Cosa resta del Protocollo condiviso? (Approfondimento)
07/11/2022
Protocollo condiviso COVID: cosa rimane al 4 novembre 2022.
Nessuna proroga ufficiale pervenuta al 31 ottobre 2022 del Protocollo condiviso, data di cui era stata fatta previsione per una possibile rivisitazione dei contenuti da parte di Governo e Parti Sociali, nel caso in cui fossero intervenute modifiche al quadro epidemiologico rispetto a giugno.
Ma nemmeno nessuna conferma di scadenza tramite provvedimento legislativo. Assolombarda ha interpellato Confindustria a riguardo e questa ha affermato che non risulta alcuna scadenza, né dei protocolli né delle leggi che ne giustificano l’adozione, soprattutto nel rispetto del principio di massima precauzione contenuto nell’art. 2087 CC, come richiamato dalla Legge n. 40/2020 di conversione del DL 8 aprile 2020, secondo il cui art. 29 bis “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, nonche' mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.”
Riepiloghiamo alcuni passaggi dell’ultimo anno a riguardo.
Confindustria con nota di aggiornamento del 5 luglio 2022 aveva reso noto che il 30 giugno 2022, le parti sociali ed i Ministeri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo economico, con l’Inail, avevano sottoscritto il nuovo Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, che aggiornava e sostituiva il precedente del 6 aprile 2021.
Con la fine dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 è cessato l’obbligo di mantenere il Protocollo per l’esercizio delle attività di impresa e pertanto il Protocollo nella versione 30 giugno 2022 (minimal) mantiene la caratteristica di volontarietà nel rispetto del principio di precauzione richiamato dall’art 2087 del C.C. e in accordo con la norma di tutela il datore di lavoro, contenuta nell’art. 29-bis introdotto dalla L. n. 40/2020.
Era previsto un nuovo incontro Governo-INAIL-Parti Sociali per fine ottobre, nel caso si fossero registrati mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico che richiedessero una ridefinizione delle misure precauzionali, incontro che ad oggi non c’è stato. E’ venuta quindi meno la base normativa che prevedeva in caso di mancata attuazione del Protocollo l’intervento di un sistema sanzionatorio per il DdL, articolato fino a legittimare il provvedimento di sospensione temporanea dell’attività nei casi in cui si fossero evidenziati gravi inadempimenti.
Fondamentale nell’anno è stata la pronuncia della Corte Costituzionale con Sentenza n. 127 del 26 maggio 2022 che ha definito il COVID come virus ubiquitario (“un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque, quali siano lo stile di vita e le condizioni personali e sociali. Innanzi a tali presupposti, la misura predisposta dal legislatore concerne quindi una vasta ed indeterminata platea di persone”), cancellando di fatto l’impropria qualificazione del COVID come evento infortunistico correlabile all’ambiente di lavoro (non è quindi possibile qualificarlo come “infortunio sul lavoro”, con regime probatorio collegato a mera occasione).
Confermato dunque che il virus SARS-CoV- 2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il protocollo del 30 giugno contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. E’ stato altresì acclarato che il rischio COVID non possa essere equiparato a rischio professionale, fatta eccezione per ambienti sanitari e attività socio-assistenziali, e pertanto non possa costituire (al pari del caso di pandemia malarica) un rischio specifico degli ambienti di lavoro assicurato dall’INAIL.
In analogia interpretativa è andato anche il Parere dell’ACSH - il Comitato consultivo dell'UE per la sicurezza e la salute sul lavoro.
Decaduto anche il DPCM 2 marzo 2021, ormai non più attuale.
Rimane dunque il Protocollo 30 giugno 2022 in versione light, e nella lettura fornita da Confindustria, deve intendersi come linea guida sulla base della quale le aziende devono aggiornare i propri protocolli, da integrare con altre eventuali misure equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione.
Prosegue invece il regime previsto per isolamento e autosorveglianza (art. 10-ter, DL 52/2021 e circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022) con relative condizioni di riammissione al lavoro.
Eliminata la previsione inerente alla mascherina chirurgica in quanto essa non costituisce più un dispositivo di protezione individuale (dal 30 aprile 2022, DL 24/2022, art. 5, comma 8), per cui il Protocollo fa esclusivamente riferimento ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, che sono DPI ai fini del Dlgs 81/2008.
Rimasto facoltativo per il DdL misurare la temperatura corporea ai fini dell’accesso al luogo di lavoro, come misura di tutela residuale a fronte della cessazione dell’obbligo di “green pass”.
Sul tema appalti venute meno le indicazioni restrittive inerenti all’accesso dei fornitori, le regole relative all’accesso degli autisti, ai servizi igienici a loro dedicati, alla riduzione dell’accesso dei visitatori.
Per pulizia e sanificazione in azienda, ricambio dell’aria sostanzialmente confermate le misure presenti nel Protocollo precedente con la presa d’atto che le pratiche di sanificazione sono ormai entrate nel sistema ordinario di gestione della pulizia in azienda.
Corretta prassi operativa rimane dunque la sequenza 1.) detersione, con cui si rimuovono solamente lo sporco ed i microrganismi in esso presenti seguita da 2.) disinfezione, atta ad abbattere la carica microbica utilizzando biocidi o presidi medico-chirurgici.
Uso delle mascherine non più obbligatorio (rif. art. 10-quater del DL 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall’art. 11, comma 1, del DL 16 giugno 2022, n. 68) e l’utilizzazione volontaria da parte dei lavoratori è legata al ricorrere di alcune condizioni particolari di rischio (ambienti sanitari e socio-assistenziali* e settore trasporti ad esclusione del trasporto aereo), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.
Con Ordinanza Min. Salute del 31 ottobre 2022 (GU del 31 ottobre 2022 n. 255) è stata disposta la proroga con decorrenza 1 novembre fino al 31 dicembre 2022 dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lavoratori, utenti e visitatori di strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani.
Il Protocollo versione 30 giugno 2022 pone a carico del DdL esclusivamente l’obbligo di assicurare la disponibilità delle mascherine FFP2 (per tutti i lavoratori e non solo a quelli esposti a situazioni di maggior rischio), e non anche quello di vigilare in ordine al suo effettivo utilizzo e di reagire di fronte al mancato uso o all’uso non corretto. Prevale il principio di autodeterminazione del lavoratore nella consapevolezza che il rischio infezione è ancora in atto fatto salvo che dalla valutazione congiunta di RSPP e MC non si ritenga necessario disporre l’obbligatorietà di utilizzo.
Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack)
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi rimane contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi.
Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack
Gestione entrata e uscita dei dipendenti
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa).
Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
Gestione di una persona sintomatica in azienda
Fermo quanto previsto dall’art. 4 del DL 24 marzo 2022 n. 24 convertito in L. 19 maggio 2022 n. 52, nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil- influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.
La persona sintomatica deve essere subito dotata - ove già non lo fosse - di mascherina FFP2.
Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/RLS
È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.
La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 deve avvenire producendo certificato di avvenuta negativizzazione. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Lavoro agile
Pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell’emergenza pandemica, è stato ritenuto che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.
In questo senso, le Parti sociali, in coerenza con l’attuale quadro del rischio di contagio, hanno manifestato l’auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato dall’art. 90, commi 3 e 4, del DL 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
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