Confusione tra DVR e DUVRI e responsabilità dell’impresa sub-appaltatrice
27/02/2023
Con sentenza di III sezione penale, la n. 5907 del 13 febbraio 2023, la Corte di Cassazione si è espressa, quale giudice di legittimità, in relazione ad una vicenda che ha riguardato una cooperativa operante nel settore della logistica in regime di subappalto, ponendo in evidenza le differenze sostanziali, se ancora ce ne fosse bisogno, che caratterizzano il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), nonché i soggetti chiamati ad elaborarli, visto l’intervento correttivo della Corte necessitato a fronte di un errore macroscopico commesso dal giudice di I grado.
La vicenda processuale merita di essere percorsa nel dettaglio anche per l’interpretazione non consueta data dalla Suprema Corte al riparto dei ruoli e delle relative responsabilità degli attori nei rapporti tra Committente e Appaltatori, con un peso specifico “anomalo” attribuito in questo caso al sub-appaltatore.
I commenti che seguono sono frutto di una lettura vincolata agli elementi in evidenza nella sentenza in esame.
Il giudizio di fronte al Tribunale (Giudice di merito di I grado)
Una sentenza del Tribunale di Rovigo del novembre 2021 dichiarava la responsabilità penale di AM, Rappresentante Legale di Feynman società cooperativa, incaricata della gestione logistica di un magazzino in regime di subappalto, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 64 comma 1 lett a) relativo all'adeguatezza di vie di circolazione interne e al punto 1.8.1 dell’Allegato IV, relativo alla difesa di posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa, nonchè per carenze nella valutazione dei rischi come richiesta dall'art. 28 D.Lgs. 81/08.
Nella vicenda oggetto di esame era deceduta una addetta alle pulizie che si trovava occasionalmente nell’area di magazzino su cui la cooperativa operava, non appartenente alla cooperativa, travolta da una catasta di pallet su cui erano depositati barattoli di vetro che improvvisamente rovinava al suolo per probabile cedimento strutturale di un bancale.
E’ importante rappresentare il quadro processuale chiarendo tutti gli elementi oggettivi: il magazzino era della ditta Bormioli SPA, questa aveva stipulato un appalto di servizi per la movimentazione di merci con la ditta CAL s.r.l., che a sua volta aveva affidato il lavoro in subappalto alla Feynman società cooperativa.
Mettiamo un primo paletto nella grammatica interpretativa della valutazione dei rischi di un ambiente di lavoro: in base all'art. 64 del D.Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro (cioè il soggetto che ha nella disponibilità giuridica luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro) provvede affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'art. 63, commi 1, 2 e 3.
Ed è noto che l'art. 63, comma 1, dispone che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV. Tale allegato al punto 1.8.1., stabilisce più in dettaglio che “I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa”.
Pare essere dunque acclarato e incontrovertibile che il primo garante della sicurezza degli spazi e degli ambienti di lavoro, come emerge dal dettato normativo, sia il Datore di Lavoro, quale soggetto che può vantare titolo di disponibilità giuridica sugli ambienti che governa e che occasionalmente può diventare Committente per lavori o attività di servizio da svolgersi in regime di appalto o di prestazione d’opera all’interno di ambienti su cui, lui in primis, esercita controllo e ha responsabilità.
Lo strumento di presidio in capo al DdL è da sempre il DVR, documento che deve dar conto di tutti gli aspetti di rischio analizzati e delle relative misure di eliminazione o contenimento apprestate.
Fissiamo anche un secondo paletto interpretativo: in base all’art. 26 comma 2 i DdL, compresi i subappaltatori: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Gli aspetti di criticità per gli aspetti di SSL all’interno di un contratto di appalto devono essere riportati nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), elaborato dal Committente e integrato dal contributo degli appaltatori per quanto di loro competenza.
Ora dagli elementi contenuti nel testo della sentenza di I grado non è dato sapere se e con quale livello di dettaglio tali rischi sia stati presi in considerazione dalla Bormioli SPA nel suo DVR, committente per gli specifici lavori di logistica, né i relativi apprestamenti in campo per garantire la sicurezza dei lavoratori. E nulla sappiamo dell’eventuale elaborazione di un DUVRI da parte di Bormioli nella specifica accezione del contratto di logistica in essere.
Ma a fronte dell’infortunio occorso in un suo magazzino ad una lavoratrice addetta alle pulizie di ditta terza, ma completamente estranea allo specifico contratto di logistica, pare stridere la logica interpretativa della sentenza del giudice di I grado secondo cui all'imputato, Legale Rappresentante della impresa in subappalto della Feynman società cooperativa, incaricata di lavori di facchinaggio e immagazzinaggio presso la Committente Bormioli SPA, viene attribuita la responsabilità per la mancata analisi dei rischi interferenziali, confondendo il contenuto del DVR e quello del DUVRI e le relative attribuzioni di competenza.
Il documento carente per la cooperativa, da quanto si evince, era in realtà il DVR (Documento Valutazione Rischi) ex art. 28, comma 1, lett. a) e il suo Legale rappresentante avrebbe omesso in particolare di proteggere le aree di lavoro e di passaggio dal rischio di caduta di materiali dall'alto ed omesso di prendere in considerazione nel DVR il rischio di caduta di materiali dall'alto.
