Pubblicato l’annunciato DL 30 luglio 2020, n. 83 che proroga le disposizioni contenute nel DL 25 marzo 2020, n. 19 (Attuazione misure Covid) convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dall’art. 3, comma 1 del DL 16 maggio 2020, n. 33 (Riaperture) convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74.
In particolare gli effetti che si producono sono i seguenti:
- per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, e occorrendo sulla totalità di esso, possono essere nuovamente adottate, una o più misure di contenimento (quali quelle già sperimentate quali limitazioni alla circolazione di persone, chiusure al pubblico di strade e aree urbane, limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori, misure di quarantena precauzionale, sospensione di manifestazioni ed eventi ad evitare assembramenti, sospensioni di attività commerciali e di impresa ecc.) secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 15 ottobre, nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato, con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del virus;
- tale potere viene attribuito alle Regioni singole e alla Conferenza delle regioni qualora i provvedimenti vadano coordinati su scala nazionale;
- i termini previsti dalle disposizioni legislative richiamate (con la tecnica del multiplo rinvio) all’allegato 1 del DL 30 luglio 2020, n.83 sono prorogati al 15 ottobre 2020 (*nel testo allegato abbiamo inserito accanto ai riferimenti legislativi note indicative degli argomenti trattati nei singoli articoli richiamati);
- tutto quanto non incluso in Allegato 1 mantiene la scadenza inizialmente prevista al 31 luglio, salvo pubblicazione di successivi provvedimenti;
Le disposizioni in allegato 1 riguardano 34 distinti ambiti:
- Misure straordinarie di potenziamento del SSN con previsione di assunzione degli specializzandi e conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario;
- Potenziamento delle reti di assistenza territoriale e proroga dei contratti temporanei;
- Disciplina delle aree sanitarie temporanee;
- Istituzione di Unità speciali di continuità assistenziale;
- Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;
- Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario;
- Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione;
- Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale;
- Distanze interpersonali e obbligo di DPI;
- Trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale;
- Iniziative di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari;
- Disposizioni in materia di lavoro agile;
- Assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà;
- Semplificazioni in materia di organi collegiali;
- Misure a sostegno delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca;
- Misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
- Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie;
- Proroga di mandato per il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
- Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell’istruzione;
- Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari;
- Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti;
- Sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari Regionali;
- Sistema di allerta COVID-19;
- Misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19;
- Sospensione termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fino al 15 ottobre;
- Lavoro agile;
- Fino al 14 settembre 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, se compatibile con la prestazione lavorativa;
- Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro;
- Edilizia scolastica.
Area Legale
DL 30 luglio 2020 n.83