Conversione in legge del DL 116 /2025: Rifiuti e nuovo regime sanzionatorio

04/11/2025

Conversione in legge del DL 116 /2025: Rifiuti e nuovo regime sanzionatorio
Nota di aggiornamento tecnico-giuridico - ottobre 2025

Premessa

La presente Nota aggiorna la Relazione tecnico-giuridica sul D.L. 8 agosto 2025, n. 116 già pubblicata a settembre 2025, recependo le modifiche introdotte dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147, di conversione. Tutti i riferimenti sono verificati sul testo coordinato pubblicato in G.U. e confrontati con il Testo Unico Ambientale consolidato (ed. ottobre 2025).

1. Ambito di intervento e finalità

Il decreto-legge, come convertito, introduce misure urgenti per:
 
  • il contrasto al traffico e abbandono illecito di rifiuti;
  • la bonifica di siti contaminati (inclusa la Terra dei Fuochi);
  • l’incremento delle pene e l’estensione delle responsabilità ex D.Lgs. 231/2001;
  • il coordinamento con il Codice della Strada e l’Albo gestori ambientali.

2. Principali modifiche e nuove fattispecie

Interventi su:
 
  • D.Lgs. 152/2006 (TUA) – revisione artt. 255–259-ter, 212 c.19-ter;
  • Codice penale e Codice di procedura penale (nuove aggravanti, misure cautelari);
  • D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies (rimodulazione quote e nuove fattispecie);
  • disposizioni correlate su trasporto e sospensioni.

3. Disposizioni del Testo Unico Ambientale

Art. 255 TUA – Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti

  • Chiunque (comma 1): ammenda da 1.500 a 18.000 €. Se con veicolo: sospensione patente 4–6 mesi (CdS, Titolo VI, Capo II, Sez. II).
  • Titolari d’impresa / responsabili d’ente (comma 1.1): arresto da 6 mesi a 2 anni oppure ammenda da 3.000 a 27.000 €.
  • Abbandono accanto ai cassonetti (comma 1.2): 1.000–3.000 € + fermo veicolo 1 mese (art. 214 CdS).

Art. 255-bis TUA – Delitto di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari

  • Base (comma 1): reclusione da 6 mesi a 5 anni (pericolo per persone/ambiente o siti contaminati).
  • Titolari d’impresa / responsabili d’ente (comma 2): da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi.
  • Con veicolo (comma 3): sospensione patente 2–6 mesi (rinvio al CdS).

Art. 255-ter TUA – Abbandono di rifiuti pericolosi

  • Base (comma 1): reclusione da 1 a 5 anni.
  • Aggravata (comma 2): da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (pericolo per persone/ambiente; o in siti contaminati/pertinenze).
  • Titolari d’impresa / responsabili d’ente (comma 3): da 1 a 5 anni e 6 mesi; se ricorrono i casi del comma 2: da 2 a 6 anni e 6 mesi.

Art. 256 TUA – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (testo vigente)

  • Comma 1 (base):

non pericolosi → arresto da 3 mesi a 1 anno oppure ammenda da 2.600 a 26.000 €;
pericolosi → reclusione da 1 a 5 anni.

  • Comma 1‑bis (aggravanti): se ricorrono le condizioni ivi indicate (pericolo per persone o ambiente; aree/siti qualificati):

non pericolosi → reclusione da 1 a 5 anni;
pericolosi → reclusione da 2 a 6 anni e 6 mesi.

  • Comma 1‑ter: se il fatto è commesso avvalendosi di veicolo a motore → sospensione patente 3–9 mesi (rinvio CdS).
  • Comma 1‑quater: confisca del mezzo per i fatti di cui al comma 1‑ter.
  • Comma 4: per i soggetti autorizzati che non osservano le prescrizioni → ammenda 6.000–52.000 € oppure arresto fino a 3 anni (nei limiti previsti).
  • Comma 5 (miscelazione illecita): arresto 6 mesi–2 anni oppure ammenda 2.600–26.000 €.
  • Comma 6 (rifiuti sanitari pericolosi – deposito temporaneo oltre termine): arresto 3 mesi–1 anno oppure ammenda 2.600–26.000 €. 

Art. 256-bis TUA – Combustione illecita di rifiuti

  • Comma 1: reclusione 2–5 anni (non pericolosi) / 3–6 anni (pericolosi).
  • Comma 2 (sostituito): se le condotte di 255, 255‑bis, 255‑ter, 256, 259 sono funzionali alla combustione illecita, le pene non possono essere inferiori a quelle del comma 1; stesse pene per chi tiene le condotte di 255, commi 1 e 1.1 in funzione della combustione.
  • Commi 3‑bis e 3‑ter (nuovi):

3‑bis: 3–6 anni per non pericolosi in caso di pericolo per persone/ambiente o in siti contaminati/pertinenze; 3 anni e 6 mesi–7 anni se pericolosi nelle stesse condizioni;
3‑ter: se segue incendio, le pene del 3‑bis sono aumentate fino alla metà.

  • Comma 4: pena aumentata di 1/3 se i fatti dei commi 1 e 3‑bis sono commessi in territori in stato di emergenza rifiuti.
  • Comma 5: confisca mezzi/aree connesse al reato; obblighi di bonifica e ripristino. 

Art. 258 TUA – Obblighi di registri e formulari

  • Comma 2 (come modificato): ammenda 4.000–20.000 € per omessa/irregolare tenuta registri.
  • Comma 2-bis (nuovo): sanzioni accessorie patente: 1–4 mesi (non pericolosi), 2–8 mesi (pericolosi); sospensione Albo gestori: 2–6 mesi (non pericolosi), 4–12 mesi (pericolosi).
  • Comma 4 (come modificato): trasporto di pericolosi senza FIR: reclusione 1–3 anni; confisca del mezzo in caso di condanna/patteggiamento (4-bis). 

