Con la legge 9 agosto 2013, n. 98 pubblicata sul supplemento ordinario n. 63 della Gazzetta ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 è stato convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, cosiddetto “Decreto del Fare”.
Tra le altre misure previste dal provvedimento, vengono dunque introdotte importanti modifiche al D.Lgs. n. 81/2008. Con l’art. 32, vengono modificati i commi 3 e 3 bis) dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 per quanto concerne il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), alzando da due a cinque uomini-giorno la soglia al di sotto della quale non deve essere predisposto il DUVRI. Viene introdotto all’art. 29 del D.Lgs. 81/08 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi), il comma 6-ter, che prevede l’emanazione di un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che individuerà settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali, per i quali I datori di lavoro potranno effettuare la valutazione dei rischi mediante autocertificazione, utilizzando un apposito modulo. Sono state introdotte, poi, disposizioni in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.
Modificato anche il comma 1, lettera g-bis) dell’articolo 88 del D. Lgs. 81/08, determinando l’esclusione dall’applicazione delle disposizioni previste per i cantieri temporanei e mobili, dei piccoli lavori di realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, ad eccezione di quei lavori che espongono i lavoratori ai maggiori rischi di cui all’allegato XI del D. Lg. 81/08.