COVID 19: Differimento e proroga scadenze in materia di sicurezza antincendio
22/05/2020
Il Decreto Legge 17 marzo 2020 come modificato dalla L. 24 aprile 2020 n. 27 di conversione ha apportato modifiche alle scadenze in materia antincendio.
Conservano validità fino a 90 gg successivi alla dichiarazione di cessazione dell’emergenza, se in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art 5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all’art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i.
Art. 103 (comma 1) - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza - Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
Si segnala che in tale previsione ricadono i procedimenti e i controlli di cui del D.P.R. 151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015.
Il testo è rimasto invariato rispetto alla prima scrittura.
Art. 103 (comma 2) - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza - Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Qui come evidenziato il testo è cambiato.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.
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