Condizioni di responsabilità dell'RSPP

25/09/2023

La Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez IV, del 5 giugno 2023, n. 23986 si esprime in relazione alla condanna di un Dirigente Delegato alla Sicurezza e del Legale Rappresentante di una impresa del settore alimentare per violazioni delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionate per colpa generica e specifica ai sensi dell’art. 71 comma 1 D.Lgs. 81/08 (messa a disposizione dei lavoratori di attrezzature non conformi), in relazione ad un infortunio occorso ad un lavoratore durante le fasi di pulizia di un macchinario per la produzione di pasta.
Il lavoratore, venendo a contatto con il dispositivo di taglio per ripulirlo da residui di impasto e privo nell’occasione di protezione, si procurava l’amputazione del IV e V dito della mano sn.
 
Tra le argomentazioni della difesa vengono dedotti:
 
  1. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della normativa di settore e della congruità rispetto ad essa delle misure organizzative e delle procedure aziendali adottate, conformi, a detta della difesa, a quanto disposto dall’art. 70, comma 2 (richiamo ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’ Allegato V per macchine ante 1996) e art. 71, comma 3 (adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al rischio). Il lavoratore avrebbe disatteso tali misure attuando movimenti inadeguati;
  2. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla prevedibilità dell’evento lesivo, dal momento che valutazione del rischio sarebbe stata effettuata proprio con riferimento alla lavorazione specifica e il lavoratore avrebbe disatteso le direttive datoriali rimanendo in area interdetta alle lavorazioni. Il lavoratore pur esperto si sarebbe cimentato in operazioni che esulavano dai suoi compiti;
  3. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al comportamento esorbitante del lavoratore rispetto alle specifiche istruzioni esistenti per la produzione di pasta lunga e che i giudici di merito non avrebbero considerato, valorizzando invece prioritariamente interventi strutturali sulle attrezzature di macchine ante 1996;
  4. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla posizione di Amministratore per un soggetto che al momento dell’infortunio non ricopriva più tale ruolo in Azienda.
 
I ricorsi vengono rigettati con le seguenti motivazioni.
 
Incontestato da prove testimoniali che il lavoratore avesse posto in essere una manovra pericolosa inserendo la mano in zona coltelli per effettuare l’intervento di rimozione dell’impasto residuo, zona non presidiata da protezione, senza però disattivare il macchinario.
 
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva tempo addietro imposto l’installazione di apposito cancello di altezza adeguata ad impedire l’accesso alla macchina, presidio mai realizzato dal DdL.
 
Non rileva che il Legale Rappresentante non avesse più titolo in azienda al momento dell’evento, in quanto dimissionaria da meno di un mese prima dell’infortunio, potendosi ricollegare lo stesso alla mancata installazione di adeguata perimetrazione che avrebbe potuto essere realizzata mesi prima.
 
Le sentenze di merito (Tribunale e Corte di appello) appaiono per la Corte coerenti con i dati fattuali presentati in aula e prive di contraddittorietà.
 
Ribadita dalla Corte di Cassazione la perdurante validità del principio secondo il quale non può esservi esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio nella quale si colloca l'obbligo del Datore di Lavoro di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore (Sent. Cass. Sez. 4 n. 21587 del 23 marzo 2007), a meno che il lavoratore non ponga in atto, del tutto autonomamente, operazioni completamente estranee alle mansioni affidategli, configurandosi in questo caso un comportamento totalmente eccentrico e al di fuori di ogni prevedibilità (Sent. Cass. Pen. Sez. 4 n. 7188 del 10 gennaio 2018).
 
Nel caso specifico lo stesso lavoratore aveva ammesso la propria negligenza e imprudenza nell’effettuare l’operazione di rimozione, disattendendo alle istruzioni disponibili, ma ciò non toglie che il lavoratore abbia certamente agito nel contesto delle lavorazioni espressamente assegnategli e quindi in circostanze assolutamente prevedibili.
 
La Corte di Cassazione richiama inoltre in un passaggio il ruolo dell’RSPP, ruolo ribadito essere non di carattere gestionale ma consulenziale: il soggetto tuttavia può essere chiamato a rispondere quale garante degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri di diligente esecuzione dell’analisi dei rischi a lui affidata (Sent Cass. Penale Sez. Unite, n. 38343 del 18 settembre 2014; Sent Cass. Sez. 4, n. 11708 del 21 dicembre 2018), funzionale alla presa di decisioni da parte del DdL.
 
Quanto alla parte esecutiva degli interventi compete al DdL (nel caso trattato all’Amministratore Delegato) analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e di conseguenza, verificare tutti i contenuti del Documento di Analisi e Valutazione dei Rischi, per poi scegliere e attuare tutti i provvedimenti necessari e idonei a scongiurare i rischi governabili.
 
Area Legale

Sent Cass. Penale Sez. 4 Num. 23986 2023_Resp. RSPP
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