Art. 255 TUA – Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti
- Chiunque (comma 1): ammenda da 1.500 a 18.000 €. Se con veicolo: sospensione patente 4–6 mesi (CdS, Titolo VI, Capo II, Sez. II).
- Titolari d’impresa / responsabili d’ente (comma 1.1): arresto da 6 mesi a 2 anni oppure ammenda da 3.000 a 27.000 €.
- Abbandono accanto ai cassonetti (comma 1.2): 1.000–3.000 € + fermo veicolo 1 mese (art. 214 CdS).
Art. 255-bis TUA – Delitto di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari
- Base (comma 1): reclusione da 6 mesi a 5 anni (pericolo per persone/ambiente o siti contaminati).
- Titolari d’impresa / responsabili d’ente (comma 2): da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi.
- Con veicolo (comma 3): sospensione patente 2–6 mesi (rinvio al CdS).
Art. 255-ter TUA – Abbandono di rifiuti pericolosi
- Base (comma 1): reclusione da 1 a 5 anni.
- Aggravata (comma 2): da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (pericolo per persone/ambiente; o in siti contaminati/pertinenze).
- Titolari d’impresa / responsabili d’ente (comma 3): da 1 a 5 anni e 6 mesi; se ricorrono i casi del comma 2: da 2 a 6 anni e 6 mesi.
Art. 256 TUA – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (testo vigente)
non pericolosi → arresto da 3 mesi a 1 anno oppure ammenda da 2.600 a 26.000 €;
pericolosi → reclusione da 1 a 5 anni.
- Comma 1‑bis (aggravanti): se ricorrono le condizioni ivi indicate (pericolo per persone o ambiente; aree/siti qualificati):
non pericolosi → reclusione da 1 a 5 anni;
pericolosi → reclusione da 2 a 6 anni e 6 mesi.
- Comma 1‑ter: se il fatto è commesso avvalendosi di veicolo a motore → sospensione patente 3–9 mesi (rinvio CdS).
- Comma 1‑quater: confisca del mezzo per i fatti di cui al comma 1‑ter.
- Comma 4: per i soggetti autorizzati che non osservano le prescrizioni → ammenda 6.000–52.000 € oppure arresto fino a 3 anni (nei limiti previsti).
- Comma 5 (miscelazione illecita): arresto 6 mesi–2 anni oppure ammenda 2.600–26.000 €.
- Comma 6 (rifiuti sanitari pericolosi – deposito temporaneo oltre termine): arresto 3 mesi–1 anno oppure ammenda 2.600–26.000 €.
Art. 256-bis TUA – Combustione illecita di rifiuti
- Comma 1: reclusione 2–5 anni (non pericolosi) / 3–6 anni (pericolosi).
- Comma 2 (sostituito): se le condotte di 255, 255‑bis, 255‑ter, 256, 259 sono funzionali alla combustione illecita, le pene non possono essere inferiori a quelle del comma 1; stesse pene per chi tiene le condotte di 255, commi 1 e 1.1 in funzione della combustione.
- Commi 3‑bis e 3‑ter (nuovi):
3‑bis: 3–6 anni per non pericolosi in caso di pericolo per persone/ambiente o in siti contaminati/pertinenze; 3 anni e 6 mesi–7 anni se pericolosi nelle stesse condizioni;
3‑ter: se segue incendio, le pene del 3‑bis sono aumentate fino alla metà.
- Comma 4: pena aumentata di 1/3 se i fatti dei commi 1 e 3‑bis sono commessi in territori in stato di emergenza rifiuti.
- Comma 5: confisca mezzi/aree connesse al reato; obblighi di bonifica e ripristino.
Art. 258 TUA – Obblighi di registri e formulari
- Comma 2 (come modificato): ammenda 4.000–20.000 € per omessa/irregolare tenuta registri.
- Comma 2-bis (nuovo): sanzioni accessorie patente: 1–4 mesi (non pericolosi), 2–8 mesi (pericolosi); sospensione Albo gestori: 2–6 mesi (non pericolosi), 4–12 mesi (pericolosi).
- Comma 4 (come modificato): trasporto di pericolosi senza FIR: reclusione 1–3 anni; confisca del mezzo in caso di condanna/patteggiamento (4-bis).
Art. 259 TUA – Spedizione illegale di rifiuti
- Comma 1 (come sostituito): reclusione 1–5 anni; aumento se rifiuti pericolosi.
Art. 259-bis TUA – Aggravante dell’attività d’impresa
- Aumento di 1/3 delle pene per 256, 256-bis, 259 se commessi nell’ambito d’impresa; profili di culpa in vigilando del titolare.
Art. 259-ter TUA – Fattispecie colpose
- Riduzione della pena da 1/3 a 2/3 per 255-bis, 255-ter, 256 e 259 commessi per colpa.
Art. 212, comma 19-ter TUA
- Sospensione dall’Albo autotrasportatori 15 giorni–2 mesi per imprese non iscritte che violano il Titolo VI nell’attività di trasporto; cancellazione con divieto di reiscrizione 2 anni in caso di reiterazione/recidiva.
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 – Reati ambientali (come modificato dall’art. 6 L. 147/2025)
- Estensioni: ricomprende 255-bis, 255-ter, 256-bis, 259-bis.
- Quote pecuniarie (sintesi scaglioni rilevanti rifiuti):
Art. 256 TUA:
co. 1, primo periodo → 300–450 quote; co. 1, secondo periodo e co. 3, primo periodo → 400–600 quote; co. 3, secondo periodo → 450–750 quote;
co. 1-bis, primo periodo e co. 3-bis, primo periodo → 500–1.000 quote; co. 1-bis, secondo periodo e co. 3-bis, secondo periodo → 600–1.200 quote;
co. 5 e 6, primo periodo → 150–250 quote; co. 4 → riduzione della metà delle sanzioni di cui alla lett. b).
Art. 256-bis TUA: co. 1, primo periodo → 200–450 quote; co. 1, secondo periodo → 300–600 quote; co. 3-bis, primo periodo → 400–800 quote; co. 3-bis, secondo periodo → 500–1.000 quote.
Art. 258, co. 4, secondo periodo → 150–250 quote.
Art. 259, co. 1 → 300–450 quote.
- Interdittive: fino a 6 mesi per talune ipotesi (comma 2, lett. a, n. 2, e comma 5, lett. b e c) e fino a 1 anno per quelle di cui al comma 2, lett. b, b-bis ed e; interdizione definitiva se l’ente è stabilmente utilizzato per i reati ex 256, 256-bis, 259 TUA e reati ambientali del c.p.