COVID 19: Circ. Min. Salute 29 apr 2020 n.14915-Ruolo del medico competente

04/05/2020

Con Circ. del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 sono fornite indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.
La Circolare ricorda che la “sorveglianza sanitaria” è definita dall’art. 2 comma 1 lett. m) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. come “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.

Viene richiamato il ruolo di collaborazione ai sensi dell’art. 25 del citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. del medico competente, nella specifica situazione di ripresa dalla fase pandemica, con il datore di lavoro, il SPP, gli RLS, per la predisposizione delle misure di tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, e di supporto nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel Protocollo di intesa del 24 aprile 2020.
È fondamentale che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti tipologie di attività produttive ed alle singole realtà aziendali in cui si opera.
E’ richiesto il coinvolgimento del medico competente nelle attività di collaborazione all’informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio da SARS-CoV-2 e sulle precauzioni messe in atto dall’azienda, nonché tenendo aggiornato nel tempo il datore di lavoro, con particolare richiamo a strumenti informativi e comunicativi predisposti dalle principali fonti istituzionali di riferimento, anche al fine di evitare il rischio di fake news.

L’informazione deve essere orientata agli obblighi e alle misure cautelative che i lavoratori devono adottare in fase di rientro in un contesto pandemico e alle attenzioni da prestare nelle aree e negli ambienti in cui operano, fatti salvi gli obblighi legati a specifici contesti produttivi.
Il Documento di Valutazione del Rischio dovrà essere integrato dall’indicazione di una serie di azioni atte a prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, contribuendo alla prevenzione della diffusione dell’epidemia.
Relativamente alle misure organizzative e logistiche da mettere in atto, è auspicabile il coinvolgimento del medico competente fin dalle fasi di individuazione delle stesse anche in riferimento ad aspetti correlati ad eventuali fragilità presenti nel contesto aziendale; qualora ciò non fosse possibile, il datore di lavoro fornisce al medico competente informazioni in merito a quanto già pianificato, anche al fine di agevolare, ad esempio, l’individuazione, in corso di sorveglianza sanitaria, di eventuali prescrizioni/limitazioni da poter introdurre nel giudizio di idoneità.
 
Anche a motivo delle dimensioni assunte dal lavoro a distanza, è opportuno che il medico competente collabori con il datore di lavoro nell’individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche nell’ottica di contribuire ad evitare l’isolamento sociale a garanzia di un complessivo benessere psico-fisico.
 
Per quanto attiene la sorveglianza sanitaria le visite mediche dovranno essere garantite purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) WHO 27 febbraio 2020) e richiamate all’art. 34 del DL 02 marzo 2020, n. 9.
In particolare, la programmazione delle visite mediche dovrà essere organizzata in modo tale da evitare l’aggregazione nell’attesa di accedere alla visita stessa; un’adeguata informativa deve essere impartita ai lavoratori affinché non accedano alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.
 
Sono richiamate ai sensi dell’articolo 41, al comma 2, le tipologie di visita medica comprese nella sorveglianza sanitaria:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità può assumere cadenza diversa nel contesto pandemico, stabilita dal medico competente in funzione dell’esito della valutazione del rischio;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
 
Il medico competente, (art. 41, comma 6), sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
 
Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria dovranno essere privilegiate le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità quali:
  • la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;
  • la visita medica su richiesta del lavoratore;
  • la visita medica in occasione del cambio di mansione;
  • la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.
Per quanto concerne la visita medica in occasione del cambio della mansione (art. 41, c.1 lett. d) il medico competente valuterà l’eventuale urgenza ed indifferibilità tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore all’epoca dell’ultima visita effettuata, sia – sulla base della valutazione dei rischi- dell’entità e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione.
In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020:
  • la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b)
  • la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e)
Andrebbe sospesa l’esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARSCoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti ex art 41 comma 4, i controlli ex art 15 legge 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione.
La Circolare del Ministero della Salute richiama poi il fondamentale ruolo del medico competente nel contact tracing per la precoce identificazione dei contatti in ambito lavorativo e nel loro isolamento e l’importanza strategica dello stretto rapporto di collaborazione che il medico competente può mettere in atto con i medici di medicina generale e con i Dipartimenti di prevenzione per la corretta gestione e presa in carico del lavoratore con sintomatologia sospetta per infezione da SARS-CoV 2.

Il Protocollo prevede che “Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori”.
Il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale si è reso necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

 
Area Legale

Circolare Min Salute 29 aprile 2020, n. 14915
Condividi linkedin share facebook share twitter share
Siglacom - Internet Partner