COVID 19: Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18

18/03/2020

Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, pubblicato in edizione straordinaria n. 70 della Gazzetta Ufficiale, prevede un articolato quadro di provvedimenti di carattere emergenziale volto a promuovere con carattere immediato dalla pubblicazione, misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale, della Protezione Civile e della sicurezza, a sostegno del lavoro pubblico e privato ed a favore di famiglie ed imprese.

Il Decreto si compone di 127 articoli tra i quali diamo evidenza di alcuni di particolare rilievo per gli aspetti di nostra competenza.

L’art. 3 tratta del potenziamento delle reti di assistenza sanitaria territoriale prevedendo l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie in deroga ai limiti di spesa previsti a livello regionale e disponendo la possibilità di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive. A tal fine le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie, anche in deroga alle disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a stipulare contratti con strutture private accreditate e non, che nel caso di richiesta da parte delle Prefetture, Coordinate dal Commissario Straordinario per l’Emergenza dovranno mettere a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti.

L’art. 4 è relativo alla disciplina delle aree sanitarie temporanee e dispone che le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e alla assistenza possono essere eseguite anche in deroga alle disposizioni di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, e a quelli di cui fa previsione il DPR 1 agosto2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

All’art. 5 si prevedono incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici con finanziamenti agevolati disposti dal Commissario alle imprese produttrici a valere su INVITALIA. Tali dispositivi di protezione individuale saranno forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari.

L’art. 6 tratta di requisizioni in uso o proprietà disponendo che il Capo del Dipartimento di Protezione Civile possa disporre la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria previa corresponsione di indennità. Si prevede inoltre che nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l’emergenza, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, possa disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere o di altri immobili con analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

All’art. 7 viene disciplinato l’arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari a domanda con una ferma eccezionale della durata di un anno prevedendo la costituzione di un contingente composto da 120 ufficiali medici e 200 sottufficiali infermieri con procedura di candidatura on line da esaurirsi entro 15 gg dalla pubblicazione del Decreto

Gli artt. 12 e 13 trattano di misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario e deroghe alle norme di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per consentire il supporto degli operatori impegnati da settimane nel contrasto alla pandemia.

L’art. 15 consente produzione, importazione e immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni disponendo che i produttori dovranno inviare all’Istituto Superiore di Sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.

A fronte dell’attuale indisponibilità sul mercato di mascherine FFP2 e FFP3 l’art. 16 del Decreto dispone che per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74,comma 1, del D.Lgs.81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. I comuni cittadini sono invece autorizzati ad utilizzare mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

L’ art. 17 tratta delle disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica affidando ad AIFA la possibilità di accedere a tutti i dati degli studi sperimentali e degli usi compassionevoli per pazienti affetti da COVID 19.

All’art. 43 si fa previsione di contributi alle imprese per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, disponendo che l’Inail provvederà entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad INVITALIA 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Gli artt. 55, 56 e 57 riportano misure di sostegno finanziario alle imprese con una particolare attenzione rivolta alle micro, piccole e medie.

L’art. 64 riguarda invece il credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, riconoscendo per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020

L’art. 113 tratta del Rinvio di scadenze di adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti disponendo la proroga al 30 giugno 2020 dei termini relativi a:
  • presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
  • presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nell'anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del D.Lgs 20 novembre 2008, n. 188;
  • presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del D. Lgs. n. 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della Dir. 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
  • versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.
 
Area Legale
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