissione (UE) C/2026/3084, del 10 giugno 2026, Documento di orientamento per il Regolamento (UE) 2025/40 (GUUE, 10 giugno 2026).
Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (GU L 155, 12.6.2019).
Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (GU L 169, 25.6.2019).
Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 338, 13.11.2004).
Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati al contatto con i prodotti alimentari (GU L 243, 20.9.2022).
Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124, 20.5.2003).
Comunicazione della Commissione, Guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022 (GU C 247, 29.6.2022).
Decisione della Commissione 97/129/CE, del 28 gennaio 1997, che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio (GU L 50, 20.2.1997). Applicabile fino al 12 agosto 2028.
Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, 31.12.1994). Abrogata dal Regolamento (UE) 2025/40.
 
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