Contratti di somministrazione e responsabilità dell’utilizzatore (Approfondimento)
20/06/2022
Nel presente approfondimento si intendono richiamare i principali obblighi per il Datore di Lavoro derivanti da un contratto di somministrazione lavoro con Agenzia.
L’istituto della somministrazione è stato introdotto dal D.Lgs. 276/2003 (la cd “Legge Biagi”) in via sperimentale per superare il divieto assoluto di interposizione nelle prestazioni di lavoro, sancito fino ad allora nel nostro ordinamento, consentendo da quel momento l’attuazione di contratti di fornitura di lavoro non solo a tempo determinato ma anche a tempo indeterminato (“staff leasing”, modalità quest’ultima prevista solo per specifiche attività elencate dal legislatore quali servizi di consulenza e assistenza settore informatico; servizi di pulizia, custodia, portineria; servizi di ricerca e selezione del personale; gestione di call center ecc) e fatti salvi espressi vincoli per la P.A.
Il rapporto tra Committente /Utilizzatore e Agenzia di somministrazione (espressamente autorizzata dal Ministero del Lavoro), sempre più frequente per ragioni di flessibilità organizzativa (“ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”), presuppone che a fronte di due distinti contratti collegati, tra Agenzia e lavoratore da un lato e Agenzia somministrante e Committente/utilizzatore dall’altro (ora disciplinato nel Capo IV del D.Lgs. 81/2015 artt 30-40), l’utilizzatore debba ai sensi del TU:
- esercitare il potere direttivo e di controllo (già art. 20 comma 2 Legge Biagi, ora art. 30 D.Lgs. 81/2015), essendo riservato al somministratore solo il potere disciplinare (già art. 23, comma 7 Legge Biagi, ora art 35 comma 6 D.Lgs. 81/2015);
- osservare, nei confronti del prestatore di lavoro, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed essere responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi (già art. 23, comma 5 Legge Biagi, ora art.32 comma 1 lett d); art 33 comma 1 lett c, e; art. 34 comma 3 D.lgs. 81/2015);
- attuare informazione, formazione e addestramento secondo clausole espressamente negoziate con l’Agenzia somministrante (art. 35 comma 4 D.Lgs.15 giugno 20215, n. 81).
Tali oneri di prevenzione sono estesi, analogamente a quanto previsto per i lavoratori subordinati, anche ai lavoratori provenienti da Agenzia di somministrazione e sono primariamente derivanti da responsabilità civilistica del Datore di Lavoro legata all’art. 2087 del CC e in base a quanto disposto dagli art. 2 comma 1 lett. a), art.4 comma 2, art. 28 del D.Lgs. 81/08.
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, come precisato dalla Circolare Ministero del Lavoro n. 7 del 22 febbraio 2005, l’utilizzatore ha l’onere di organizzare con il proprio medico competente la calendarizzazione delle visite, di assicurare che lo stesso istituisca e conservi la cartella sanitaria (presso l’Azienda), ne consegni copia al lavoratore ed all’Agenzia somministratrice, nonché di gestire eventuali prescrizioni mediche riguardanti l’idoneità (parziale o totale) al lavoro e alle mansioni somministrate.
Da considerare inoltre che il tasso di premio da versare all’INAIL viene calcolato sulla base dell’attività svolta dall’impresa utilizzatrice (art. 37 comma 3 D.Lgs 81/2015). L’utilizzatore non può considerarsi quindi “terzo estraneo” al rapporto assicurativo, o più precisamente al rischio lavorativo coperto dall’assicurazione obbligatoria.
L’INAIL, nei confronti dell’utilizzatore, non può agire in rivalsa in senso civilistico in base all’art. 1916 del Codice Civile (Diritto di surrogazione dell'assicuratore) avvalendosi delle presunzioni di colpa richiamate dal Codice stesso, ma può esercitare esclusivamente l’azione di regresso richiamata agli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, esperibile soltanto sul presupposto che il fatto costituisca reato perseguibile d’ufficio (senza cioè che sia necessaria una querela da parte del soggetto danneggiato). Tale azione di regresso può essere realizzata anche in accordo con quanto espresso dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, con la sentenza n. 3288 del 1997 nel caso di evento di danno occorso al prestatore di lavoro proveniente da Agenzia.
Dal punto di vista operativo l’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, nonché di dare notizia all’autorità di pubblica sicurezza di ogni evento che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni ricade sul somministratore. Infatti, egli è tenuto, ex articolo 25, comma 1, del Decreto Legislativo n. 276/2003, a sostenere gli “oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali” dei lavoratori temporanei. Il certificato medico di prognosi dovrà essere trasmesso al somministratore. E’ fatto pertanto obbligo all’utilizzatore, in caso di evento infortunistico o di evento di malattia professionale occorso sul suo sito e relativo a lavoratore somministrato, di fornire tutti i dettagli all’Agenzia di riferimento in modo tempestivo.
Per quanto concerne la gestione di eventuali infortuni, l’Azienda utilizzatrice dovrà conservare presso il luogo di lavoro un registro infortuni (a disposizione dell’organo di vigilanza) su cui annotare anche gli infortuni occorsi al personale in somministrazione e darne, come si è detto, tempestiva comunicazione al somministratore per gli adempimenti di competenza (denuncia obbligatoria all’INAIL o altro Istituto Assicuratore).
Per il calcolo degli indici infortunistici di sito occorsi a lavoratore somministrato, si ricorda che il committente/utilizzatore è il principale garante della sicurezza di coloro che operano presso la sua sede organizzativa in forza di un rapporto giuridico perfezionato con l’Agenzia. Di qui il diritto di regresso dell’INAIL nei confronti del Committente nel caso in cui si infortuni un lavoratore somministrato. Pertanto l’infortunio occorso a tale soggetto, anche se non dipendente, va conteggiato negli indici infortunistici di sito.
Riferimenti principali:
- art. 2087 Codice Civile
- art. 2 comma 1 lett. a); art.4 comma 2, art. 28 D.Lgs. 81/08
- “Legge Biagi” D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.
- “Jobs Act” in particolare artt 30 e ss. D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81 (“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”), punto di riferimento normativo in materia di somministrazione di lavoro, sotto ogni aspetto, salute e sicurezza compresa
- sul riparto di responsabilità tra somministrante ed utilizzatore si veda anche Sent. Cass. IV Sez penale n. 425/22 dell’11 gennaio 2022
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