Cos’è il distacco transnazionale e cosa prevede? (Approfondimento)
25/07/2022
L’Istituto del “distacco transnazionale” è uno strumento previsto dalla normativa comunitaria per la promozione e l’aiuto alla libera circolazione dei lavoratori. Si applica in occasione di prestazione di servizi nei casi in cui una impresa con sede in altro Stato membro dell’UE o in uno Stato extra EU distacchi in Italia uno o più lavoratori in favore di altra impresa per un periodo di tempo predeterminato o predeterminabile.
Costituisce deroga al principio di territorialità dell’obbligo assicurativo ed è regolamentato dalla normativa internazionale di sicurezza sociale contenuta in regolamenti comunitari e in convenzioni bilaterali stipulate tra l’Italia ed alcuni Paesi extra UE.
Nel nostro Paese è stato disciplinato con D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136 in recepimento della Dir 2014/67/UE (come aggiornato dal D.Lgs. Governo 15 settembre 2020, n. 122) e attiene alla qualificazione delle imprese esecutrici straniere operanti in Italia.
Obiettivo di questo strumento, visto dal lato Italia, è quello di fornire ai lavoratori distaccati le stesse tutele garantite ai lavoratori italiani a parità di livello contrattuale e di attività richieste, sulla base del principio di non discriminazione sancito dall’art. 4, co.1 del D.Lgs. n.136/2016.
Interessa anche i distacchi transnazionali all’interno dello stesso gruppo societario o in favore di una filiale/unità produttiva o di un altro destinatario.
Riguarda inoltre le missioni di lavoratori presso una impresa utilizzatrice avente sede o unità produttiva in Italia effettuate da agenzie di somministrazione con sede in un altro Stato membro.
Il distacco può riguardare sia il lavoratore dipendente che il lavoratore autonomo.
Il rapporto di lavoro continua a intercorrere tra il lavoratore distaccato e l'impresa straniera distaccante.
La prestazione lavorativa svolta in Italia deve necessariamente avere durata limitata ed essere espletata nell'interesse e per conto dell'impresa distaccante (periodo non superiore a 12 mesi secondo Dir. 2018/957 recepita in Italia con D.Lgs. 122/2020, estendibile con notifica motivata trasmessa in via telematica entro 5 giorni dalla scadenza).
Sul Datore di lavoro dell’impresa distaccante continuano a gravare oneri collegati a responsabilità in materia di assunzione, gestione del rapporto, adempimenti retributivi e previdenziali, potere disciplinare e di licenziamento.
In base al principio di non discriminazione dovranno essere garantiti livelli minimi di condizioni di lavoro e occupazione prevedendo:
- periodi massimi di lavoro e minimi di riposo;
- durata minima delle ferie annuali retribuite;
- tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario;
- salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- non discriminazione tra uomo e donna;
- condizioni di cessione temporanea di lavoratori da parte delle agenzie di somministrazione.
L’articolo 12 del Regolamento CE 883/2004 definisce le condizioni del distacco legittimo disponendo che:
- il Datore di Lavoro distaccante deve esercitare abitualmente l'attività nello stato di invio;
- il lavoratore distaccato deve svolgere l'attività nello stato di destinazione, per conto del Datore di Lavoro;
- la durata del lavoro non può superare i 18 mesi. Distacchi superiori richiedono l'autorizzazione delle autorità competenti degli stati membri interessati (articolo 16, Regolamento CE n. 883/2004);
- il lavoratore non può sostituire un altro lavoratore giunto al termine del distacco.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio sito il Decreto n. 170 del 6 agosto 2021 (ed allegati) concernente gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia (oltre i 12 mesi e fino ai 18 mesi), con conseguente abrogazione del precedente D.M. del 10 agosto 2016.
Il Decreto, in vigore dal 2 Novembre 2021, contiene i seguenti allegati aggiornati: il modello “UNI_Distacco_UE” (allegato A), i sistemi di classificazione (allegato B), le modalità tecniche (allegato C), e si applica alla comunicazione preventiva di distacco, ad ogni variazione successiva della medesima, alla comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata.
Il “documento portatile A1” certifica la legislazione applicabile al lavoratore e ne attesta l'assicurazione previdenziale nel paese dell'impresa distaccante.
Il certificato di distacco di cui al modello A1 certifica che il lavoratore “distaccato” rimane assicurato ai fini previdenziali nel paese UE in cui ha sede l'impresa distaccante (Stato di invio) o in quello di esercizio abituale dell'attività lavorativa autonoma.
A partire dal 2 novembre 2021 è disponibile nel portale http://servizi.lavoro.gov.it la nuova versione della procedura telematica “Distacco transnazionale” adeguata alle novità contenute nel Decreto.
Il Decreto ha disposto che con il modello UNI_Distacco_UE possono essere comunicati anche i cosiddetti “distacchi a catena” e i periodi di sostituzione dei lavoratori distaccati.
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