Correttivi al Decreto Legge 19/2024 (“sblocca PNRR”) nella Legge di conversione 29 aprile 2024, n.56
06/05/2024
Il Decreto legge n. 19/2024 (cd “sblocca PNRR”) (come convertito dalla Legge 29 aprile 2024, n.56 in s.o. alla GU n. 19/L del 30 aprile 2024) all’art. 29 relativo a “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare” ha introdotto misure per rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Avevamo già anticipato i contenuti del decreto in prima pubblicazione sulle colonne del nostro sito. In fase di conversione sono stati apportati diversi correttivi, introdotti a seguito di numerose richieste pervenute da maggioranza ed opposizione. Gli effetti non si produrranno in ogni caso prima di ottobre 2024 ma è importante fin da ora approfondire gli impatti sull’organizzazione e la gestione degli appalti e le modifiche apportate ai contenuti del D.Lgs. 81/08.
“Pacchetto lavoro” e sistema di qualificazione con patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri.
Attenzione agli appalti “non genuini”
Tra le novità introdotte dall’art. 29 della Legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56 si segnalano modifiche significative all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che riguardano:
- applicazione ai lavoratori nell’appalto e subappalto di un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto;
- estensione della responsabilità solidale del committente estesa anche nelle ipotesi dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, nonché ai casi di appalto e di distacco privi dei requisiti previsti dalle rispettive norme di riferimento.
Si tornano a precisare le condizioni del cd “appalto genuino” (e le tutele previdenziali e assicurative dovute ad appaltatori e subappaltatori) a cui il Committente dovrà prestare particolare attenzione intendendosi per tale:
- il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, che si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore e che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa;
- in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Tale disciplina si applica anche nelle ipotesi dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nonché ai casi di appalto e di distacco.
Seguono le sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di specifiche violazioni di committente, appaltatore, subappaltatore.La “Lista di conformità INL”
All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, nel caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato Nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il DdL in un apposita white list, un elenco consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale dell’ Ispettorato, e denominata “Lista di conformità INL”.
Il rilascio di tale attestato comporta per i DdL che lo hanno conseguito una sorta di bonus ispettivo da ulteriori verifiche da parte dell’INL per 12 mesi nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine eventualmente disposte dalla Procura della Repubblica.
Eventuali violazioni o irregolarità accertate successivamente determineranno la cancellazione dei DdL dalla Lista di conformità INL
La verifica della congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.
Sia in ambito pubblico che privato il responsabile del progetto e il committente sono tenuti a verificare la congruità dell’incidenza della manodopera dell’impresa affidataria sull’opera complessiva prima di procedere al saldo finale dei lavori.L’impatto sul D.Lgs. 81/08
L’area di impatto entro cui si muove il contenuto dell’art. 29 del Decreto Legge n.19/2024 riguarda anche quattro capisaldi del D.Lgs. 81/08:
- l’art. 27 (ora sostituito integralmente!) in tema di qualificazione delle imprese tramite patente come “titolo abilitante” per l’esercizio dell’attività di impresa nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) , con esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- l’applicazione delle disposizioni sulla patente a crediti potrà essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro sentite le OOSS di DdL e lavoratori comparativamente più rappresentative;
- l’art. 90 comma 9 sugli obblighi di verifica del committente per attività di “cantiere” (il luogo in cui si svolgono i lavori edili o di genio civile di cui all’Allegato X);
- l’art. 157 comma 1 che introduce la sanzione amministrativa pecuniaria al committente per la violazione dell’obbligo di verifica della patente;
- l’art. 26 comma 1 lett a) che regola la verifica di idoneità tecnico professionale da parte del committente di lavori intra-aziendali.
La patente a crediti
La patente a crediti diventa digitale e sarà rilasciata dall’Ispettorato del lavoro in presenza di requisiti presentati in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 da parte del soggetto interessato. In caso di false dichiarazioni la patente viene sospesa per 1 anno. Non sarà pertanto attivato il portale per il caricamento dei documenti di qualificazione.
I requisiti richiesti riguardano:
- iscrizione alla CCIAA;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all’articolo 17 -bis , commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività. Demandate a futuro decreto del Ministero del Lavoro, sentito l’INL, le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Prevista la revoca in caso di dichiarazione mendace.
Restano confermate la dotazione iniziale di 30 crediti e la soglia minima di 15 crediti per poter operare nei cantieri, ma si demandano ad un successivo decreto ministeriale la possibilità di definire l’acquisizione di crediti ulteriori e le modalità di recupero di quelli decurtati (sparisce al momento il recupero dei crediti con corsi di formazione).
I punti vengono decurtati in base alle risultanze degli accertamenti e ai conseguenti provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzioni definitive) nei confronti di datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, a seguito di violazioni tabellate in Allegato I-bis.
