Controlli antincendio nei pubblici esercizi di ristorazione e intrattenimento

02/02/2026


A gennaio 2026 Il Ministero dell’Interno ha rilasciato due circolari volte ad un forte richiamo sui controlli di prevenzione antincendio nei pubblici esercizi di ristorazione e intrattenimento. Si tratta della
  • Circolare Ministero dell’Interno prot. n. 0000674 del 15 gennaio 2026 – “Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo – Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi"
e della
  • Circolare Ministero dell’Interno n. 191654 del 19 gennaio 2026 – “Controlli di sicurezza dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo”
Le due circolari si collocano in un quadro normativo unitario fondato su Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (artt. 68 e 80 TULPS), normativa di prevenzione incendi (D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151; D.M. 19 agosto 1996; Codice di prevenzione incendi), obblighi generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La circolare n. 674/2026 ha natura prevalentemente interpretativa e tecnica, con riferimento all’inquadramento delle attività ai fini antincendio. La circolare n. 191654/2026 ha invece natura organizzativa e di coordinamento istituzionale, orientata al rafforzamento dei controlli di sicurezza e dell’azione preventiva.
 

Osservazioni di contenuto

La circolare n. 674/2026 chiarisce che bar e ristoranti, in senso stretto, non rientrano tra le attività soggette ex Allegato I al D.P.R. 151/2011, salvo specifiche condizioni (inserimento in attività soggette, presenza di impianti rilevanti, modifiche strutturali). Ribadisce che la qualificazione dell’attività dipende dalla funzione prevalente e non dalla mera presenza di attività accessorie.
La circolare n. 191654/2026 riprende tale distinzione sotto il profilo dei controlli, sottolineando che attività di intrattenimento svolte nei pubblici esercizi possono determinare l’assoggettamento al regime più stringente del pubblico spettacolo qualora assumano carattere prevalente o strutturato.
Entrambe le circolari attribuiscono rilievo centrale alla valutazione del rischio incendio, alla gestione dell’affollamento e all’effettiva fruibilità delle vie di esodo. La n. 674/2026 richiama l’esigenza di scenari realistici di rischio, considerando congiuntamente lavoratori e avventori. La n. 191654/2026 enfatizza il controllo sostanziale di tali profili in sede ispettiva, superando un approccio meramente documentale.

Sistema dei controlli e ruolo delle Prefetture

La circolare del 19 gennaio 2026 rafforza il ruolo delle Prefetture quali snodi di coordinamento tra Vigili del Fuoco, Forze di polizia, Ispettorato del lavoro, enti locali e Commissioni di vigilanza. Non introduce nuovi obblighi, ma intensifica l’azione di vigilanza, anche alla luce dei recenti eventi critici verificatisi in ambito internazionale.

Responsabilità dei gestori

Dalla lettura integrata emerge un principio comune: la responsabilità del gestore non si esaurisce nel possesso formale delle autorizzazioni, ma si estende alla coerenza costante tra attività autorizzata e attività effettivamente svolta, nonché all’adeguatezza delle misure di sicurezza rispetto all’uso reale dei locali.

In sintesi

Le due circolari devono essere lette come parti complementari di un’unica strategia di prevenzione. La circolare n. 674/2026 fornisce i criteri tecnico-giuridici per il corretto inquadramento delle attività, mentre la circolare n. 191654/2026 ne rafforza l’attuazione pratica attraverso un sistema di controlli coordinati e sostanziali.
Il messaggio istituzionale complessivo è orientato alla prevenzione effettiva degli incidenti nei luoghi aperti al pubblico, valorizzando la responsabilità dei gestori e il ruolo attivo degli enti di vigilanza.