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Le parole dell'HSE
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)
Definizione e quadro normativo
Chi è: figura del Titolo IV del D.Lgs. 81/08
designata dal committente o dal responsabile dei lavori
ai sensi dell’art. 90, co. 3,
obbligatoria
quando in cantiere è prevista la presenza di più imprese (anche non contemporanea).
Requisiti: quelli previsti dall’art. 98.
Documenti di riferimento:
PSC
(art. 100 e Allegato XV) e
Fascicolo dell’opera
(art. 91, lett. b e Allegato XVI).
Ruolo generale: integra i principi di prevenzione (art. 15) nelle scelte progettuali e organizzative, assicurando coerenza tra progetto, PSC, fascicolo e cronoprogramma.
Compiti principali (art. 91 D.Lgs. 81/08)
Applicare i principi generali di tutela
alle scelte architettoniche, tecniche e organizzative, pianificando lavorazioni e interferenze in modo sicuro.
Redigere il PSC con contenuti minimi di Allegato XV
(analisi fasi di lavoro e interferenze, misure prevenzione/protezione, layout/logistica, procedure di emergenza, stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ecc.).
Predisporre il fascicolo dell’opera (Allegato XVI)
con informazioni utili ai futuri interventi di manutenzione: rischi residui, accessi, dispositivi, impianti, attrezzature e procedure previste.
Coordinare
le scelte progettuali con il cronoprogramma delle lavorazioni (sequenze, compresenze) e con i capitolati/contratti.
Aggiornare PSC e fascicolo
in caso di varianti o nuove lavorazioni significative, prima della gara o dell’affidamento.
Trasferire le informazioni
necessarie al CSE e all’impresa affidataria per l’avvio lavori.
Responsabilità secondo la giurisprudenza
Posizione di garanzia in fase progettuale:
il CSP risponde per lacune progettuali che rendano inevitabili o probabili condizioni di rischio in cantiere (PSC inadeguato, mancata previsione di interferenze, costi sicurezza assenti/insufficienti, fascicolo lacunoso).
Distinzione dai ruoli in esecuzione:
il CSP non esercita vigilanza in cantiere (compito del CSE), ma è responsabile se le scelte progettuali e il PSC non consentono una gestione sicura delle fasi critiche.
Tracciabilità:
qualità e completezza di PSC e fascicolo, datazioni/aggiornamenti, coerenza con progetto e cronoprogramma sono elementi decisivi in caso di contenzioso.
Checklist “difendibile” per il CSP
Atto di nomina con perimetro dell’incarico:
dichiarazione requisiti art. 98 e accettazione.
PSC aderente all’opera:
analisi dei rischi per fasi e interferenze; layout di cantiere; accessi; viabilità interna; impianti; mezzi di sollevamento; procedure di emergenza; stima costi sicurezza dettagliata.
Fascicolo completo e usabile:
rischi residui e misure per la manutenzione, schede di accesso e protezione, punti di ancoraggio, impianti, manuali e vincoli.
Coerenza progettuale:
allineamento PSC ↔ progetto ↔ capitolati; vincoli contrattuali su sicurezza e qualificazione delle imprese.
Cronoprogramma:
sequenze e compresenze pianificate con ipotesi di coordinamento; criteri di aggiornamento in caso di varianti.
Riesami e aggiornamenti:
registro delle modifiche, motivazioni tecniche, versione finale prima di gara/affidamento; consegna formale al CSE.
Note operative
Inserire nel PSC
prescrizioni chiare e verificabili
, evitando formule generiche; indicare responsabilità, tempi e evidenze richieste.
Valutare sin dalla progettazione l’
accessibilità in sicurezza
per la futura manutenzione (spazi, dispositivi fissi, percorsi, linee vita).
Coordinare il PSC con i
costi della sicurezza
e con il quadro economico; assicurare voci specifiche non ribassabili.
Integrare, ove presenti,
modelli BIM
e tavole grafiche per rappresentare fasi, interferenze e logistica.
Programmare un
handover
al CSE con elenco documenti e criticità da monitorare all’avvio lavori.
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