La Circolare in oggetto diffusa dalla Direzione Generale del Ministero della Salute fornisce indirizzi vincolanti per la riammissione in servizio di lavoratori colpiti da COVID 19, in attuazione del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato il 6 aprile 2021.
Viene attuata una classificazione delle patologie correlate alla malattia contratta disponendo per
A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero, già affetti da polmonite o da infezione respiratoria acuta grave o ricoverati in terapia intensiva e con attuali disturbi residuali da insufficienza respiratoria, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione prima dell’accesso in azienda, obbligo di effettuazione di visita medica (rif. art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i) precedente alla ripresa del lavoro al fine di verificare l’idoneità alla mansione o altri profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza.
B) Lavoratori positivi sintomatici
Positivi ma con sintomi diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). Obbligo di produrre la certificazione di avvenuta negativizzazione per il reintegro.
C) Lavoratori positivi asintomatici
I positivi ma asintomatici per tutto il periodo di assenza possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Obbligo di produrre la certificazione di avvenuta negativizzazione per il reintegro.
D) Lavoratori positivi a lungo termine
Possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, con obbligo di produrre la certificazione di avvenuta negativizzazione per il reintegro; periodo intermedio tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, se il lavoratore non può essere adibito a lavoro agile, coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal Medico di Medicina Generale.
E) Lavoratore contatto stretto asintomatico
Il lavoratore contatto stretto di un caso positivo informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile.
Per il reintegro obbligo di quarantena di 10 gg. dall’ultimo contatto con il caso positivo, e referto di negatività del tampone molecolare o antigenico.
Area Legale
Circolare_ Min Salute 12 apr 2021 _ rientri lavoratori