COVID 19: DPCM 10 aprile 2020
14/04/2020
Le disposizioni del DPCM 10 aprile 2020 producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.
Dal 14 aprile cessano di produrre effetti i previgenti DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020 e il DPCM 1 aprile 2020.
Tra i richiami del nuovo provvedimento di Governo segnaliamo:
- confermate le principali misure di restrizione già note;
- si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;
- le attività consentite sono riportate in Allegato 3 (modificabile da MISE e Ministero Economia e Finanze o da Ordinanze regionali);
- ribadita la necessità di preventiva comunicazione al Prefetto per attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere (fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione già resa);
- sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro (le mense aziendali possono continuare a funzionare nel rispetto di quanto già disposto come misure igieniche e di distanziamento sociale).
- chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade per agevolare i trasportatori;
- si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, utilizzo di modalità di lavoro in remoto, protocolli di sicurezza anti-contagio, operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
- consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti;
- per le attività che proseguono obbligo di rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione del 14 marzo 2020;
- le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle nuove modifiche, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica;
- per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione;
- consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Area Legale
DPCM_10_aprile_2020