Il principio indicato nel tempo in diverse pronunce dalla Corte di Cassazione sia in sede civile che penale riguarda la valutazione della condotta del lavoratore e la sua rilevanza nell'esclusione del nesso di causalità tra la condotta del Datore di lavoro e l'evento lesivo. Secondo la Corte, la condotta del lavoratore può essere considerata abnorme e quindi capace di interrompere il nesso causale in diverse circostanze specifiche.
La Corte si esprime in questi termini: “la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro”.