Art. 259 TUA – Spedizione illegale di rifiuti

  • Comma 1 (come sostituito): reclusione 1–5 anni; aumento se rifiuti pericolosi. 

Art. 259-bis TUA – Aggravante dell’attività d’impresa

  • Aumento di 1/3 delle pene per 256, 256-bis, 259 se commessi nell’ambito d’impresa; profili di culpa in vigilando del titolare.

Art. 259-ter TUA – Fattispecie colpose

  • Riduzione della pena da 1/3 a 2/3 per 255-bis, 255-ter, 256 e 259 commessi per colpa. 

Art. 212, comma 19-ter TUA

  • Sospensione dall’Albo autotrasportatori 15 giorni–2 mesi per imprese non iscritte che violano il Titolo VI nell’attività di trasporto; cancellazione con divieto di reiscrizione 2 anni in caso di reiterazione/recidiva. 

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 – Reati ambientali (come modificato dall’art. 6 L. 147/2025)

  • Estensioni: ricomprende 255-bis, 255-ter, 256-bis, 259-bis.
  • Quote pecuniarie (sintesi scaglioni rilevanti rifiuti):

Art. 256 TUA:
co. 1, primo periodo → 300–450 quote; co. 1, secondo periodo e co. 3, primo periodo → 400–600 quote; co. 3, secondo periodo → 450–750 quote;
co. 1-bis, primo periodo e co. 3-bis, primo periodo → 500–1.000 quote; co. 1-bis, secondo periodo e co. 3-bis, secondo periodo → 600–1.200 quote;
co. 5 e 6, primo periodo → 150–250 quote; co. 4 → riduzione della metà delle sanzioni di cui alla lett. b).
Art. 256-bis TUA: co. 1, primo periodo → 200–450 quote; co. 1, secondo periodo → 300–600 quote; co. 3-bis, primo periodo → 400–800 quote; co. 3-bis, secondo periodo → 500–1.000 quote.
Art. 258, co. 4, secondo periodo → 150–250 quote.
Art. 259, co. 1 → 300–450 quote.

  • Interdittive: fino a 6 mesi per talune ipotesi (comma 2, lett. a, n. 2, e comma 5, lett. b e c) e fino a 1 anno per quelle di cui al comma 2, lett. b, b-bis ed e; interdizione definitiva se l’ente è stabilmente utilizzato per i reati ex 256, 256-bis, 259 TUA e reati ambientali del c.p.

4. Effetti operativi per imprese e enti

  • Necessario aggiornamento Modelli 231 e procedure ambientali;
  • Rafforzata la tracciabilità dei flussi e la vigilanza sui trasportatori;
  • Nuovo rischio di sospensione licenze/patenti e interdittive in caso di abbandono o gestione illecita;
  • Maggiore esposizione per dirigenti e titolari d’impresa.

Allegato: Sinottico sanzionatorio aggiornato (ottobre 2025)

 

Articolo

Condotta Soggetti responsabili Pena / Ammenda Sanzioni accessorie
255 TUA Abbandono rifiuti Chiunque; imprese/enti Ammenda 1.500–18.000 € / Arresto 6 mesi–2 anni o ammenda 3.000–27.000 € (imprese/enti) Patente 4–6 mesi; fermo 1 mese
255-bis Abbandono non pericolosi (delitto, casi particolari) Chiunque; titolari/responsabili 6 mesi–5 anni; per titolare/responsabile 9 mesi–5 anni e 6 mesi Patente 2–6 mesi
255-ter Abbandono pericolosi Chiunque; titolari/responsabili 1–5 anni / 1 anno e 6 mesi–6 anni (aggravata); per titolare/responsabile 1–5 anni e 6 mesi (aggravata: 2–6 anni e 6 mesi)
256 Gestione non autorizzata Chiunque Non pericolosi: arresto 3 mesi–1 anno o ammenda 2.600–26.000 €Pericolosireclusione 1–5 anniAggravanti commi 1‑bis/3‑bis1–5 anni (NP) / 2–6 anni e 6 mesi (P). Sospensione patente 3–9 mesi (1‑ter); confisca mezzo (1‑quater).
256-bis Combustione illecita Chiunque 2–5 anni (non pericolosi) / 3–6 anni (pericolosi); 3–6 anni (3‑bis, non pericolosi in casi qualificati); 3 anni e 6 mesi–7 anni (3‑bis, pericolosi) +1/3 se in territori in emergenza rifiuti (4); aumento fino alla metà se incendio (3‑ter); confisca mezzi/aree.
258 Formulari/registri Produttori, trasportatori, gestori Ammenda 4.000–20.000 € / Reclusione 1–3 anni (trasporto pericolosi senza FIR) Patente 1–4 o 2–8 mesiAlbo 2–6 o 4–12 mesiconfisca mezzo (4-bis)
259 Spedizione illegale Chiunque Reclusione 1–5 anniaumento se pericolosi
259-bis Aggravante attività d’impresa Imprese; titolari +1/3 delle pene per 256256-bis259 se commessi nell’ambito di impresa o attività organizzata
259-ter Fattispecie colpose Chiunque Riduzione 1/3–2/3
212 c.19-ter Violazioni trasporto senza ANGA Imprese autotrasporto Sospensione 15 gg–2 mesicancellazione e divieto 2 anni
25-undecies D.Lgs. 231/01 Reati ambientali Enti e società Quote e scaglioni differenziati per singole fattispecie (come da art. 6 L. 147/2025) Interdittive 6 mesi/1 anno (fino a definitiva nei casi gravi)
 
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