Il nuovo DPCM 13 ottobre 2020 dispone regole (con decorrenza dal 14 ottobre 2020 valide fino al 13 novembre) di rango primario e riserva competenze decentrate alle Regioni e Province, tenute ad accertare preventivamente la compatibilità dello svolgimento di attività produttive, economiche o di servizio con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. Attribuisce inoltre oneri di individuazione di protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nei settori di riferimento. Tali protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali già pubblicati con precedenti provvedimenti e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.
Il DPCM raccoglie 21 Allegati.
Tra le regole principali richiamate per le Aziende ricordiamo:
- Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita la condizione di isolamento da persone non conviventi.
- Sono fatti salvi i protocolli di settore per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.
- Confermata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fatte salve le eccezioni previste dal CTS per tutte le persone che necessitano di assistenza e non autosufficienti.
- Invariate le misure igieniche raccomandate e ad oggi note.
- Possibilità di deroghe da parte delle Regioni e delle Province di intesa con il Ministero della Salute in relazione all’andamento della situazione epidemiologica territoriale e le caratteristiche dei luoghi.
- Consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.
- Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
- Attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo; divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Al Presidente della Regione spetta il compito di programmare il servizio di trasporto servizio pubblico locale, anche non di linea, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali; sono possibili riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne disposte con decreto concertato tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero della salute.
- Trasporti pubblici di linea da effettuarsi nel rispetto del «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15.
- Confermata dall’art. 2 la prosecuzione delle attività produttive industriali e commerciali nel rispetto dei contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali richiamato in all'allegato 12.
- Prevista la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all' art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche attraverso l’adozione di appositi protocolli.
- Vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’ elenco F dell'allegato 20 salvo che ricorrano
- comprovate esigenze lavorative;
- assoluta urgenza;
- esigenze di salute;
- esigenze di studio;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza,
- ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
- ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f);
- ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo;
- ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h);
- ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.
- Vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti salvo specifiche deroghe
- Disposta la sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero per persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche; trasferimenti ai luoghi dichiarati di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario solo con mezzo privato e attivazione conseguente dei servizi di sanità pubblica territorialmente competenti per verifiche su zone di soggiorno e transito e informazione ai MMG e Pediatri di libera scelta anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 n. 716 del 25 febbraio 2020); in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine.
- Riconfermata la centralità delle Prefetture nell’esecuzione e monitoraggio delle misure di prevenzione che potranno avvalersi di forze di Polizia, VVF, Ispettorato del Lavoro, Carabinieri dandone comunicazione al Presidente della Regione o della Provincia interessata.
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