Una tabella in Allegato I bis (correlata all’art. 27, comma 6 del D.Lgs. 81/08) riporta quali sono le violazioni punite e i crediti decurtati dalla patente.
Le decurtazioni di crediti sono previste nei casi di:
- accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I che determinano il provvedimento interdittivo previsto dall’art. 14 del Decreto 81 (da 1 a 5 crediti);
- accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI (da 2 a 3 crediti);
- provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3 del D.L. n. 12/2002 convertito in Legge n. 73/2002 nei casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (da 1 a 3 crediti);
- infortunio alla persona in caso di accertamento della responsabilità (20 crediti in caso di morte, 15 in caso di inabilità permanente, 8 in caso di parziale inabilità permanente al lavoro, 5 in caso di inabilità temporanea assoluta per più di 60 gg, condizione che determina la perseguibilità d’ufficio, 20 in caso di malattia professionale).
- Prevista la possibilità di sospensione della patente in via cautelare da parte dell’INL fino a 12 mesi in caso di morte del lavoratore o di inabilità permanente, assoluta o parziale.
Viene posto un limite di entità dei lavori in corso per finirli in caso di sospensione della patente (> 30%) (si tratta di una clausola di salvaguardia, da chiarire chi potrebbe dare il consenso alla prosecuzione lavori in caso di interruzione dovuta a gravi illeciti accertati).
Di rilievo anche la disposizione secondo cui in caso di infortunio da cui sia derivata la morte o una inabilità al lavoro assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’INL “può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi” (riportiamo i dubbi interpretativi espressi da avvocati penalisti nel periodo: è ammessa dunque la sospensione automatica della patente e quindi l’impossibilità dell’impresa o del lavoratore autonomo di lavorare, senza che sia necessario alcun accertamento delle responsabilità ? Non è previsto alcun meccanismo di revoca del provvedimento in questi casi ? E se la vicenda dovesse riguardare una SOA non soggetta a Patente a crediti ?)
Le ditte straniere dovranno ottenere un documento equivalente dal Paese di provenienza (resta da capire se ogni Paese si sia dotato di tale strumento di qualificazione e controllo).
La patente a crediti è esclusa per coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e per le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA (Società Organismi di Attestazione che operano previa autorizzazione di ANAC, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36 del 2023) in classifica pari o superiore alla III (essere in classifica pari o superiore alla III significa che l’impresa è qualificata per svolgere lavori pubblici con un importo uguale o superiore a 1.033.000 euro e possiede il Certificato di qualità aziendale UNI EN ISO 9001). Rileviamo che la qualificazione SOA non presuppone l’accertamento preventivo diretto degli obblighi di qualificazione tecnica di cui fa previsione il D.Lgs. 81/08 (esistenza DVR, adempimento obblighi formativi, adempimenti del committente di verifiche di qualificazione di affidatari e sub-affidatari in base all’art. 90 comma 9 e Allegato XVII ecc.) e non prevede un simmetrico sistema di crediti soggetti a decurtazione operando per finalità e presupposti diversi. Resta da chiedersi come potrà applicarsi il sistema di qualifica a queste grandi imprese sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro dal momento che la Patente a crediti per esse non è prevista dalla legge di conversione .
Rimodulata la tabella dei crediti decurtati a seguito di infortuni che determinano inabilità con inasprimento per i casi di maggiore gravità.
Le norme potranno essere estese con decreto ad altri settori oltre l’edilizia.
Le sanzioni si attesteranno al 10% del valore dei lavori, ma non potranno essere di importo inferiore a 6mila euro.Tutele subappalto
Negli appalti e subappalti saranno garantite le tutele economiche e normative dei contratti siglati dalle sigle datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, anziché genericamente quelli “maggiormente applicati”.Sanzioni
- operare “privi della patente” comporta una sanzione amministrativa da euro 6.000,00 a euro 12.000,00 non regolarizzabile con il pagamento agevolato dell’art. 301-bis;
- esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi per chi è abilitato a lavori fino a 150.000 euro senza SOA;
- imprese con attestazione SOA non sono soggette a decurtazione di crediti perché non sono tenute ad avere la Patente (!);
- non prevista ad oggi alcuna sanzione per chi opera con patente sospesa in via cautelativa.
Committenti e nuovi criteri di qualifica degli appaltatori/subappaltatori
La nuova formulazione dell’art. 90, comma 9, lettera b-bis del D.Lgs. 81/08 impone dunque al Committente di lavori edili o di genio civile di cui all’Allegato X del D.Lgs. 81/08 verifiche sul possesso della Patente a crediti di cui al nuovo art. 27 o l’attestazione SOA per le imprese soggette, con estensione di tali obblighi ai casi di subappalto.
Tale verifica è complementare e non sostitutiva alla verifica di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 90, comma 9 lettera a) effettuata secondo l’Allegato XVII.
Area Legale
Testo coordinato decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19