Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)

Definizione e quadro normativo

  • Chi è: figura del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 designata dal committente o dal responsabile dei lavori ai sensi dell’art. 90, co. 3, obbligatoria quando in cantiere è prevista la presenza di più imprese (anche non contemporanea).
  • Requisiti: quelli previsti dall’art. 98.
  • Documenti di riferimento: PSC (art. 100 e Allegato XV) e Fascicolo dell’opera (art. 91, lett. b e Allegato XVI).
  • Ruolo generale: integra i principi di prevenzione (art. 15) nelle scelte progettuali e organizzative, assicurando coerenza tra progetto, PSC, fascicolo e cronoprogramma.

Compiti principali (art. 91 D.Lgs. 81/08)

  • Applicare i principi generali di tutela alle scelte architettoniche, tecniche e organizzative, pianificando lavorazioni e interferenze in modo sicuro.
  • Redigere il PSC con contenuti minimi di Allegato XV (analisi fasi di lavoro e interferenze, misure prevenzione/protezione, layout/logistica, procedure di emergenza, stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ecc.).
  • Predisporre il fascicolo dell’opera (Allegato XVI) con informazioni utili ai futuri interventi di manutenzione: rischi residui, accessi, dispositivi, impianti, attrezzature e procedure previste.
  • Coordinare le scelte progettuali con il cronoprogramma delle lavorazioni (sequenze, compresenze) e con i capitolati/contratti.
  • Aggiornare PSC e fascicolo in caso di varianti o nuove lavorazioni significative, prima della gara o dell’affidamento.
  • Trasferire le informazioni necessarie al CSE e all’impresa affidataria per l’avvio lavori.

Responsabilità secondo la giurisprudenza

  • Posizione di garanzia in fase progettuale: il CSP risponde per lacune progettuali che rendano inevitabili o probabili condizioni di rischio in cantiere (PSC inadeguato, mancata previsione di interferenze, costi sicurezza assenti/insufficienti, fascicolo lacunoso).
  • Distinzione dai ruoli in esecuzione: il CSP non esercita vigilanza in cantiere (compito del CSE), ma è responsabile se le scelte progettuali e il PSC non consentono una gestione sicura delle fasi critiche.
  • Tracciabilità: qualità e completezza di PSC e fascicolo, datazioni/aggiornamenti, coerenza con progetto e cronoprogramma sono elementi decisivi in caso di contenzioso.

Checklist “difendibile” per il CSP

  • Atto di nomina con perimetro dell’incarico: dichiarazione requisiti art. 98 e accettazione.
  • PSC aderente all’opera: analisi dei rischi per fasi e interferenze; layout di cantiere; accessi; viabilità interna; impianti; mezzi di sollevamento; procedure di emergenza; stima costi sicurezza dettagliata.
  • Fascicolo completo e usabile: rischi residui e misure per la manutenzione, schede di accesso e protezione, punti di ancoraggio, impianti, manuali e vincoli.
  • Coerenza progettuale: allineamento PSC ↔ progetto ↔ capitolati; vincoli contrattuali su sicurezza e qualificazione delle imprese.
  • Cronoprogramma: sequenze e compresenze pianificate con ipotesi di coordinamento; criteri di aggiornamento in caso di varianti.
  • Riesami e aggiornamenti: registro delle modifiche, motivazioni tecniche, versione finale prima di gara/affidamento; consegna formale al CSE.

Note operative

  • Inserire nel PSC prescrizioni chiare e verificabili, evitando formule generiche; indicare responsabilità, tempi e evidenze richieste.
  • Valutare sin dalla progettazione l’accessibilità in sicurezza per la futura manutenzione (spazi, dispositivi fissi, percorsi, linee vita).
  • Coordinare il PSC con i costi della sicurezza e con il quadro economico; assicurare voci specifiche non ribassabili.
  • Integrare, ove presenti, modelli BIM e tavole grafiche per rappresentare fasi, interferenze e logistica.
  • Programmare un handover al CSE con elenco documenti e criticità da monitorare all’avvio lavori.