L’errore macroscopico di richiamo al DUVRI da parte del giudice di I grado, peraltro insistito nella sentenza in più punti, porta l’avvocato della difesa a presentare direttamente ricorso in Cassazione per vizi di motivazione e violazione di legge.
Nella prospettazione difensiva davanti alla Corte di Cassazione vengono articolati due motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso si eccepisce vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo b) in relazione alla presupposta disponibilità giuridica dei luoghi, in realtà della ditta Bormioli SPA, che aveva stipulato contratto con la CAL srl per movimentare merci all'interno di un magazzino. Alla cooperativa Feynman era stato affidato contratto di subappalto da CAL srl per attività di logistica di magazzino. Il rischio di caduta di materiali dall'alto era un rischio dunque, a parere della difesa, di natura interferenziale gravante su chi ha la disponibilità giuridica dei luoghi, e perciò sulla Committente.
Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 55, comma 4, e 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/08, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato attribuito alla Feynman per mancata analisi dei rischi interferenziali, attribuibile invece alla Committente tenuta alla elaborazione del DUVRI.
Il giudizio in Cassazione (Giudice di legittimità)
Per la Corte di Cassazione sono fondate le censure di cui al secondo motivo di ricorso, dal momento che non gravano sul subappaltatore oneri di analisi dei rischi interferenziali, come precisato dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08, bensì sul Committente attraverso l'elaborazione del DUVRI. A lui spetta la redazione di tale documento in caso di compresenza in sito di più imprese che operano contestualmente in quanto ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, e, pertanto, in applicazione dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., tale obbligazione non può essere imputata anche al DdL dell'impresa appaltatrice, fermi restando gli obblighi di cooperazione e di coordinamento e fatto salvo l'obbligo di valutazione dei rischi da parte di ciascun DdL, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008 che prevede per il datore di lavoro l'obbligo di valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR di cui all'art. 28 D.Lgs. cit.
Tuttavia la Corte di Cassazione si sofferma sulla tipicità delle attività assegnate in appalto alla cooperativa i cui dipendenti erano preposti allo scarico di camion di materiali inviati dalla Bormioli SPA presso il magazzino di Melara, e precisamente sistemavano in apposite aree, denominate "stive", bancali posti uno sopra l'altro, così da formare dieci pile verticali di sei bancali ciascuna; ciascun bancale del peso di circa 430 kg. e sosteneva cinque file di contenitori in vetro prodotti dalla Bormioli SPA. Circa il rischio di instabilità di tali accatastamenti il giudice di I grado aveva fatto espresso richiamo, attraverso la valorizzazione di mail che il Committente Bormioli avrebbe spedito alla cooperativa.
Il Tribunale aveva concluso che la mancata predisposizione di idonei presidi o idonee prescrizioni per assicurare la costante verticalità delle pile di bancali aveva generato una situazione di pericolo generalizzato ed incontrollato all'interno del deposito, e, in particolare, aveva dichiarato del tutto inidonea la misura costituita dall'indicazione verbale data agli operatori "carrellisti" di intervenire all'occorrenza, anche perché la stessa lasciava a costoro la massima discrezionalità operativa.
Rispetto a tali rischi la Corte di Cassazione conferma che il Legale Rappresentante della cooperativa che aveva avuto incarico di “sistemare i bancali” è responsabile per la mancata predisposizione di idonei presidi o idonee prescrizioni per fronteggiare il pericolo di caduta dall'alto di tali bancali.
E più in particolare la "gestione" di questi bancali era il “risultato immediato dell'attività dei dipendenti della ditta di cui era responsabile il ricorrente”, di qui l’onere di provvedere direttamente, anche come subappaltatore alla loro messa in sicurezza anche in ragione di quanto previsto dall’art. 26 comma 2 in tema di a) cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e b) di coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi attraverso l’informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze.
Il ricorso viene dunque accolto solo parzialmente ritenendo infondato il primo motivo attinente alla non configurabilità del reato di cui agli artt. 68 comma 1 lett b), 64, comma 1, lett. a), 63, comma 1, e punto 1.8.1 dell'Allegato IV del D.Lgs. 81/08 e confermando la responsabilità del ricorrente per mancato apprestamento di presidi idonei ad evitare la caduta dei materiali impilati in bancali; viene accolto il secondo motivo di ricorso relativo all'erronea attribuzione del DUVRI al subappaltatore e rimettendo al giudice di merito un nuovo giudizio, anche a seguito di nuove attività istruttorie, circa la completezza o meno del DVR elaborato dal subappaltatore in merito al rischio di caduta dei materiali dall'alto.
Conclusioni
L'interpretazione data rispetto all'evento occorso da parte della Corte di Cassazione è che il Datore di Lavoro non committente, pur non avendo l'onere di redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenza, ha però il dovere di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi, anche quando dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. L'obbligo per ciascun Datore di Lavoro di adottare idonee misure di prevenzione e protezione contro "tutti" i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa non trova dunque un limite quando l'attività dei lavoratori di una ditta affidataria di un appalto o di un subappalto si svolge in un luogo nella disponibilità giuridica di altri. Nel caso specifico era stata omessa la predisposizione di idonei presidi o idonee prescrizioni per assicurare la costante verticalità delle pile di bancali. La "gestione" di questi bancali era il risultato immediato dell'attività dei dipendenti della ditta di cui era responsabile il ricorrente.
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