Costi di sicurezza: criterio di identificazione

29/11/2016

La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 13/2016, ha risposto ad un quesito avanzato dalla Regione Toscana, in merito alla possibilità di considerare come costi per la sicurezza l’utilizzo di una piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso, al riguardo si legge quanto segue nell’Interpello n. 13/2016.

La Regione Toscana ha avanzato un quesito in merito alla possibilità di considerare fra i costi per la sicurezza una piattaforma aerea su carro impiegata al posto di un ponteggio metallico fisso perché tale soluzione nel caso specifico appare migliorativa delle condizioni di sicurezza per la esecuzione dei lavori previsti.
Al riguardo occorre premettere che la Piattaforma di Lavoro Elevabile (di seguito PLE) non è fra gli apprestamenti previsti nell’elenco di cui all’allegato XV.1 del d.lgs. n. 81/2008.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L’allegato XV punto 4.1 lett. b), prevede che la stima dei costi contenga anche le misure preventive e protettive previste nel PSC per lavori interferenti. Tali misure comprendono, tra l’altro, le attrezzature di lavoro, definite al punto 1.1.1 lett. d) come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro ed elencate in modo non esaustivo nell’allegato XV.1 e comprendenti: le gru, autogrù, argani, elevatori ecc.
Si ritiene pertanto che la PLE sia da inserire nella stima dei costi per la sicurezza nel caso in cui il coordinatore la ritenga misura preventiva e protettiva per lavori interferenti.

Per una corretta analisi di quanto sopra riportato, l’indicazione della commissione, va tuttavia prima di tutto inserita all’interno del quadro legislativo definito dall’Allegato XV relativamente ai rischi di natura interferenziale e più genericamente dal Titolo IV del D.Lgs.81. Ne consegue quindi che:

  1. Tutti gli apprestamenti di cui al Punto 1.1.1 dell’All.XV (tra cui visto quanto sopra inseriamo anche le PLE) rientrano nella stima dei costi della sicurezza se e solo se sono stati previsti dal Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione (CSP) e chiaramente inseriti all’interno del PSC.
     
  2. Gli apprestamenti che il C.S.P deve prevedere nel PSC sono solo quelli individuati per prevenire o contenere i rischi presenti con riferimento all’area ed all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici.

Una volta precisato quanto sopra, può essere interessante andare a definire quando uno specifico apprestamento, ad esempio una PLE, è da considerarsi un costo di sicurezza, quindi non soggetto a ribasso d’asta e da indicare nel PSC, e quando invece un onere di sicurezza, il cui prezzo rientra quindi tra quelli relativi alla realizzazione dell’opera e in quanto tale soggetto a ribasso.

Nel caso di ponteggi a telai prefabbricati, una metodologia ormai sostanzialmente superata, prevedeva un calcolo “a misura”, distinguendo quelli che sono gli elementi che svolgono una funzione di sicurezza, quali ad esempio i correnti e le tavole fermapiede, da quelli che per loro natura sono utilizzati primariamente per la realizzazione dell’apprestamento stesso per permettere l’esecuzione dell’attività lavorativa, come il piano di lavoro, i montanti, ecc. Il C.S.P era quindi chiamato ad eseguire un calcolo, dovendo indicare a priori quali componenti asservivano ad una funzione di sicurezza e quali non, trovandosi poi potenzialmente in difficoltà nel dover dare una classificazione univoca a quei componenti che per loro natura svolgono entrambe le funzioni.

Una visione più recente e abbastanza consolidata è quella di definire preventivamente qual è il principale scopo dell’apprestamento; nel caso di apprestamenti che possono svolgere una duplice finalità ovvero quella di misura di protezione e quella di apprestamento necessario per eseguire l’opera, infatti, si può far valere il criterio della prevalenza di utilizzo. Pertanto, l’apprestamento rientrerà nei costi della sicurezza qualora il C.S.P valuterà che l’utilizzo principale dello stesso è quello di misura di protezione.

Nel caso di PLE il discorso è più semplice rispetto ad un ponteggio, essendo la macchina già assemblata e avendo un costo complessivo sia nel caso di nolo “a caldo” che “a freddo”; il ragionamento proposto al C.S.P. è quindi quello di domandarsi se la funzione della PLE è quella di assolvere principalmente a:

a) una funzione di sicurezza per la protezione di rischi interferenziali;
b) una funzione di sicurezza per la protezione di rischi specifici dell’impresa esecutrice;
c) una funzione di tipo “operativo” per la realizzazione dell’opera.

In funzione di quanto sopra esposto quindi, solamente nel caso “a” la PLE potrebbe rientrare nei costi di sicurezza da riportare all’interno del PSC.
 

Area Sicurezza impianti e processi produttivi

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