Condizioni per l’impiego e la manipolazione di diisocianati dal 24 agosto 2023

26/06/2023

Condizioni per l’impiego e la manipolazione di diisocianati dal 24 agosto 2023

Il Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 ha introdotto modifiche all’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati.
 
Si tratta di componenti chimici che trovano ampio impiego di carattere professionale in molteplici settori dove viene richiesta l’applicazione di schiume, sigillanti e rivestimenti (ad esempio nei settori auto, legno arredo, edilizia, adesivi e sigillanti, vernici e rivestimenti) e che si caratterizzano per l’alto grado di sensibilizzazione delle vie respiratorie (sensibilizzanti di categoria 1 che possono produrre asma) e dell’epidermide (sensibilizzanti di categoria 1 che possono produrre dermatiti). Per gli effetti prodotti è stata avviata all’interno dell’Unione europea una procedura di restrizione al fine di limitarne l’uso industriale e professionale.
 
L’impiego è soggetto all’adozione di misure tecniche e organizzative oltre che alla frequentazione di un corso di formazione rivolto a utilizzatori industriali e professionali che impiegano diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o miscele, standardizzato nei contenuti e da svolgersi obbligatoriamente entro il 24 agosto 2023 per tutta la catena di approvvigionamento.
 
I diisocianati dopo tale data NON POTRANNO ESSERE UTILIZZATI come tali o come costituenti di altre miscele a meno che:
a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
 
Inoltre NON POTRANNO ESSERE IMMESSI SUL MERCATO in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 febbraio 2022, a meno che:
a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
b) il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull’imballaggio figuri la dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

La formazione deve essere svolta a cura di docente qualificato sulle materie di sicurezza e salute e deve riguardare i seguenti programmi:

a.) Per tutti gli usi industriali e professionali è prevista FORMAZIONE GENERALE (2 ore), anche in modalità on-line, relativa a
chimica dei diisocianati; pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta); esposizione ai diisocianati; valori limite di esposizione professionale; modalità di sviluppo della sensibilizzazione; odore come segnale di pericolo; importanza della volatilità per il rischio; viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati; igiene personale; attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni; rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione; rischio connesso al processo di applicazione utilizzato; sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie; ventilazione; pulizia, fuoriuscite, manutenzione; smaltimento di imballaggi vuoti; protezione degli astanti; individuazione delle fasi critiche di manipolazione; sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente); sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based); certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo.

b.) Nel caso di USI SPECIFICI quali manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma), applicazione a spruzzo in cabina ventilata, applicazione con rullo, applicazione con pennello, applicazione per immersione o colata, trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi, pulitura e rifiuti, qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.
 
La FORMAZIONE DI LIVELLO INTERMEDIO (4 ore) dovrà riguardare, oltre a quanto previsto al punto a.) anche
ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based); manutenzione; gestione dei cambiamenti; valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti; rischio connesso al processo di applicazione utilizzato; certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo.
 
c.) Nel caso di USI PARTICOLARI relativi a manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi), applicazioni per fonderie, manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature, manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C), applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri),  qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.
 
La FORMAZIONE DI LIVELLO AVANZATO (6 ore) dovrà riguardare, oltre a quanto previsto ai punti a.) e b.) anche
eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti; applicazione a spruzzo al di fuori dell’apposita cabina; manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C); certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo.
 
La formazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni.

MADE HSE, Centro di formazione accreditato dalla Regione Lombardia, organizza corsi rivolti a lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti, curati da docenti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 
Area Legale

Regolamento UE 2020-1149 DIISOCIANATI
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