Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)

29/07/2024

La Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, è stata pubblicata in GUUE il 5 luglio 2024 ed entra in vigore il 25 luglio 2024, conferendo alla Commissione il potere di adottare atti delegati a partire da tale data.

La Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) è una normativa che impone alle imprese l'obbligo di integrare considerazioni di sostenibilità nelle loro operazioni e nelle catene di fornitura, con l'obiettivo di prevenire, mitigare e, se necessario, porre rimedio agli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente risultanti dalle loro attività commerciali.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle società costituite in conformità della normativa di uno Stato membro che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 
  • hanno avuto in media più di 1.000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450 milioni di euro nell'ultimo esercizio;
  • sono società capogruppo di un gruppo che ha raggiunto tali limiti minimi;
  • hanno concluso accordi di franchising o licenza nell'Unione con diritti di licenza superiori a 22,5 milioni di euro e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 80 milioni di euro.
Sono coinvolte le grandi imprese europee e le imprese non europee che operano nell'Unione Europea, se soddisfano le condizioni di cui sopra. La direttiva si applica anche alle catene di fornitura di queste imprese, includendo filiali e partner commerciali. Più in particolare si dettaglia la disciplina prevista.

Società Europee

Grandi imprese europee: La direttiva si applica principalmente alle grandi società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione Europea aventi i requisiti richiamati sopra.
Filiali e Subsidiarie: Le filiali di società europee sono direttamente coinvolte, poiché la direttiva impone alle società madri di estendere le pratiche di diligenza dovuta alle loro filiali e controllate.
Partner commerciali: La direttiva impone alle società di monitorare anche i partner commerciali diretti e indiretti all'interno delle loro catene di fornitura. Questo include fornitori, subfornitori e altre entità che operano a monte o a valle delle attività principali delle società coinvolte.

Società di Paesi Terzi

Società non europee: Le società costituite al di fuori dell'UE sono coinvolte se generano un fatturato netto significativo nell'Unione Europea. In particolare, devono soddisfare uno dei seguenti criteri:
 
  • Avere un fatturato netto generato nell'Unione di almeno 450 milioni di euro nell'ultimo esercizio.
  • Avere concluso accordi di franchising o licenza nell'Unione con diritti di licenza superiori a 22,5 milioni di euro e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 80 milioni di euro. 
Filiali e Subsidiarie di Società di Paesi Terzi: Anche le filiali europee di società di paesi terzi devono conformarsi alla direttiva. Le società madri non europee devono assicurare che le loro filiali europee adottino pratiche di diligenza dovuta.

Soggetti Inclusi nel Calcolo del Personale

Personale interinale e distaccato: Nel calcolo del numero di dipendenti per determinare se una società rientra nell'ambito di applicazione della direttiva, sono inclusi anche i lavoratori interinali e i lavoratori distaccati conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Altri lavoratori atipici: Lavoratori stagionali e altri lavoratori in forme di lavoro atipiche sono inclusi nel calcolo del numero di dipendenti, purché soddisfino i criteri stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per determinare lo status di lavoratore.

Catene di Attività

La definizione di "catena di attività" nella direttiva comprende le attività dei partner commerciali a monte di una società inerenti alla produzione di beni o alla prestazione di servizi, nonché le attività a valle come distribuzione, trasporto e immagazzinamento dei prodotti.

Che cosa prevede la Direttiva

La direttiva prevede che le imprese debbano:
 
  • Identificare e valutare gli impatti negativi potenziali ed effettivi sui diritti umani e sull'ambiente.
  • Adottare misure appropriate per prevenire o mitigare tali impatti.
  • Monitorare l'efficacia delle politiche di diligenza adottate.
  • Comunicare pubblicamente su tali politiche e sui risultati ottenuti.

Timeline degli obblighi

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 26 luglio 2026.
Le imprese devono iniziare ad applicare tali disposizioni a partire dal 26 luglio 2027 per le imprese più grandi e dal 26 luglio 2028 per quelle di dimensioni medie.
 
  • 26 luglio 2027: Applicazione per le società con più di 5.000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 1,5 miliardi di euro.
  • 26 luglio 2028: Applicazione per le società con più di 3.000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 900 milioni di euro.

Apparato sanzionatorio previsto in caso di violazioni

Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere:
 
  • Sanzioni pecuniarie calcolate in base al fatturato netto mondiale della società, con un limite massimo non inferiore al 5% del fatturato netto mondiale dell'anno precedente.
  • Dichiarazioni pubbliche che indicano la società responsabile e la natura della violazione se non si conforma alla decisione che impone una sanzione pecuniaria entro il termine applicabile.
Le disposizioni contenute nella direttiva garantiscono dunque che le imprese siano incentivate a rispettare gli obblighi di diligenza dovuta per la sostenibilità, prevenendo e mitigando efficacemente gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente.