COVID 19: Circ. INAIL n. 13 del 3 apr 2020-Sospensione diritto prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative INPS/INAIL-Modalità di denuncia per DdL episodi di contagio

04/04/2020

Con Circ della Direzione centrale Inail n. 13 del 3 apr 2020 sono state date importanti indicazioni in relazione alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail a seguito di eventi infortunistici accertati da infezione da coronavirus occorsi in occasione di lavoro. Viene puntualizzato inoltre come devono essere effettuate le denunce di avvenuto contagio da parte dei DdL.
 
L’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone la sospensione del decorso dei termini di decadenza dei diritti a ricevere prestazioni previdenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 1 giugno 2020. I termini continueranno a decorrere dopo tale termine.
 
Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro sia in ambito pubblico che privato il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare, gravano sulla gestione assicurativa ma tali eventi non sono computati al fine della determinazione del tasso medio dell’andamento infortunistico richiamato dagli artt. 19 e ss. eel D. Intermin. 27 feb 2019.

La circolare precisa inoltre i termini di prescrizione e di decadenza correlati alle singole prestazioni , disciplina la sospensione dei termini di revisione delle rendite in caso di infortunio e/o malattia professionale e di danno biologico.

Definisce inoltre l’ambito di tutela nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro, chiarendo che l’Inail tutela tali affezioni morbose, analogamente ad altre malattie infettive e parassitarie, inquadrandole nella categoria degli infortuni sul lavoro ed equiparando la causa virulenta a quella violenta.
 
Sono beneficiari di tale tutela, oltre ai soggetti di cui fa previsione il DPR 1124/1965, anche lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale.
 
L’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico ma viene esteso in via presuntiva, vista l’elevata possibilità di contagio correlata al periodo pandemico, anche a lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.

Quando l’episodio che ha determinato il contagio non sia facilmente ricostruibile o non possa essere provato dal lavoratore, né si può presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente gli elementi epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
 
La circolare riporta puntualmente le modalità di denuncia di malattia-infortunio per infezione da nuovo coronavirus e di certificazione medica di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio, di astensione dal lavoro per quarantena o per permanenza domiciliare fiduciaria.

Si sottolinea che solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell’avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all’Istituto ed è di fondamentale importanza allegare tutta la documentazione clinico-strumentale disponibile che servirà per la verifica della regolarità sanitaria e amministrativa e per l’ammissione del caso alla tutela Inail.

 
Area Legale

Circolare n 13 del 3 aprile 2020
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