Condotta abnorme del lavoratore

Il principio indicato nel tempo in diverse pronunce dalla Corte di Cassazione sia in sede civile che penale riguarda la valutazione della condotta del lavoratore e la sua rilevanza nell'esclusione del nesso di causalità tra la condotta del Datore di lavoro e l'evento lesivo. Secondo la Corte, la condotta del lavoratore può essere considerata abnorme e quindi capace di interrompere il nesso causale in diverse circostanze specifiche.
 
La Corte si esprime in questi termini: “la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro”.

Cosa significa in pratica:

  • In primo luogo, la condotta del lavoratore è ritenuta abnorme non solo quando è imprevedibile, ma anche quando genera un rischio eccentrico o esorbitante rispetto alla sfera di rischio controllata dal datore di lavoro, che è il titolare della posizione di garanzia. Ciò significa che se il comportamento del lavoratore introduce un rischio nuovo e significativo che il datore di lavoro non avrebbe potuto prevedere o prevenire attraverso le normali misure di sicurezza e precauzioni, tale condotta può essere considerata abnorme.
  • In secondo luogo, la condotta del lavoratore è ritenuta abnorme se è stata compiuta in modo del tutto autonomo e in un ambito estraneo alle mansioni assegnategli. In altre parole, se il lavoratore agisce completamente fuori dal contesto delle sue responsabilità lavorative e delle istruzioni ricevute, e quindi fuori dalla sfera di prevedibilità del datore di lavoro, la sua condotta può essere vista come abnorme.
  • Infine, la condotta del lavoratore può essere considerata abnorme anche se rientra nelle sue mansioni, ma si traduce in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili scelte imprudenti del lavoratore durante l'esecuzione del lavoro. Questo implica che, anche se il lavoratore opera nel contesto delle sue funzioni, se il suo comportamento è così estremo e insensato da essere fuori da ogni previsione ragionevole di errore o imprudenza, può essere considerato abnorme.
In sintesi, la Corte di Cassazione stabilisce che la condotta del lavoratore può interrompere il nesso di causalità tra il datore di lavoro e l'evento lesivo se introduce un rischio non governato dal datore di lavoro, se avviene autonomamente fuori dalle mansioni affidate, o se è una scelta imprudente radicalmente imprevedibile. Questo principio sottolinea l'importanza della prevedibilità e del controllo del rischio nell'ambito della responsabilità del datore di lavoro.
Tra gli esempi di precedenti giurisprudenziali che hanno affrontato analogamente la questione riconoscendo abnorme la condotta del lavoratore e il nesso di causalità con l'evento lesivo si possono indicare i seguenti:

Sent. Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza 20 maggio 2013, n. 21613

Fatti di Causa: In questo caso, un lavoratore si era infortunato gravemente durante l’esecuzione di una manovra pericolosa non prevista dalle sue mansioni. La Corte di Cassazione ha escluso la responsabilità del datore di lavoro considerando la condotta del lavoratore abnorme, in quanto quest'ultimo aveva agito autonomamente e al di fuori delle procedure di sicurezza stabilite dall'azienda.
 
Sent. Principio Espresso: La Corte ha ribadito che la condotta del lavoratore può essere considerata abnorme e idonea a interrompere il nesso causale con l’evento lesivo, se tale condotta risulta essere completamente estranea alle mansioni assegnate e quindi non prevedibile dal datore di lavoro. Inoltre, il comportamento che introduce un rischio nuovo, non governato dal datore di lavoro, può anch'esso essere qualificato come abnorme.

Sent. Cassazione Civile, Sez. Lav., Sentenza 12 marzo 2014, n. 5684

Fatti di Causa: In questa sentenza, la Corte di Cassazione si è trovata a giudicare un caso in cui un lavoratore aveva subito un infortunio a seguito di un comportamento imprudente, svolgendo un’azione che non rientrava tra le sue mansioni specifiche e senza seguire le procedure di sicurezza.
 
Principio Espresso: La Corte ha stabilito che la condotta del lavoratore può escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo se il lavoratore stesso, con il suo comportamento, ha attivato un rischio eccentrico rispetto a quello governato dal datore di lavoro. Inoltre, se la condotta è stata posta in essere autonomamente, fuori dal contesto lavorativo e dalle direttive ricevute, essa è considerata imprevedibile e quindi abnorme.

Sent. Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza 14 novembre 2007, n. 42452

Fatti di Causa: In questo caso, un lavoratore si era infortunato gravemente durante l’utilizzo improprio di un macchinario. La Corte di Cassazione ha escluso la responsabilità del datore di lavoro, rilevando che il lavoratore aveva agito contrariamente alle istruzioni ricevute e alle norme di sicurezza.
 
Principio Espresso: La Corte ha affermato che la condotta del lavoratore è abnorme quando quest’ultimo, agendo in modo del tutto autonomo e discostandosi dalle procedure e dalle mansioni affidategli, introduce un rischio che il datore di lavoro non avrebbe potuto prevedere e, quindi, non avrebbe potuto prevenire.
Questi precedenti mostrano come la giurisprudenza italiana abbia costantemente applicato il principio secondo cui la condotta abnorme del lavoratore, quando si configura come imprevedibile o estranea alle mansioni affidategli, può interrompere il nesso di causalità con l’evento lesivo, escludendo di conseguenza la responsabilità del datore di lavoro.
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