COVID 19: Ambiente - Procedimenti e atti amministrativi in scadenza - Chiarimenti su applicazione art 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”

18/03/2020

L’art. 103 del Decreto in oggetto ha disposto la sospensione dei termini per alcuni procedimenti amministrativi, nonché la validità degli atti abilitativi in scadenza in determinati periodi.
Il comma 2 dispone che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".

Con riferimento a questa ultima disposizione:

a.) il Comitato Nazionale dei Gestori Ambientali ha precisato con Circolare n. 4 del 23 marzo 2020 che la norma va riferita a procedimenti in corso o ancora da aprire, pertanto sono esclusi dal suo campo d’applicazione:
 
  • i procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma già conclusi in modo definitivo;
  • le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del Decreto Legge 18/2020, per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo.
Per quanto riguarda i procedimenti relativi alla variazione dell'iscrizione all'Albo per l'incremento della dotazione veicoli, che non si sono conclusi alla data del 23 febbraio, o che sono iniziati dopo tale data e fino al 15 aprile, la circolare chiarisce che non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile, ai fini del computo dei 60 giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
 
b.) Con riferimento all’ estensione della validità delle certificazioni F-gas il Ministero dell’Ambiente ha rilasciato la Circolare 23 marzo 2020 con cui ha precisato che per quanto riguarda il rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra, i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018 (persone fisiche e imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di determinate apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra), in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, resteranno validi fino al 15 giugno 2020.

Al fine di rendere valida l’estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (www.fgas.it), a prorogare fino al 15 giugno 2020 le date dei certificati da loro rilasciati e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (compresi). Su tale procedura di adeguamento dei termini vigilerà Accredia quale organismo unico nazionale di accreditamento, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008.

 
Area Legale
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